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Ascensore in condominio: nullità della delibera

La sentenza analizza il caso di un’installazione di un ascensore in condominio a spese di alcuni proprietari. Il Tribunale di Firenze ha dichiarato la nullità della delibera assembleare nella parte in cui consentiva agli altri condomini di utilizzare l’impianto pagando solo le spese di gestione, senza contribuire ai costi di installazione. La decisione si fonda sul principio che per derogare ai criteri legali di ripartizione delle spese per un’innovazione è necessaria l’unanimità di tutti i proprietari, non solo dei presenti in assemblea, come previsto dall’art. 1121 c.c.

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Pubblicato il 10 agosto 2025 in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

Ascensore in Condominio: Chi Paga per Usarlo Dopo?

L’installazione di un ascensore in condominio, specialmente se a spese di un singolo o di pochi proprietari, è una questione che solleva complessi interrogativi legali. Chi paga per l’installazione? E, soprattutto, gli altri condomini possono decidere di usarlo in un secondo momento? A quali condizioni? Una recente sentenza del Tribunale di Firenze ha fatto chiarezza su un punto cruciale: l’assemblea non può ‘regalare’ l’uso dell’impianto senza che i beneficiari contribuiscano ai costi di realizzazione, a meno che non ci sia il consenso di tutti.

I Fatti del Caso: Installazione a Spese Private e la Delibera Contestata

La vicenda ha origine dalla richiesta di due condomini, proprietari di un appartamento al terzo piano, di installare a proprie spese un ascensore per accedere più comodamente alla loro unità immobiliare. L’assemblea condominiale autorizza l’opera ma, con una delibera del 29 settembre 2017, stabilisce una condizione molto particolare: “tutte le proprietà del 1°-2° e 3° piano potranno usare l'ascensore e subentrare senza nessun onere contributivo per l'impianto, in qualsiasi momento con il pagamento degli oneri di gestione”.

In pratica, l’assemblea dava il via libera all’installazione, interamente pagata dai due condomini, ma allo stesso tempo concedeva a tutti gli altri il diritto di usare l’ascensore in futuro pagando solo le spese ordinarie (manutenzione, elettricità), senza versare alcuna quota per i costi di costruzione. I due proprietari, sentendosi lesi, hanno impugnato la delibera, sostenendo che fosse nulla.

L’Analisi del Tribunale sull’Ascensore in Condominio

Il Tribunale di Firenze ha accolto la domanda dei due condomini, dichiarando nulla la parte della delibera contestata. Il ragionamento del giudice si basa su principi cardine del diritto condominiale.

Il Principio dell’Art. 1121 c.c. sulle Innovazioni

Il Codice Civile, all’art. 1121, regola le innovazioni, come l’installazione di un ascensore in condominio. La norma stabilisce che quando un’innovazione è voluta e pagata solo da alcuni condomini, l’impianto diventa di loro proprietà esclusiva. Tuttavia, lo stesso articolo prevede una ‘porta aperta’ per gli altri: i condomini che non hanno partecipato inizialmente possono, in qualunque momento, decidere di usufruire dell’innovazione. Questa facoltà, però, non è gratuita. La legge impone loro l’obbligo di “contribuire nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera”. Ciò significa che devono pagare la loro quota dei costi di installazione, aggiornata al valore attuale, più le future spese di gestione.

La Necessità dell’Unanimità per Derogare ai Criteri di Spesa

Il punto centrale della sentenza è che le regole legali sulla ripartizione delle spese possono essere modificate, ma solo a condizioni molto rigide. Una delibera che deroga a questi criteri, incidendo sui diritti di proprietà individuali, non può essere approvata a maggioranza. È necessaria una “convenzione”, ovvero un accordo sottoscritto all’unanimità da tutti i proprietari del condominio, non solo da quelli presenti in assemblea.
Nel caso specifico, la delibera era stata approvata all’unanimità dei presenti, che rappresentavano però solo 4 condomini su 10. Questa maggioranza non era sufficiente per disporre del diritto patrimoniale dei due condomini che finanziavano l’opera.

Le Motivazioni della Decisione

Il Tribunale ha stabilito che la delibera è palesemente nulla perché viola i criteri legali di ripartizione delle spese senza avere il supporto richiesto dalla legge, cioè l’unanimità di tutti i condomini. L’assemblea, con una votazione a maggioranza dei presenti, non ha il potere di modificare una regola fondamentale che tutela l’investimento di chi realizza un’opera a proprie spese. Consentire agli altri di subentrare gratuitamente nel godimento dell’ascensore significherebbe imporre un sacrificio economico ingiustificato a carico dei soli promotori dell’innovazione, contravvenendo allo spirito dell’art. 1121 c.c.

Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per i Condomini

Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale: chi paga per un’innovazione suscettibile di uso separato ne diventa proprietario. Gli altri condomini hanno il diritto di partecipare ai vantaggi in un secondo momento, ma questo diritto è subordinato al dovere di contribuire economicamente sia ai costi di installazione (pro quota e rivalutati) sia a quelli di manutenzione. Un’assemblea condominiale non può scavalcare questa regola con una semplice delibera a maggioranza, nemmeno se unanime dei presenti. Per esonerare i futuri utilizzatori dal pagamento della quota di installazione, serve un contratto firmato da tutti, nessuno escluso.

Un condomino può installare un ascensore a proprie spese?
Sì, un condomino o un gruppo di condomini può installare un ascensore a proprie spese. In tal caso, l’impianto costituisce un’innovazione che diventa di proprietà di coloro che hanno sostenuto i costi, come previsto dall’art. 1121 del Codice Civile.

L’assemblea può decidere che gli altri condomini possano usare il nuovo ascensore senza pagare le spese di installazione?
No. La sentenza chiarisce che una delibera assembleare è nulla se permette agli altri condomini di utilizzare l’ascensore pagando solo le spese di gestione, senza contribuire ai costi di installazione. Questo perché una tale decisione modifica i criteri legali di ripartizione delle spese, ledendo il diritto patrimoniale di chi ha finanziato l’opera.

Che tipo di maggioranza è necessaria per modificare i criteri di ripartizione delle spese per un’innovazione come l’ascensore?
Per derogare ai criteri legali di ripartizione delle spese stabiliti dall’art. 1121 c.c. è necessaria una ‘convenzione’, ovvero un accordo che ottenga il consenso unanime di tutti i proprietari del condominio, e non solo la maggioranza o l’unanimità dei presenti in assemblea.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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