Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17195 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3 Num. 17195 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/06/2025
RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE NOME
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4225/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE E, PER ESSA, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’ AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE VAL DI NON-RAGIONE_SOCIALE DI CREDITO COOPERATIVO pro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante tempore , rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
AGENZIA RAGIONE_SOCIALEE ENTRATE RISCOSSIONE
RAGIONE_SOCIALE
PUNTO RAGIONE_SOCIALE
– intimati –
Avverso la sentenza n. 760/2021 del TRIBUNALE DI TRENTO, depositata il giorno 24 novembre 2021; udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 29 gennaio 2025 dal AVV_NOTAIOigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso ed enunciare principio di diritto nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa legge; NOME COGNOME, per delega, per parte udito l’AVV_NOTAIO ricorrente;
udito l’AVV_NOTAIO, per delega, per parte controricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con atto di pignoramento notificato il 22 gennaio 2018 – ed annotato secondo la legge tavolare il 16 febbraio 2018 – la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE promosse innanzi il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE espropriazione tra l’altro – su un immobile sito in Cles in danno di COGNOME di RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Nella procedura dispiegarono intervento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Val di NonRAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE soc. coop., RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
AVV_NOTAIO. est. NOME COGNOME
Con istanza del 30 luglio 2020, il nominato custode giudiziario RAGIONE_SOCIALE‘immobile pignorato rappresentò che questo era condotto in locazione dalla RAGIONE_SOCIALE in forza di un contratto RAGIONE_SOCIALEa durata di ventisette anni, stipulato il 25 settembre 2002 e debitamente intavolato; espose altresì che i canoni RAGIONE_SOCIALEa predetta locazione erano stati pignorati in una anteriore procedura espropriativa presso terzi, conclusa con ordinanza di assegnazione del credito in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE emessa da l giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione di RAGIONE_SOCIALE in data 24 ottobre 2017.
Con provvedimento del 2 novembre 2020, il g iudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione immobiliare ritenne il custode legittimato a riscuotere i canoni di locazione e a negoziare con il conduttore modifiche contrattuali.
Avverso detto provvedimento, RAGIONE_SOCIALE propose opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., assumendo l’opponibilità alla espropriazione immobiliare RAGIONE_SOCIALEa ordinanza di assegnazione dei canoni maturati e maturandi, precedentemente emessa e avente data certa, nonché la carenza di legittimazione del custode a riscuotere i canoni.
Celebrato secondo la scansione bifasica tipica RAGIONE_SOCIALEe controversie oppositive, il giudizio è stato definito nel merito dalla sentenza in epigrafe, la quale ha accolto l’opposiz ione.
A suffragio RAGIONE_SOCIALEa decisione, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha osservato che:
(a) l’ordinanza di assegnazione di canoni locatizi emessa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 553 cod. proc. civ., avente data anteriore e certa rispetto all’avvio del procedimento di espropriazione sull’immobile locato, costituiva una cessione pro solvendo del relativo credito e produceva l’immediato effetto traslativo RAGIONE_SOCIALEa titolarità del credito a favore RAGIONE_SOCIALE‘assegnatario , il quale, pertanto , dal momento RAGIONE_SOCIALE‘emissione del provvedimento, risultava l’unico soggetto legittimato a pretendere il pagamento RAGIONE_SOCIALEe pigioni da parte del debitor debitoris ;
(b) i crediti locatizi, « in forza RAGIONE_SOCIALE‘immediato effetto traslativo RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di assegnazione , non appartenevano più al debitore
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esecutato e non potevano essere attratti nella successiva procedura esecutiva immobiliare », non operando quindi l’art. 2912 cod. civ.;
( c) l’opponibilità RAGIONE_SOCIALE‘assegnazione alla procedura espropriativa successivamente avviata non soggiaceva al termine previsto dall’art. 2918 cod. civ., considerato che la ratio di tale disposizione – relativa alle sole cessioni volontarie dei crediti – doveva essere rinvenuta nella tutela del creditore (o RAGIONE_SOCIALE‘assegnatario) contro gli atti dispositivi posti in essere a suo danno dal debitore esecutato.
Ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE e, per essa, RAGIONE_SOCIALE, articolando due motivi.
Ha resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Val di Non RAGIONE_SOCIALE.
Non hanno svolto difese in questo giudizio di legittimità NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A., RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE S.p.A., RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
A ll’esito RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale tenuta il 15 maggio 2024, con ordinanza n. 18159/2024, pubblicata il 2 luglio 2024 ed in pari data comunicata, questa Corte, rilevato che era « onere di parte ricorrente documentare l’avvenuta costituzione nel giudizio di merito di RAGIONE_SOCIALE tramite l’AVV_NOTAIO, al quale è stato notificato il ricorso per cassazione » ha ordinato « alla parte ricorrente, in difetto di avvenuta costituzione in giudizio di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di prova RAGIONE_SOCIALEa sua costituzione nel giudizio di merito a mezzo del destinatario RAGIONE_SOCIALEa notificazione del ricorso, di rinnovare quest’ulti ma nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società, assegnando, per tale adempimento, termine perentorio di giorni sessanta decorrente dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza ».
A seguito del provvedimento, parte ricorrente ha operato plurimi depositi di documentazione (rispettivamente, alle date del 29 luglio, 23 settembre e 8 novembre).
Ha poi – con atto depositato in data 8 novembre 2024 – formulato istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso per cassazione per pubblici proclami nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, istanza rimessa alla valutazione del Collegio.
La causa è stata infine discussa alla pubblica udienza in epigrafe, in vista RAGIONE_SOCIALEa quale il P.G. ha depositato conclusioni scritte e parte ricorrente depositato memoria illustrativa.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Il ricorso è articolato in due motivi.
1.1. Il primo lamenta « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 553 e 559 cod. proc. civ. e degli artt. 820, 2912 e 2914 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. ».
Ad avviso di parte ricorrente, la gravata sentenza, pur poggiando sul corretto presupposto RAGIONE_SOCIALEa natura di cessione del credito attribuita al provvedimento di assegnazione, erroneamente afferma l’irrilevanza « del rapporto a monte tra debitore pignorato e bene produttivo dei canoni »: dacché il pagamento del terzo all’assegnatario estingue, oltre al debito del debitorelocatore nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘assegnatario, anche il debito del terzo pignorato nei confronti del locatore, « non è predicabile la permanenza degli effetti RAGIONE_SOCIALE‘assegnazione a prescindere dalla titolarità dei canoni in capo all’esecutato ».
Sotto altro e diverso profilo, invocando l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 2914, secondo comma, cod. civ., sostiene che, versandosi in ipotesi di assegnazione di un credito futuro, « la cessione ha carattere soltanto obbligatorio e l’effetto traslativo si verifica allorché il credito venga ad esistenza o diventi esigibile ». Da ciò fa discendere che « l’assegnazione dei canoni futuri non possa esplicare alcun effetto in ipotesi di successiva debenza di detti canoni al custode in luogo del locatore
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esecutato »: « laddove muti la titolarità dei canoni RAGIONE_SOCIALE‘immobile concesso in locazione [..] il provvedimento di assegnazione diviene inefficace, atteso che il creditore non subentra nel contratto di locazione, ma nel solo diritto di credito che matura di volta in volta allo scadere dei canoni ». Conclude nel senso che « poiché la maturazione avviene successivamente all’assegnazione, quanto il debitore non è più titolare dei canoni di locazione, il terzo suo creditore non può ottenere il pagamento in virtù RAGIONE_SOCIALEa pregressa assegnazione, ma questo dovrà aggiungersi alla distribuzione del ricavato dalla vendita immobiliare ».
Trascrive integralmente (dalla pagina 9 alla pagina 16 del ricorso) un articolo di dottrina a sostegno RAGIONE_SOCIALEa propria tesi.
1.2. Il secondo motivo denuncia « violazione e falsa applicazione degli artt. 2812 e 2918 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. ».
Censura la decisione gravata per aver negato l’applicabilità degli artt. 2812 e 2918 cod. civ., sostenendo che, anche nel caso in cui il credito per canoni locatizi sia oggetto di una cessione (non soltanto volontaria ma anche) coattiva in epoca anteriore al pignoramento immobiliare, trovi operatività l’art. 2812 cod. civ., con derivante inopponibilità RAGIONE_SOCIALEa cessione al creditore ipotecario.
L’impugnazione di legittimità così proposta è inammissibile.
2.1. L’originaria notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE – debitrice esecutata nel procedimento espropriativo immobiliare e, dunque, litisconsorte necessario nelle ad esso incidentali controversie oppositive, in ogni loro grado ( ex aliis, Cass. 20/12/2024, n. 33687; Cass. 03/09/2024, n. 23631; Cass. 25/07/2022, n. 23123; Cass. 01/12/2021, n. 37847) – è inficiata da nullità.
Essa, infatti, risulta eseguita mediante l’inoltro RAGIONE_SOCIALE‘atto a mezzo EMAIL all’indirizzo de ll’ avvocato NOME COGNOME AVV_NOTAIO; ma questi, benché indicato nella intestazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata come difensore
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RAGIONE_SOCIALEa società esecutata, non risulta, dagli atti di causa acquisiti, aver svolto attività difensive in patrocinio RAGIONE_SOCIALEa medesima, né di tanto la ricorrente ha fornito alcuna prova, sebbene di ciò richiesta con l’ordinanza interlocutoria n. 18159 del 2024.
2.2. L’ordine di rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso impartito con il provvedimento ora menzionato non è stato poi ottemperato.
Al riguardo, con i depositi di cui si è riferito in narrativa, parte ricorrente ha documentato il compimento RAGIONE_SOCIALEe seguenti attività, tutte finalizzate all ‘assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘incombente posto a suo carico, ovvero alla notifica del ricorso alla RAGIONE_SOCIALE:
(i) tentativo di notificazione, compiuto dal difensore RAGIONE_SOCIALEa ricorrente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 -bis RAGIONE_SOCIALEa legge 21 gennaio 1994, n. 53, a mezzo PEC al legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa società, NOME COGNOME, all’indirizzo « » estratto dal registro INI-PEC: mail accettata il 3 luglio 2024, ma non consegnata, come da avviso ricevuto in pari data, con il seguente messaggio di errore: « casella inibita alla ricezione » (atti depositati nel fascicolo il 29 luglio 2024);
(ii) richiesta all’Ufficiale giudiziario RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE , formulata il 5 luglio 2024, di notifica alla società all’indirizzo (non precisato se corrispondente alla sede legale o ad una sede operativa) di Cles, INDIRIZZO: procedimento notificatorio svolto a mezzo del servizio postale (con lettera raccomandata spedita il 17 luglio 2024) ma di cui non è stato allegato (né provato) l’esito (atti depositati nel fascicolo il 29 luglio 2024);
(iii) richiesta, datata 22 agosto 2024 ma inoltrata a mezzo lettera raccomandata del 6 settembre 2024, RAGIONE_SOCIALE‘Ufficiale giudiziario del Tribunale di Treviso diretta al Tribunale distrettuale ( Okrozno Sodisce ) di Capodistria RAGIONE_SOCIALEa Repubblica Slovena di notificazione del ricorso alla società esecutata a ll’indirizzo (senza menzione RAGIONE_SOCIALEa ragione di collegamento con la destinataria) di INDIRIZZO (atti depositati nel fascicolo il 23 settembre 2024): istanza ricevuta il
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12 settembre 2024 dall’Autorità giudiziaria slovena e riscontrata negativamente il giorno successivo con la comunicazione di non aver notificato l’atto in quanto la società destinataria risultava cancellata a far data dal 5 giugno 2024 dal locale « RAGIONE_SOCIALE Register », nel quale, peraltro, come da estratto allegato alla missiva, era iscritta con indicazione del « business address » in INDIRIZZO GoricaINDIRIZZO (atti depositati nel fascicolo in data 8 novembre 2024, in uno ad istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami).
2.3. Le risultanze documentali esposte rendono palese come l’atto introduttivo del presente giudizio non sia (o, quantomeno, non è offerta prova che sia) pervenuto nella sfera di conoscenza o di conoscibilità RAGIONE_SOCIALEa società esecutata, secondo una RAGIONE_SOCIALEe modalità di notificazione all’uopo adoperabili, neanche a seguito RAGIONE_SOCIALEa rinnovazione disposta da questa Corte con l’ordinanza n. 18159 del 2024.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, in forza RAGIONE_SOCIALE‘art. 371 -bis cod. proc. civ., norma testualmente riferita all’ordine di integrazione del contraddittorio ma, per pacifico orientamento di legittimità, applicabile anche al caso in cui – come nella specie – sia stata ordinata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 291 cod. proc. civ., la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notificazione del ricorso: con la precisazione che, non versandosi in ipotesi di tardivo deposito RAGIONE_SOCIALE‘atto integrativo, bensì di radicale inottemperanza al comando impartito dalla Corte, va dichiarata l’ inammissibilità – e non già l ‘improcedibilità – del ricorso (cfr. Cass., Sez. U., 23/02/2021, n. 4845, in motivazione; Cass. 02/04/2019, n. 9097; Cass. 25/01/2017, n. 1930; Cass. 25/07/2012, n. 13094; Cass. 15/04/2011, n. 8628; Cass., Sez. U, 03/12/2005, n. 27398).
2.4. Ad impedire la definizione in rito del giudizio nei sensi enunciati non vale l ‘istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del ricorso formulata da parte ricorrente.
Detta istanza non può trovare accoglimento, per plurime ragioni.
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Giova in primis rammentare, in linea generale, che, in tema di notificazione, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 291 cod. proc. civ., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l ‘ adempimento posto a suo carico e l ‘ esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile (Cass. 07/04/2023, n. 9541).
Orbene, nella specie, il riscontro all’ordine di rinnovare la notifica ad opera RAGIONE_SOCIALEa ricorrente è stato senza dubbio immediato: a fronte RAGIONE_SOCIALEa comunicazione del provvedimento il 2 luglio 2024, l’inoltro RAGIONE_SOCIALE‘atto a mezzo PEC al legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa società è avvenuto il giorno successivo e l’esito negativo RAGIONE_SOCIALEa notifica così sperimentata non era certo pronosticabile dal notificante.
Non altrettanto può affermarsi per le successive attività svolte dalla parte ricorrente.
La incompletezza RAGIONE_SOCIALEe informazioni offerte dagli atti prodotti (in specie, la mancata illustrazione RAGIONE_SOCIALE‘esito del tentativo di notifica a mezzo posta sperimentata nel territorio italiano e la omessa indicazione del momento in cui il notificante sia stato edotto del – verosimile risultato negativo di tale tentativo) non consente, in primo luogo, di apprezzare se la riattivazione del procedimento notificatorio operata con l’istanza di notifica all’estero sia stata idonea a preservare gli effetti del tentativo non andato a buon fine, ovvero se sia stata tempestiva ed immediata, nella accezione chiarita dalla consolidata giurisprudenza di nomofilachia (secondo cui il notificante, appreso l’esito negativo RAGIONE_SOCIALEa notifica, è tenuto a svolgere le attività necessarie al suo completamento senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 cod. proc. civ.: così, sulle orme di Cass., Sez. U, 15/07/2016, n. 14594, cfr. Cass. 31/07/2017, n. 19059; Cass. 09/08/2018, n. 20700; Cass. 21/08/2020, n. NUMERO_DOCUMENTO).
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Ancora – e sotto diverso aspetto – del mancato perfezionamento RAGIONE_SOCIALEa notifica provata per il tramite RAGIONE_SOCIALEe autorità giudiziarie slovene non può escludersi la ascrivibilità al notificante, per aver richiesto la consegna RAGIONE_SOCIALE‘atto in un luogo differente dalla sede legale RAGIONE_SOCIALEa società, omettendo così, in spregio ad una minima diligenza esigibile in casi del genere, la previa consultazione dei registri pubblici di censimento RAGIONE_SOCIALEe imprese onde individuare la ufficiale allocazione RAGIONE_SOCIALEa società.
A tanto si aggiunga, infine, la palmare insussistenza nella vicenda in parola dei presupposti contemplati dall’art. 150 cod. proc. civ. per dare corso alla notificazione per pubblici proclami, ovvero il « rilevante numero dei destinatari o la difficoltà di identificarli tutti »: trattandosi di un solo destinatario e mancando insuperabili difficoltà nella sua identificazione (o del suo recapito effettivo, ove tanto possa rilevare).
2.5. In conformità alla richiesta del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.
Il regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità segue il principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza.
Atteso l ‘ esito del ricorso, va dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Ferma la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritiene la Corte che la questione sottesa all’impugnazione sia di particolare importanza, dacché inedita, nei suoi esatti termini, nella giurisprudenza di legittimità, suscettibile di essere in concreto replicata in una pluralità di occasioni e foriera di significative incertezze euristiche: meritevole, quindi, RAGIONE_SOCIALE‘enunciazione di princìpi di diritto nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa legge
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ai sensi e per gli effetti del terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 363 del codice di rito , in accoglimento RAGIONE_SOCIALEa sollecitazione sul punto formulata dal AVV_NOTAIO e preso atto RAGIONE_SOCIALEa sua articolata ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa questione, rigorosa e in larga parte convincente.
La tematica da esaminare involge le interazioni o interferenze tra la procedura di espropriazione su un bene immobile e la procedura di espropriazione avente ad oggetto i canoni di locazione generati da detto immobile, con particolare riguardo all’ipotesi in cui la prima sia intrapresa successivamente all’emanazione, nella seconda, di una ordinanza di assegnazione del credito staggito.
5.1. L’argomento richiede l’illustrazione di brevissime premesse di natura sistematico-definitoria.
Per espressa qualificazione positiva (art. 820, terzo comma, cod. civ.), il corrispettivo RAGIONE_SOCIALEe locazioni costituisce frutto civile RAGIONE_SOCIALEa cosa: ad esso, pertanto, al pari degli (altri) accessori e RAGIONE_SOCIALEe pertinenze, si estende, giusta il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 2912 cod. civ., il vincolo del pignoramento imposto alla cosa stessa.
Ma il corrispettivo RAGIONE_SOCIALEe locazioni ( rectius, il credito alla riscossione dei canoni) è, ex se considerato, un bene giuridico di natura e con valore patrimoniale: possibile oggetto, pertanto, di atti di disposizione separati rispetto all’immobile cui accede, cioè a dire di una circolazione giuridica in via autonoma, RAGIONE_SOCIALEa quale – ove realizzata con lo strumento RAGIONE_SOCIALEa cessione – il legislatore si premura di dettare specifica disciplina, regolando i conflitti con il ceto creditorio agente in via esecutiva (art. 2918 cod. civ.), nonché con l’acquirente (art. 1605 cod. civ.), anche in sede di vendita forzata (art. 2924 cod. civ.), RAGIONE_SOCIALEa cosa locata.
Proprio per il descritto carattere, i canoni locatizi compongono la garanzia patrimoniale generica rilevante ex art. 2740 cod. civ., sicché il relativo credito ben può essere assoggettato ad espropriazione nelle forme – ad esso consentanee – del pignoramento presso terzi, nonché, a conclusione di quest’ultimo, assegnato al creditore procedente (o ad
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un creditore intervenuto), così realizzando -benché solo successivamente, all’atto RAGIONE_SOCIALEa sua effettiva esazione – la soddisfazione RAGIONE_SOCIALEe pretese azionate in via esecutiva.
Non è dubbio, poi, che l’asservimento ad espropriazione possa attingere canoni non ancora scaduti all’epoca del pignoramento ex art. 543 cod. proc. civ.: e ciò non soltanto in forza RAGIONE_SOCIALEa regola generale oramai diritto vivente nella giurisprudenza di nomofilachia – RAGIONE_SOCIALEa pignorabilità di crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali (con l’unico limite RAGIONE_SOCIALEa loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente: da ultimo, cfr. Cass. 24/05/2023, n. 14419; Cass. 27/10/2022, n. 31844), ma altresì per il puntuale riferimento positivo ai « fitti e pigioni a scadere alle rispettive scadenze » operato dall’art. 72 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dettato per la speciale modalità espropriativa RAGIONE_SOCIALEa riscossione coattiva a mezzo ruolo, ma espressione di un principio generale, valevole – quantomeno, per evitare irrazionali disparità di trattamento -pure nelle espropriazioni – per dir così – di diritto comune, condotte secondo le scansioni codicistiche.
In quest’ultima ipotesi – viepiù frequente, in ragione RAGIONE_SOCIALEa loro usuale periodicità – gli effetti RAGIONE_SOCIALEa aggressione esecutiva dei canoni sono destinati a protrarsi nel tempo, in specie per quanto attiene agli obblighi del terzo pignorato, tenuto (dalla notifica del pignoramento) dapprima alla custodia e, di poi, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘emissione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ., all’adempimento, alle cadenze stabilite, esclusivamente in favore del creditore assegnatario, subentrato ope iudicis al creditore originario (e debitore esecutato).
Può allora verificarsi che gli effetti del pignoramento eseguito sui canoni di locazione, nell’uno o nell’altro momento testé descritti, si intersechino con quelli di un pignoramento da altri praticato sul bene (in particolare, sul l’ immobile) da cui generano siffatte rendite.
5.2. Del tema questa Corte ha già avuto modo di occuparsi, con la sentenza del 30 aprile 2024, n. 11698, relativa ad una vicenda in cui la espropriazione immobiliare sul cespite era stata promossa in epoca anteriore a quella presso terzi sui canoni.
Con detto arresto – cui qui si intende dare convinta continuità – è stato individuato un meccanismo di raccordo tra i due procedimenti esecutivi costituito dalla riunione di essi innanzi al (e da praticarsi su disposizione del) giudice RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione immobiliare.
Così, sul punto, si esprime la pronuncia in questione: « Deve ricostruirsi il sistema RAGIONE_SOCIALEe interazioni tra i due pignoramenti nel senso che il giudice RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione presso terzi è tenuto, impregiudicati gli effetti di una univoca contraria volontà o RAGIONE_SOCIALEa rinuncia del creditore procedente, a trasmettere i l fascicolo al giudice RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione immobiliare, affinché questi proceda alla parziale riunione, secondo lo schema generale di cui all’art. 493 cod. proc. civ., di modo che si proceda in unico contesto. A ben vedere, nell’ipotesi che si considera, si tratta, infatti, di plurime azioni esecutive avviate da creditori diversi, su beni parzialmente coincidenti: ed è noto, al riguardo, che – fermo l’effetto indipendente di ciascun pignoramento, anche in caso di riunione (art. 493, ultimo comma, cod. proc. civ.) – il pignoramento successivo sul medesimo bene ha gli effetti di un intervento […] ; detto intervento deve quindi considerarsi tempestivo o tardivo a seconda che esso sia stato spiegato (con riguardo all’espropriazione immobiliare) prima o dopo che sia stata effettivamente disposta la vendita, ex art. 564 cod. proc. civ. [..]. Vero è che, nella specie (in cui la vicenda s’è dipanata, come detto, con il previo avvio RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione immobiliare, cui è poi seguita l’espropriazione dei canoni presso il terzo conduttore), non v’è totale omogeneità tra beni pignorati, giacché quella p reesistente comprende, com’è ovvio, anche il bene immobile tout court , oltre agli stessi canoni di locazione. Tuttavia, non mancano indici normativi che depongono per la sicura percorribilità RAGIONE_SOCIALEa prospettata
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soluzione, come può agevolmente evincersi dal disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 483, secondo comma, cod. proc. civ., in tema di cumulo dei mezzi di espropriazione: ivi è infatti previsto che, qualora il debitore lamenti l’eccesso RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione, spetti proprio al giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione immobiliare già avviata l’adozione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza con cui l’e spropriazione viene limitata al mezzo che il creditore sceglie, ovvero che il giudice stesso determina. Ciò costituisce segno evidente che, in caso di plurime azioni esecutive singolari avviate su beni di natura diversa, appartenenti al debitore, una RAGIONE_SOCIALEe quali sia l’espropriazione immobiliare, il ruolo di coordinamento spetta naturaliter al giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione di quest’ultima; il che non può che valere, vieppiù, allorché con pignoramento successivo vengano aggrediti cespiti (canoni di locazione) già rientranti nella sua egida, ex art. 2912 c.c. ».
La soluzione viene motivatamente preferita ad altre, pur in astratto prospettabili, in quanto maggiormente idonea a salvaguardare le esigenze di un corretto concorso dei creditori.
Atteso che « il sistema RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione forzata non preclude in sé l’aggredibilità in executivis di un bene già pignorato (purché, com’è ovvio, prima che esso sia liquidato), specificamente attribuendo al secondo pignoramento la veste di intervento nella procedura già avviata in forza del primo pignoramento » si precisa che « in assenza di univoche manifestazioni di volontà del creditore già procedente con pignoramento presso terzi di segno diverso circa l’estensione RAGIONE_SOCIALE‘intervento ut supra spiegato, questo non può che intendersi limitato alla sola massa costituita dai canoni ex art. 509 cod. proc. civ., non potendo egli senz’altro concorrere sul ricavato RAGIONE_SOCIALEa vendita RAGIONE_SOCIALE‘immobile; a tal fine, occorre infatti che detto creditore spieghi un ulteriore intervento ‘in estensione’, comunque manifestando in seno al procedimento portan te l’intenzione di concorrere sulla più ampia massa attiva immobiliare, e non sui soli canoni ».
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Si sottolinea, infine, che la riunione tra le espropriazioni in seno a quella immobiliare è possibile fino a quando la procedura presso terzi sia ancora pendente.
« S tante la conclusione RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione presso terzi, con l’adozione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., il g.e. immobiliare in alcun modo avrebbe potuto disporre RAGIONE_SOCIALEe sorti dei canoni di locazione, perché già assegnati in pagamento, salvo esazione, con ordinanza emessa da altro giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione, nel pieno esercizio RAGIONE_SOCIALEe sue funzioni »: ed anzi, un provvedimento del giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione immobiliare, il quale consapevole RAGIONE_SOCIALE‘adozione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di assegnazione in seno al pignoramento presso terzi -desse « disposizioni al proprio ausiliario per la sostanziale acquisizione alla massa attiva di cespiti su cui, appunto, altro giudice aveva già disposto », finirebbe con lo « sconfinare nella vera e propria abnormità, perché, lo si ripete, una volta chiuso il pignoramento presso terzi, solo adeguate iniziative dei creditori concorrenti nei confronti di chi s’era sottratta al concorso avrebbero potuto porre rimedio all’anomalia ».
5.3. Le trascritte argomentazioni – qui integralmente ribadite offrono le coordinate di orientamento per lo scrutinio RAGIONE_SOCIALEa fattispecie in parola, connotata dalla posteriorità temporale del pignoramento RAGIONE_SOCIALE‘immobile rispetto alla pronuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘artt. 553 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di assegnazione dei canoni di locazione RAGIONE_SOCIALEo stesso.
In primo luogo, a nche in quest’ultima situazione, la natura di atto conclusivo del processo di espropriazione presso terzi pacificamente riconosciuta all’ordinanza di assegnazione (tra le tantissime, si vedano Cass. 06/06/2023, n. 15822; Cass. 23/08/2011, n. 17520; Cass. 24/02/2011, n. 4505; con conclusione sicuramente estensibile anche nel caso di assegnazione di crediti periodici e futuri) preclude, dopo la sua adozione, qualunque forma di ricongiunzione RAGIONE_SOCIALEe due procedure esecutive, concepibile unicamente nell’eventualità di loro
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contemporanea pendenza, senza che a tal fine rilevi l’anteriore promovimento RAGIONE_SOCIALE‘una o RAGIONE_SOCIALE‘altra.
Valenza dirimente, per la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALEa vicenda oggetto di controversia, assume tuttavia la considerazione degli effetti sostanziali del provvedimento ex art. 553 cod. proc. civ..
Sul punto, l’orientamento di questa Corte è , da tempo risalente, assolutamente univoco: quale modo peculiare di soddisfazione RAGIONE_SOCIALEe pretese azionate nella espropriazione presso terzi, l’ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ. realizza il trasferimento al creditore procedente (o al creditore intervenuto) RAGIONE_SOCIALEa titolarità del credito staggito, cioè a dire del credito vantato dal debitore esecutato verso il terzo pignorato.
Il provvedimento giudiziale in discorso opera, dunque, alla stregua di una modificazione soggettiva (non del rapporto contrattuale sottostante, ma) del rapporto obbligatorio corrente tra l’esecutato e il terzo, ovvero, più precisamente, provoca un mutamento del soggetto attivo RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione gravante sul terzo pignorato, in forza del quale, secondo uno schema strutturalmente assimilabile alla cessione del credito , l’assegnatario succede nel diritto spettante al debitore esecutato verso il terzo (affermazioni già presenti nella remota Cass. 14/07/1967, n. 1768 e costantemente reiterate nel corso del tempo: ex plurimis , Cass. 26/10/1983, n. 6317; Cass. 28/03/2001, n. 4494; Cass. 03/06/2015, n. 11493; Cass. 04/07/2018, n. 17441; Cass. 26/02/2019, n. 5489; Cass. 05/06/2020, n. 10820).
Per effetto e dal momento RAGIONE_SOCIALE‘ emanazione RAGIONE_SOCIALEa ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., il terzo pignorato è tenuto ad adempiere la propria prestazione unicamente in favore del creditore assegnatario: questi, a sua volta, è l’unico soggetto legittimato a pretendere dal primo il pagamento, ove necessario anche in via forzata, attesa l’efficacia di titolo esecutivo del provvedimento nei confronti del terzo assegnato.
L ‘assegnazione, tuttavia, in quanto disposta « salvo esazione », non produce l’immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via
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esecutiva, la quale è assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario (art. 2928 cod. civ.), evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo del debito del debitor debitoris nei confronti del debitore esecutato e del debito di quest ‘ ultimo verso il creditore assegnatario.
Nel caso di assegnazione del credito e di ottemperanza alla stessa ad opera del terzo, si configura, in altri termini, una scissione tra il momento depauperativo – traslativo del credito e quello satisfattivo, il primo realizzandosi con l’emanazione del provvedimento giudiziale ed il secondo con il successivo adempimento del terzo (specificamente, Cass. 23/06/2023, n. 18123; Cass. 29/11/2018, n. 30862; Cass. 07/06/2016, n. 11660; Cass. 11/12/2007, n. 25946).
5.4. A detti princìpi – espressione di elaborazione giurisprudenziale di legittimità consolidata e mai posta in discussione – occorre qui, a m o’ di puntualizzazione, aggiungere (sviluppandone le ribadite premesse) che la vicenda traslativa del credito staggito, pur con la efficacia pro solvendo condizionata alla sua effettiva riscossione, si verifica illico et immediate al momento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di assegnazione : questa, cioè, determina l’immediato trasferimento del bene-credito in favore RAGIONE_SOCIALE‘assegnatario (sino a concorrenza RAGIONE_SOCIALE‘importo occorrente per soddisfare la pretesa azionata in executivis ) e, specularmente e nella stessa misura , l’immediata fuoriuscita d el medesimo credito dal patrimonio del debitore esecutato.
Effetto che si produce anche con riferimento all’assegnazione di crediti futuri, ma di cui sia individuata con certezza la relativa fonte, tra cui, paradigmaticamente, il credito per canoni locatizi da scadere, a ciò non ostando il loro acquisto « giorno per giorno » ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 821, terzo comma, cod. civ..
La disposizione ora menzionata, infatti, determina il momento di realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘effetto acquisitivo del frutto in capo ad un ben individuato titolare del bene fruttifero: essa dunque – come sembra
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presupporre la tesi propugnata da parte ricorrente – non esige pure un accertamento RAGIONE_SOCIALEa (reputata, per implicito assunto, continuamente mutevole) titolarità del bene – produttivo di quei frutti civili all’epoca RAGIONE_SOCIALEa maturazione del frutto, dacché, qualora così erroneamente intesa, impedirebbe in radice l’assegnabilità stessa dei crediti aventi ad oggetto i frutti futuri.
Basti, sul punto, richiamare ancora una volta gli argomenti di Cass. n. 11698 del 2024: « ogni espropriazione presso terzi si conclude irretrattabilmente con l’ordinanza di assegnazione, anche quando relativa a crediti futuri o periodici: sicché è quest’ultimo provvedimento che, operando una sostituzione ope iudicis del creditore nel rapporto obbligatorio che ne era stato oggetto, sarà poi posto in esecuzione dal creditore assegnatario contro il già terzo, dando vita ad una autonoma vicenda esecutiva, indipendente da quella processuale al cui esito il provvedimento stesso è stato emanato ».
5.5. Le notazioni che precedono consentono di individuare il criterio di composizione del conflitto tra creditore assegnatario di canoni locatizi futuri e creditore pignorante l’immobile produttivo di detta rendita nella data certa anteriore RAGIONE_SOCIALEa ordinanza di assegnazione rispetto all ‘epoca di compimento del pignoramento del cespite.
Ancorato infatti l’effetto traslativo del credito per canoni locatizi al momento di adozione del provvedimento ex art. 553 cod. proc. civ., è ben vero agevole rilevare come il (rispetto ad essa) posteriore pignoramento praticato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 555 cod. proc. civ. colpisca l’immobile oramai privo di quei frutti civili consistenti nel corrispettivo RAGIONE_SOCIALEe locazioni, senza cioè il corredo di uno degli accessori cui di regola si estende il vincolo: non dissimilmente, peraltro, da quanto accade qualora il debitore compia atti di disposizione su pertinenze RAGIONE_SOCIALE‘immobile in maniera opponibile al creditore pignorante.
Si comprende allora perché, in una espropriazione immobiliare così intrapresa, il provvedimento del giudice che statuisca sui canoni locatizi
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già in precedenza ed aliunde assegnati (ad es., demandandone al custode giudiziario suo ausiliario l’ apprensione), si configuri come abnorme (così la più volte citata Cass. n. 11698 del 2024), in quanto concernente un bene (il credito per canoni) esulante dal compendio staggito nella esecuzione ex art. 555 cod. proc. civ. e sul quale, quindi, nessun potere compete al giudice di quella.
Se, dunque, alcuna incidenza sull a validità e sull’efficacia RAGIONE_SOCIALEa ordinanza di assegnazione di crediti per canoni locatizi può ascriversi all’operato degli organi RAGIONE_SOCIALEa successiva procedura di espropriazione promossa sull’immo bile locato, a fortiori – e con ancor maggiore risolutezza – deve escludersi che il mero atto introduttivo RAGIONE_SOCIALEa stessa importi (tampoco in via automatica o ipso iure ) la caducazione degli effetti del provvedimento ex art. 553 cod. proc. civ. e l’attrazione dei canoni, quali frutti civili del bene, alla esecuzione immobiliare.
Tesi quest’ultima – a dir poco distonica rispetto ai princìpi generali di governo RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento processuale, con gli stessi apparendo ictu oculi contrastante l’idea di ricondurre sic et simpliciter il venir meno degli effetti di un provvedimento giudiziale (viepiù se non contestato nei modi per esso contemplato, cioè con l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.) alla mera iniziativa di una parte, oltremodo portatrice di interessi contrari all’attuazione del provvedimento stesso; e senza considerare che un giudice può intervenire sul provvedimento reso da altro giudice nei soli casi previsti espressamente dalla legge.
A tacer del fatto, poi, che, come già chiarito da questa Corte, il verificarsi di circostanze sopravvenute alla conclusione del processo esecutivo presso terzi che abbiano carattere modificativo, impeditivo o estintivo RAGIONE_SOCIALE‘obbligo del terzo di adempiere all’ordinanza di assegnazione richiede, su domanda RAGIONE_SOCIALEa parte interessata, un necessario accertamento giudiziale, condotto in seno ad un’ordinaria azione di cognizione, finalizzata a far dichiarare che il terzo pignorato
non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito (cfr. Cass. 21/04/2022, n. 12690).
In definitiva e per riassumere: la pronuncia di un’ordinanza di assegnazione di crediti per canoni locatizi non ancora scaduti determina l’immediato trasferimento RAGIONE_SOCIALEa titolarità del relativo credito in favore del creditore assegnatario e fa sorgere l’obbligo del terzo assegnato ad adempiere nei suoi confronti, alle scadenze stabilite e sino a concorrenza RAGIONE_SOCIALE‘importo assegnato; la successiva sottoposizione a pignoramento de ll’immobile locato non priva di efficacia l’ordinanza di assegnazione né legittima gli organi RAGIONE_SOCIALEa procedura così promossa ad adottare provvedimenti incidenti sui canoni locatizi già assegnati.
5.6. Ad una diversa conclusione non inducono gli argomenti addotti dalla parte ricorrente.
5.6.1. Non conferente, innanzitutto, il richiamo al (fermo) indirizzo ermeneutico secondo cui, in caso di sopravvenuto fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitor debitoris al creditore assegnatario è inefficace, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 44 l.fall., se compiuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, benché in attuazione di un’ordinanza di assegnazione emessa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 553 cod. proc. civ. in epoca anteriore all’apertura RAGIONE_SOCIALEa liquidazione collettiva.
In tale evenienza, la riferita inefficacia (che – si badi – non concerne la ordinanza di assegnazione nel suo contenuto precettivo, ma i singoli atti di adempimento di essa) si giustifica per la preminente rilevanza del principio RAGIONE_SOCIALEa par condicio creditorum , specificamente declinato, nella liquidazione collettiva, con le puntuali disposizioni in tema di concorso, formale e sostanziale, dei creditori.
Siffatte disposizioni – di matrice e valenza pubblicistica e la cui salvaguardia costituisce la ratio RAGIONE_SOCIALEa sottrazione al fallito RAGIONE_SOCIALEa disponibilità di tutti i suoi beni – sono violate non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento,
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ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo: e, dunque, pure dal pagamento effettuato dal terzo debitore in favore del creditore assegnatario del credito del fallito ex art. 553 cod. proc. civ., dacché tale pagamento estingue il debito del fallito e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest’ultimo (così, tra le tante, Cass. 05/06/2020, n. 10820; Cass. 22/01/2016, n. 1227; Cass. 17/12/2015, n. 25421; Cass. 31/03/2011, n. 7508).
Orbene, come è noto, regole corrispondenti a quelle del concorso formale e sostanziale dei creditori sono estranee allo statuto di disciplina RAGIONE_SOCIALEe espropriazioni singolari, nelle quali non si rinvengono similari meccanismi finalizzati ad assicurare prioritariamente la ordinata e graduata soddisfazione dei creditori RAGIONE_SOCIALEo stesso debitore, ma solo di quelli che scelgano (se aventi diritto, previo avviso) di parteciparvi: sicché non è assolutamente replicabile l’inefficacia ex art. 44 l.fall. ai pagamenti dei canoni locatizi effettuati dal terzo assegnato in epoca successiva all’inizio di una espropriazione RAGIONE_SOCIALE‘immobile locato.
D’altra parte, lo stesso orientamento giurisprudenziale menzionato ha ben puntualizzato che all’ inefficacia del pagamento del debito del fallito (relativo, cioè, al rapporto obbligatorio tra questi e il creditore procedente) non si accompagna l’ inefficacia del pagamento del debito corrispondente al credito assegnato (cioè nel rapporto fra creditore procedente e terzo), perché il pagamento di quest ‘ ultimo debito è correttamente fatto all ‘ unico soggetto legittimato, essendo stato il relativo credito trasferito al creditore procedente con il provvedimento di assegnazione, con effetti analoghi a quelli RAGIONE_SOCIALEa cessione di credito in luogo RAGIONE_SOCIALE ‘ adempimento: da ciò derivando la legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE‘azione revocatoria fallimentare del pagamento esclusivamente in capo al creditore assegnatario, ossia colui che, beneficiando RAGIONE_SOCIALE‘atto solutorio, si è sottratto al concorso ed è, quindi, tenuto, onde ripristinare la par condicio , alla restituzione di quanto ricevuto, affinché
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sia distribuito secondo le regole concorsuali (puntuali, sul tema, Cass. 20/03/2020, n. 7477; Cass. 03/11/2016, n. 22160; Cass. 19/07/2016, n. 14779; Cass. 17/12/2015, n. 25421; Cass. 06/04/2005, n. 7093).
5.6.2. Del pari priva di pertinenza in relazione alla fattispecie in parola è l’evocazione RAGIONE_SOCIALEe norme poste dagli artt. 2812 e 2918 del codice civile, regolanti l’opponibilità RAGIONE_SOCIALEe « cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti » nei riguardi, rispettivamente, dei creditori ipotecari e dei creditori chirografari agenti in via esecutiva.
Si tratta, invero, di previsioni finalizzate a circoscrivere la efficacia di atti di disposizione sui canoni locatizi compiuti dal debitore, titolare del relativo credito, nei riguardi dei suoi creditori, in quanto reputati tali da pregiudicare la soddisfazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni di questi ultimi: rilievo centrale viene a tal fine attribuito alla anteriorità RAGIONE_SOCIALEa trascrizione nei pubblici registri RAGIONE_SOCIALEa cessione rispetto alla formalità pubblicitaria relativa alla ipoteca o al pignoramento.
La evidenziata ratio RAGIONE_SOCIALEe disposizioni e l’elemento discretivo in esse considerato (postulante la necessaria trascrivibilità RAGIONE_SOCIALEa cessione, adempimento non attuabile per l’ordinanza di assegnazione ) rendono palese la loro esclusiva riferibilità alle sole cessioni di origine negoziale o volontaria, escludendone la idoneità a costituire criterio risolutore dei conflitti tra il creditore assegnatario del credito per canoni locatizi e il creditore pignorante l’immobile locato.
5.7. Non è questa la sede, infine, per farsi carico funditus di evenienze patologiche prospettabili nel ricostruito modus operandi RAGIONE_SOCIALEe interrelazioni tra espropriazione su canoni locatizi definita con ordinanza di assegnazione e successiva espropriazione sull’immobile locato.
Basti qui notare che, ove tali patologie consistessero in manovre del debitore collusive con un creditore compiacente e volte ad esonerare i canoni di locazione da successivi atti di espropriazione immobiliare, gli altri creditori, se danneggiati da questo uso distorto
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del processo esecutivo, potrebbero giovarsi, ove non si configurassero i presupposti per un’azione di simulazione, quanto meno RAGIONE_SOCIALEa generale azione risarcitoria prevista dall’art. 2043 cod. civ., sempre che ne ricorressero tutte le condizioni.
In mancanza dei presupposti e RAGIONE_SOCIALEe condizioni per un’azione di simulazione o di responsabilità extracontrattuale, la condotta del creditore che promuova espropriazione presso terzi prima che altri attivino un’espropriazione immobiliare resta legittima, siccome conforme al già richiamato principio di non operatività di un concorso necessario nelle esecuzioni singolari, tutte caratterizzate dal soddisfacimento, salvi i privilegi di legge, di chi per primo agisca.
6. In conclusione, va enunciato , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 363 del codice di rito, il seguente principio di diritto: « la pronuncia, all’esito di procedura di espropriazione presso terzi, di un’ordinanza di assegnazione di canoni locatizi non ancora scaduti determina l’immediato trasferimento RAGIONE_SOCIALEa titolarità del relativo credito in favore del creditore assegnatario e l’im mediata fuoriuscita di tale credito dal patrimonio del debitore esecutato, facendo sorgere l’obbligo del terzo assegnato ad adempiere nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘assegnatario alle scadenze stabilite e sino a concorrenza RAGIONE_SOCIALE‘importo assegnato; la successiva effett uazione ad opera di altri creditori di un pignoramento sull’immobile produttivo dei canoni già assegnati non attinge questi ultimi, non priva di efficacia l’ordinanza di assegnazione e non consente agli organi RAGIONE_SOCIALEa procedura esecutiva immobiliare ad adottare statuizioni incidenti su tali canoni ».
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
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A i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1bis .
Enuncia, nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa legge, i l principio di diritto di cui al § 6. RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di AVV_NOTAIOiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione