Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19602 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19602 Anno 2023
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1900/2022 R.G. proposto da:
, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO , presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso L.S.
– ricorrente –
contro
, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al controricorso P.X.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7351/2021 depositata il 9/11/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/5/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Considerato che:
Il Tribunale di Roma, dopo aver dichiarato con sentenza parziale n. 12528/16 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto
da e , con successiva sentenza definitiva n. 22283/18 disponeva l’affidamento condivis o dei figli RAGIONE_SOCIALE
minori, con collocazione presso la madre, confermando le frequentazioni paterne previste nella sentenza di separazione, assegnava alla la casa familiare, poneva a carico del un assegno di mantenimento mensile per i figli di complessivi € 900, a far data da giugno 2016, oltre al 50% delle relative spese straordinarie. RAGIONE_SOCIALE
La Corte d’appello di Roma, a seguito dell’impugnazione proposta da , riteneva -fra l’altro e per quanto qui di interesse -che il tenore dell’atto pubblico con cui la e le figlie maggiorenni e avevano acquistato, rispettivamente, l’usufrutto e la nuda proprietà di un’abitazione, attesta sse che l’appellata aveva intenzione di andare ad abitare nell’appartamento di cui acquistato l’us ufrutto e, di conseguenza, revocava l’assegnazione in suo favore della casa coniugale. RAGIONE_SOCIALE
Reputava che le figlie e avessero raggiunto l’indipendenza economica già dal mese di febbraio 2021, allorquando era stato venduto l’immobile che avevano ered itato dalla zia, dato che in seguito avevano investito solo una parte del relativo ricavato. RAGIONE_SOCIALEN.
Constatava, infine, che l’appellata non aveva allegato alcuna circostanza specifica che giustificasse la sua richiesta di riduzione del diritto di visita del padre.
Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 9 novembre 2021, ha proposto ricorso prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso . RAGIONE_SOCIALE
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Considerato che:
4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 337sexies cod. civ.: la Corte d’appello in tesi – ha revocato l’assegnazione della casa coniugale, deducendo erroneamente
l’intenzione della ricorrente di trasferirsi dalla casa coniugale dalla richiesta di godere del beneficio delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, senza tenere nel debito conto l’esigenza di tutelare l’interesse della prole a continuare a vivere nell’ambiente domestico e il fatto che l’immobile acquistato insieme alle figlie e era inagibile. RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile.
L’assegnazione al genitore collocatario del figlio minorenne della casa familiare è effettuata nell’esclusivo interesse della prole e risponde all’esigenza di conservare l’ habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare (Cass. 33610/2021, Cass. 32231/2018).
Questa assegnazione, all’evidenza, non ha più ragion d’essere se,
Nel caso di specie la Corte di merito ha ritenuto che , con la quale vivevano i figli e che era risultata assegnataria per tale ragione della ex casa familiare, avesse intenzione di trasferirsi ad abitare altrove e ha tratto argomento da questa constatazione per fare applicazione della norma in questione, in presenza dei presupposti previsti, e, dunque, in maniera del tutto corretta. L.S.
L’apprezzamento della richiesta di godere del beneficio delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, compiuto dalla Corte di merito sulla base del contenuto del contratto di acquisto, non si
presta a censure, poiché le dichiarazioni effettuate dalla parte a fini fiscali ben possono assumere valore ai fini della prova delle
circostanze dichiarate.
Risulta poi inammissibile in questa sede di legittimità ogni considerazione che miri a contestare l’accertamento, in fatto, di una
simile volontà, in quanto il compito di questa Corte non è quello di riesaminare il merito l’intera vicenda processuale, ma solo quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis , Cass. 331/2020, Cass. 21098/2016, Cass. 27197/2011).
E’ parimenti inammissibile il profilo di doglianza con cui la ricorrente al
l’intero immobile, in quel frangente, si trovasse in condizioni di inagibilità (condizione, peraltro, all’evidenza incompatibile con la dichiarata volontà di rendere agibile una stanza e un bagno per consentire il trasferimento di , dato che, se così effettivamente fosse stato, il limitato intervento dichiarato non avrebbe certo consentito alla ragazza di vivere all’interno di un’abitazione per il resto fatiscente). A.D.
6. Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma
1, n. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 l. 898/1970, 147, 148, 337-
ter
, 337- quinquies
e 337- septies
cod. civ.: la Corte d’appello – a dire della ricorrente – ha revocato
l’assegno di mantenimento paterno per le figlie e , anziché procedere a un aumento della sua misura in favore di tutti i figli, all’esito di un’erronea valutazione della congerie istruttoria; in particolare i giudici distrettuali hanno erroneamente ritenuto che le due figlie maggiori avessero la disponibilità di € 250.927,13, quando in realtà la somma loro rimanente a seguito dell’acquisto dell’abitazione, inferiore a € 10.000 per ciascuna, era del tutto inidonea a consentire di ravvisare una autosufficienza economica. A.D. Y.N.
Il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile.
Il mezzo contesta la valutazione compiuta dalla Corte di merito in
Una simile doglianza lamenta non tanto un omesso esame, ma un esame non conforme alla lettura che l’odierna ricorrente vorrebbe dare delle emergenze processuali; interpretazione, questa, che tuttavia non è coerente con la censura sollevabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che consente di lamentare l’omissione dell’ esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non la valorizzazione di tale fatto in un senso differente da
quello voluto dalla parte (Cass. 14929/2012, Cass. 23328/2012).
D’altra parte, la denuncia di un errore di fatto, consistente nell’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, non costituisce motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ma di revocazione a norma dell’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. 23279/2016, Cass. 2529/2016), sicché per questa via
poteva eventualmente essere denunciata la confusione fatta dalla Corte di merito fra prezzo di acquisto e valore fiscale dell’atto.
Il mezzo si riduce, perciò, a un tentativo di offrire un diverso apprezzamento delle
emergenze processuali, la
cui cernita
e
valutazione competono esclusivamente al giudice di merito e
possono essere sindacate in questa sede di legittimità soltanto sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito; l’errore di
valutazione delle prove, consistente nel ritenere la fonte di prova dimostrativa o meno del fatto che con essa si intendeva provare, non
è invece sindacabile in sede di legittimità, non essendo previsto dalla tassonomia dei vizi denunciabili con il ricorso per cassazione di cui
all’art. 360 cod. pr oc. civ. (Cass. 9356/2017).
Analoghe considerazioni debbono essere fatte per la richiesta di aumento dell’assegno di mantenimento del figlio minore, che la
Corte distrettuale non ha affatto ignorato, ma che ha vagliato giungendo alla conclusione di confermare la misura in precedenza
stabilita, perché ‘
congrua in relazione alle risorse reddituali di entrambe le parti
‘ (pag. 8 della sentenza impugnata).
Il terzo motivo di ricorso adduce, a mente dell’art. 360, comma 1,
padre, benché il avesse trasferito la propria residenza a e il ragazzo avesse espresso la propria volontà di ridurre la frequentazione. P.X.
Il motivo non è fondato.
Il disposto degli artt. 315bis , comma 3, 336bis e 337octies cod. civ., nello stabilire il diritto del minore di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano e le modalità con cui tale
ascolto deve avvenire, fa attuazione all’interno del n ostro ordinamento di quanto previsto dalla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori adottata a Strasburgo in data 25 gennaio 1996, a mente del cui art. 6 nei procedimenti che riguardano un minore l’autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve, quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente, permettere al medesimo di esprimere la propria opinione.
,
Queste norme non prevedono che l’audizione del minore debba
avvenire sempre e comunque, ma ogni qual volta vi sia necessità di
emanare provvedimenti che lo riguardino.
Nel caso di specie la Corte d’appello ha constatato che la domanda
di
modifica
del
diritto di visita non era stata accompagnata
dall’allegazione di alcuna circost
anza specifica che giustificasse la
riduzione della frequentazione (dato che la
, da un lato, aveva
addotto una circostanza irrilevante, costituita al fatto che l’ex marito sarebbe a breve diventato padre di due gemelle, dall’altro aveva allegato un t rasferimento ‘ assolutamente indimostrato ‘).
La mancata deduzione di ragioni idonee a giustificare la modifica
delle condizioni di frequentazione con il padre impediva, di per sé,
l’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 337
–
ter
cod. civ. e
rendeva, q
uindi, del tutto inutile l’ascolto del minore.
10. Il quarto motivo di ricorso prospetta, ai sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione
dell’art. 337-
ter
cod. civ. per quanto concerne la ripartizione delle
spese straordinarie, perché la Corte di merito ha omesso di
considerare a questo proposito l’evidente e consistente disparità
reddituale tra le parti.
11. Il motivo è inammissibile.
La
Corte di
merito ha ritenuto
di confermare la misura del
mantenimento del figlio minore già prevista a carico del
L.S.
P.X.
ritenendola ‘ congrua in relazione alle risorse reddituali di entrambe le parti ‘ (pag. 8).
La doglianza in esame, nel dolersi di questi accertamenti, che rientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito, intende (laddove sostiene che ‘ la Corte d’appello ha valutato erroneamente le capacità reddituali delle parti ‘) nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa e si traduce, così, in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017).
12. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Il procedimento è esente dal versamento del contributo unificato, ai sensi dell’a rt. 10, comma 2, d.P.R. 115/2002, di modo che non trova applicazione il disposto dell’art. 13, comma 1 -quater , del medesimo decreto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma in data 31 maggio 2023.