SENTENZA TRIBUNALE DI FIRENZE N. 2679 2025 – N. R.G. 00005271 2023 DEPOSITO MINUTA 30 07 2025 PUBBLICAZIONE 30 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Seconda sezione civile
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario NOME COGNOME ha pronunziato
SENTENZA
nella causa civile n.ro 5271/2023 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da,
e
, con gli avv.ti NOME COGNOME e
NOME COGNOME
-attori
contro
con l’avv. NOME COGNOME
-convenuto
Oggetto : impugnativa delibera assembleare
Conclusioni : per come rassegnate dai difensori nelle note di precisazione delle conclusioni di cui all’art. 189 cpc.
Attori: ‘ Voglia l’Ill.Mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
‘In via principale : accertare e dichiarare la nullità della delibera dell’assemblea condominiale del , del 29/09/2017, impugnata nel presente giudizio nel punto in cui dispone che ‘tutte le proprietà del 1° -2° e 3° piano potranno usare l’ascensore e subentrare senza nessun onere contributivo per l’impianto, in qualsiasi momento con il pagamento degli oneri di gestione’, per tutti i motivi di cui in narrativa.
In ipotesi : accertare e dichiarare la nullità della delibera dell’assemblea condominiale del , del 29/09/2017, impugnata nel presente giudizio, per tutti i motivi di cui in narrativa.
In ogni caso in via principale : accertato e dichiarato che i sig.ri e hanno corrisposto l’integrale costo di edificazione dell’ascensore, accertare e dichiarare che l’ascensore realizzato nel Condominio di , INDIRIZZO è di proprietà esclusiva dei sig.ri (c.f. ) e (c.f. ), per tutti i motivi di cui in narrativa. C.F. C.F.
In ogni caso: accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 96 comma 3 c.p.c. del convenuto per mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria, condannare il convenuto a corrispondere agli attori una somma di denaro, da quantificarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento ex art. 96 comma 3° cpc, per tutti i motivi di cui in narrativa.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge’.
Convenuto: ‘ chiede che l’Ecc.mo Tribunale di Firenze voglia rigettare le domande degli attori in quanto inammissibili e/o infondate per i motivi di cui in atti, con condanna alle spese di lite.’
IN FATTO ED IN DIRITTO
I sig.ri e hanno introdotto il presente giudizio al fine di invalidare la delibera assembleare assunta in data 29 settembre 2017 con la quale sono stati autorizzati a realizzare a loro spese un ascensore nel palazzo di INDIRIZZO , secondo il progetto dai medesimi presentato, in quanto contrastante con il precedente decisum assunto dal consesso assembleare in data 13 ottobre 2016.
Nello specifico i sigg.ri e hanno assunto di aver acquistato in data 8 dicembre 2016, ai rogiti del notaio Dott. ciascuno per la quota di ½, la piena proprietà di due appartamenti posti al terzo piano di INDIRIZZO , dal sig. il quale aveva ottenuto all’assemblea del 13 ottobre 2016 il consenso degli altri condomini all’esecuzione, a sue spese, dei lavori necessari alla dotazione dello stabile di un ascensore con l’espressa previsione del dirit to per gli altri
condomini di subentro alla proprietà e all’uso con il pagamento della quota di realizzazione e l’inserimento nella tabella millesimali dalla data del subentro per il pagamento della manutenzione ordinaria.
Gli attori hanno lamentato, pertanto, che con la delibera oggi impugnata si sia modificato tale accordo prevedendo il diritto per gli altri condomini di subentro alla proprietà e all’uso senza il pagamento della quota di realizzazione con ciò invocandone la nullità stante la violazione dei criteri di ripartizione delle spese di cui all’art. 1121 cc in tema di innovazioni, l’incompetenza dell’assemblea condominiale rispetto ad un bene di proprietà esclusiva, l’illiceità della causa ex art. 1343 c.c. per essere contraria a norme imperative, la violazione degli artt. 1121 e 1135 c.c., l’impossibilità dell’oggetto o comunque l’indeterminatezza e/o indeterminabilità dello stesso.
Si è costituito il contestando in fatto ed in diritto le prospettazioni attoree eccependo l’improcedibilità delle domande degli attori ai sensi dell’art. 5, comma 2, D. Lgs. 28/2010, nonché la carenza di agire degli attori dal momento che il ‘pregiudizio’ lamentato non dipenderebbe dal contenuto della delibera, bensì dalle intese raggiunte nel corso dell’assemblea; nel merito hanno dedotto la derogabilità dei criteri legali di ripartizione delle spese, l’infondatezza delle domande di nullità della delibera stante l’accordo sulla ripartizione delle spese dell’ascensore, l’inconferenza delle argomentazioni in punto di proprietà esclusiva dell’ascensore in capo agli attori.
Tenutasi la prima udienza e concessi alle parti i termini di cui all’art. 281 duodecies cpc, IV comma, la causa non ha necessitato di istruzione avendo natura documentale e viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti previa concessione dei termini ex art. 189 cpc.
In diritto
Si premette che difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione di questa sentenza, facendo applicazione del principio ‘della ragione più liquida’ (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11458 dell’11.5.2018).
In via preliminare si rileva che il convenuto non ha insistito nelle note con cui ha precisato le proprie conclusioni ex art. 189 cpc all’eccezione di improcedibilità sollevata in comparsa di costituzione e risposta per cui deve intendersi rinunciata.
Quanto al merito, nella vicenda in esame, avente ad oggetto l’impugnazione della delibera assunta in data dell’assemblea straordinaria del 29 settembre 2017, dall’assemblea straordinaria del , per vizi di nullità, il profilo dell’evidenza (assorbente rispetto a tutti gli altri) va ricondotto alla fondatezza dei rilievi effettuati dalla difesa di parte attrice per promuovere la presente impugnazione nei termini di cui infra.
Ebbene con la delibera impugnata veniva approvata dall’Assemblea l’istallazione di un ascensore nello stabile condominiale i cui costi erano assunti solo da una parte dei condomini, cioè dei sigg.ri e che intendevano realizzarla per accedere più comodamente al loro immobile destinato ad uso bed and breakfast.
Viene dedotta dagli attori la nullità parziale della delibera di cui al punto 1) nella parte in cui si prevede che gli altri condomini potessero subentrare nella proprietà e nell’uso dell’ascensore senza nessun onere contributivo per l’impianto e ciò in violazione delle disposizioni di legge in tema di ‘innovazioni’.
Ciò posto si deve osservare che ‘…l’installazione ‘ex novo’ di un ascensore in un edificio in condominio (le cui spese, a differenza di quelle relative alla manutenzione e ricostruzione dell’ascensore già esistente, vanno ripartite non ai sensi dell’art. 1124 c.c., ma secondo l’art. 1123 c.c., ossia proporzionalmente al valore della proprietà di ciascun condomino: Cass. Sez. 2, 25/03/2004, n. 5975 ; Cass. Sez. 2, 17/02/2005, n. 3264) costituisce innovazione, che può essere deliberata dall’assemblea condominiale con le maggioranze prescritte dall’art. 1136 c.c., oppure direttamente realizzata con il consenso di tutti i condomini, così divenendo l’impianto di proprietà comune. Trattandosi, tuttavia, di impianto suscettibile di utilizzazione separata, proprio quando l’innovazione, e cioè la modificazione materiale della cosa comune conseguente alla realizzazione dell’ascensore, non sia stata approvata in assemblea (come si desume dallo stesso art. 1121 c.c., che, al comma 2, parla di maggioranza dei condomini che abbia ‘deliberata o accettata’ l’innovazione), essa può essere attuata anche a cura e spese di uno o di taluni condomini soltanto (con i limiti di cui all’art. 1102 c.c.), salvo il
diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera’ (Cass. Civ., sentenza n. 3184 del 02.02.2023).
Pertanto, l’ascensore, installato nell’edificio dopo la costruzione di quest’ultimo per iniziativa di parte dei condomini, non rientra nella proprietà comune di tutti i condomini, ma appartiene in proprietà a quelli di loro che l’abbiano impiantato a proprie spese. Ciò dà luogo nel condominio ad una particolare comunione parziale dei proprietari dell’ascensore, analoga alla situazione avuta a mente dall’art. 1123 c.c., comma 3, comunione che è distinta dal condominio stesso, almeno fino a quando tutti i condomini non abbiano deciso di parteciparvi. L’art. 1121 c.c., comma 3, fa, infatti, salva la facoltà, per gli altri condomini, di fruire successivamente dell’innovazione, divenendo partecipi della comproprietà dell’opera, con l’obbligo di pagarne pro quota le spese impiegate per l’esecuzione, aggiornate al valore attuale (Cass. n. 20713/2017).
Può quindi ritenersi che l’ascensore, installato nell’edificio dopo la costruzione di quest’ultimo per iniziativa di parte dei condomini, non rientra nella proprietà comune di tutti i condomini, ma appartiene in proprietà a quelli di loro che l’abbiano impiantato a proprie spese fatta salva la facoltà ex art. 1121 c.c., comma 3, per gli altri condomini, di fruire successivamente dell’innovazione, divenendo partecipi della comproprietà dell’opera, con l’obbligo di pagarne pro quota le spese impiegate per l’esecuzione, aggiornate al valore attuale (Cass. n. 20713/2017).
Se questo è il criterio ritenuto applicabile alla luce del dettato normativo, non può ritenersi che lo stesso sia stato derogato dall’assemblea del 29 settembre 2017 dal momento che la stessa non è stata assunta all’unanimità di tutti i proprietari ma solo con l’unanimità dei presenti in assemblea, 4 su 10, per un totale di 548,49 millesimi.
Ad esaminare il contenuto della delibera in parola è evidente, in primo luogo, che l’assemblea condominiale è stata chiamata dall’amministratore ad affrontare l’argomento relativo all’installazione di un impianto di ascensore condominiale su richiesta espressa proprio dei condomini e
seguito della richiesta da parte dei signori COGNOME NOME COGNOME Convoco , che si terrà in 1 convocazione il giorno 28/09/2017 alle ore 12.00 e qualora non sia raggiunto il numero legale, ripetuta in 2^ convocazione il in INDIRIZZO gentilmente messo disposizione per discutere e deliberare sul seguente: liu ,
ORDINE DEL GIORNO
1 Discussione delibere conseguenti alla richiesta in merito all’installazione dell’ Ascensore condominiale, loro totale spesa come accordato al precedente proprietario COGNOME L’attuale delibera non modifica la precedente ma la sostituisce ( prev ditta ); Sig.
In secondo luogo, l’oggetto della discussione riguardava espressamente un progetto, giusto il preventivo allegato alla convocazione, della ditta corredato da disegni e specifiche e informazioni tecniche sul nuovo impianto che ictu oculi diverso da quello esaminato alla precedente assemblea del 13.10.2016 per il quale il dante causa degli odierni attori aveva già ottenuto un’autorizzazione a istallare a sue spese un ascensore (rectius una piattaforma elevatrice) con riserva per gli altri condomini al diritto di subentro alla proprietà e all’uso con il pagamento della quota di realizzazione e l’inserimento nella tabella millesimali dalla data del subentro per il pagamento della manutenzione ordinaria.
E’ evidente che, quindi, tutti i condomini presenti hanno ricevuto specifiche indicazioni e spiegazioni in ordine alla diversa tipologia ed alle problematiche inerenti l’installazione del nuovo impianto ascensore e che, all’esito delle stesse e della successiva discussione, l’assemblea ha votato all’unanimità dei presenti (4 condomini su 10 e con i millesimi sopra indicati), con il voto anche dei sigg.ri e odierni attori, su quanto oggetto di convocazione nei seguenti termini:
ampia discussione approva la realizzazione dellinstallazione dell’ascensore come da disegni schematici contraddistinti dalla soluzione 2. Viene richiesto che il progetto la realizzazione sia conforme rispettoso del superamento delle barriere architettoniche. dopo
L’Assemblea all’unanimità richiede che vengano predisposti millesimi per luso dellascensore chiedono all’amministratore di fare una simulazione per le spese di gestione.
Ogni onere per tale realizzazione, come già deliberato sarà a carico della proprietà del terzo piano COGNOME NOME COGNOME Tutte le proprietà del 19 2 potranno usare lascensore subentrare senza nessun onere contributivo per limpianto, in qualsiasi momento con il pagamento degli oneri di gestione.
La proprietà NOME COGNOME che finanziano tutta lopera di realizzazione dellimpianto ascensore chiedono di beneficiare delle detrazioni fiscali previste per legge per tale opera. L’Assemblea all’unanimità approva. L’Amministratore predisporrà documenti e le certificazioni necessarie per lottenimento di quanto richiesto.
Chiaro quindi che l’Assemblea si è espressa, autorizzando l’istallazione di un impianto ben diverso di quello già autorizzato nella precedente assemblea del 13.10.2016 con oneri a carico dei soli e prevedendo poi possibilità per tutti gli altri condomini di utilizzare il detto impianto con contribuzione solo degli oneri di gestione giusta predisposizione di apposita tabella millesimale a cura dell’Amministratore.
Ebbene tale delibera viola i criteri legali di ripartizione delle spese, espressamente previsti e predisposti dal legislatore all’art. 1123 c.c. ai sensi del quale ‘ le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convezione ‘.
Tale ultima locuzione (‘ salvo diversa convezione ‘) annovera, indubbiamente, la suddetta disposizioni tra le norme considerate derogabili dal legislatore. Tale accordo, tuttavia, per essere valido, dovrà essere contenuto in un regolamento condominiale ovvero in una delibera dell’assemblea che venga assunta all’unanimità, ossia con il consenso di tutti i proprietari (non solo con l’unanimità dei presenti in assemblea).
Né è possibile ritenere, dalla lettura del verbale, che i due condomini odierni attori abbiano voluto espressamente ‘accollarsi in via definitiva’ le spese di realizzazione dell’impianto tanto non potendosi ritenere, in assenza di trascrizione anche sintetica della ‘ampia discussione’ effettuata dai proprietari presenti.
Inoltre, a stretta interpretazione letterale, sembra che la detta ampia discussione abbia interessato solo l’approvazione della realizzazione all’istallazione dell’ascensore e non anche quella relativa all’esonero delle spese in fase di subentro che, peraltro, oltre che non discussa non appare neanche votata. Difatti, di tutti e quattro capoversi quello riferito agli oneri di realizzazione non contiene la dicitura l’Assemblea approva all’unanimità.
Tantomeno, risulta che al termine dell’assemblea il detto verbale sia stato riletto ai presenti.
Tanto premesso, l’applicazione dei richiamati principi e delle relative norme rende palese la nullità della delibera dal momento che il verbale dà atto che l’assemblea ‘ approva ‘ a che alcuni condomini installino l’ascensore con particolari specifiche
tecniche escludendo, tuttavia, che in ipotesi di subentro nell’uso dell’ascensore da parte degli altri condomini questi non dovranno versare alcuna a quota di partecipazione per servirsene.
Ebbene, seppur non si ponga alcun problema rispetto all’installazione dell’ascensore, che per come sopra visto, può essere presa a maggioranza di cui all’art. 1136, co. 5, c.c., una simile conclusione non può dirsi sufficiente anche per la parte del verbale relativa alla modifica dei criteri legali di ripartizione delle spese per essere necessaria l’unanimità dei condomini espressa all’esito di un’apposita delibera, vertente specificatamente sull’oggetto che richiede tale unanimità.
Il mero riferimento al consenso espresso dall’assemblea non è, pertanto, idoneo ad incidere sulla materia del riparto delle spese di cui all’art. 1123 c.c. perché dall’esame del verbale de quo è evidente che tale modifica non sia stata effettivamente deliberata da tutti i condomini proprietari, considerato peraltro che l’ordine del giorno non contiene in maniera espressa l’informativa relativa alla modifica dei criteri legali di ripartizione delle spese.
A tal fine, è sufficiente richiamare il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui ‘ è affetta da nullità (…) la delibera dell’assemblea condominiale con la quale senza il consenso di tutti i condomini, si modifichino i criteri legali (art. 1123 c.c.) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell’interesse comune; ciò, perché eventuali deroghe, venendo a incidere sui diritti individuali del singolo condomino attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca ‘ (Cfr. da ultimo: Cass. 31.1.2018, n. 2415).
Per quanto esposto la domanda attorea deve trovare accoglimento e deve essere dichiarata la nullità della delibera dell’assemblea condominiale del
, del 29/09/2017, punto 1) nella parte in cui dispone che ‘ tutte le proprietà del 1°2° e 3° piano potranno usare l’ascensore e subentrare senza nessun onere contributivo per l’impianto, in qualsiasi momento con il pagamento degli oneri di gestione ‘.
Ogni altra questione assorbita.
Le spese di lite
Le spese e competenze del presente giudizio devono essere compensate stante la natura interpretativa della presente decisione.
Non si ravvisano, per i medesimi motivi, i presupposti per la condanna del convenuto ex art. 96 cpc.
P.Q.M .
il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda così provvede:
-Accoglie la domanda attorea e, per l’effetto, dichiara la nullità della delibera dell’assemblea condominiale del , del 29/09/2017, punto 1) nella parte in cui dispone che ‘ tutte le proprietà del 1°-2° e 3° piano potranno usare l’ascensore e subentrare senza nessun onere contributivo per l’impianto, in qualsiasi momento con il pagamento degli oneri di gestione ‘.
-Compensa le spese di lite.
Così deciso in Firenze, lì 29 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME