Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21840 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21840 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/08/2024
ordinanza
sul ricorso n. 26393/2018 proposto da
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
-ricorrenti-
contro
COGNOME NOME, difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ;
-controricorrente e ricorrente incidentale-
COGNOME NOME, Condominio Palazzo Mascolo Vitale, Ventre NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 655/2018 del 16/572018.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME, proprietario di un appartamento all’ultimo piano di un edificio condominiale impugnò dinanzi al Tribunale di Salerno la delibera
condominiale che negava l’autorizzazione all’installazione di un impianto di ascensore. Intervennero in giudizio alcuni condomini.
Il giudizio di primo grado si concluse con una sentenza di accoglimento dell’impugnazione della delibera.
La Corte di appello, adita dai condomini soccombenti, ha qualificato l’intervento dei condomini come adesivo autonomo (rigettando la correlativa eccezione d’inammissibilità) e confermato nel merito l’accoglimento dell’impugnazione della delibera condominiale.
Ricorrono in cassazione i condomini in epigrafe indicati con quattro motivi.
Resiste il COGNOME con controricorso e ricorso incidentale condizionato con un motivo.
Il Condominio ed altri condomini sono rimasti intimati.
Sono pervenute memorie.
Ragioni della decisione
1. – Il primo motivo del ricorso principale denuncia omesso esame di fatti decisivi, per avere la Corte di appello travisato il contenuto delle ordinanze emesse dal giudice di primo grado, con le quali è stato determinato l’incarico al c.t.u.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2697 c.c. e 183 co. 6 c.p.c., sul presupposto che non è consentito al c.t.u. di acquisire aliunde documentazione ritenuta necessaria, poiché i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. sono perentori (quindi la c.t.u. non può servire a supplire l’onere della prova). In particolare, è censurata la sentenza nella parte in cui argomenta che: «il c.t.u. ha effettuato una corretta valutazione del progetto portato al vaglio dell’assemblea condominiale del 13/10/2011, considerato il fatto che il c.t.u. è stato autorizzato dal giudice di prime cure a recepire qualsivoglia informazione necessaria all’espletamento dell’incarico affidatogli».
Il terzo motivo denuncia omesso esame di fatto decisivo e violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché oggetto del giudizio è la delibera che non approva
un determinato progetto di costruzione dell’ascensore e non un altro progetto (successivo).
Il quarto motivo del ricorso principale denuncia ex artt. 2 co. 3 l. 13/1989 e 1120 co. 2 c.c. che la costruzione di un ascensore per eliminare le barriere architettoniche – se è vero che può essere approvata con le maggioranze ex art. 1123 co. 2 e 3 c.c. -non può derogare al limite dei diritti di proprietà individuale dei condomini. Si va valere una lesione del 5% della proprietà dei signori COGNOME (leggera diminuzione di comodità di percorso per l’accesso secondario al locale) e modesto disagio visuale per la proprietà NOME.
2. -Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile ex art. 348-ter co. 5 c.p.c., trattandosi di doppia conforme e di giudizio di appello iniziato nel 2015, senza che la parte ricorrente specifichi distinte ragioni a fondamento delle due pronunce di merito conformi.
Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità, poiché la parte ricorrente non specifica in modo dettagliato i documenti che il c.t.u. non avrebbe potuto impiegare (impedendo così a questa Corte di riscontrare l’operato del consulente alla luce di Cass. SU 3086/2022), mentre emerge piuttosto che il c.t.u. ha impiegato in modo ammissibile elementi di sapere specialistico.
Il terzo motivo è inammissibile di nuovo ex art. 348-ter co. 5 c.p.c. (nella parte in cui lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo), mentre è infondato in relazione alla dedotta violazione dell’art. 112 cpc, posto che i giudici di merito hanno esaminato la domanda di annullamento della delibera e l’hanno accolta motivando adeguatamente .
Il quarto motivo è infondato, poiché la Corte ha adottato una motivazione analitica e coerente con la quale ha escluso che l’ascensore arrechi alle proprietà degli altri condomini una menomazione dell’utilità apprezzabile in termini di valutazione giuridica. (In particolare, si accerta «un modesto disagio visuale quantificato nello 0,5%, come tale assolutamente insignificante», in
relazione ad un’unità ; si accerta un deprezzamento più accentuato (5%) con riferimento ad un’altra unità : tuttavia, considerate allora la utilizzabilità pari al 95% del valore dell’immobile, l’altra possibilità di accesso al locale e il contemperamento tra il summenzionato principio di solidarietà condominiale e il diritto di proprietà lievemente leso, non può non rivelarsi la piena realizzabilità del progetto di ascensore, estrinsecazione di un diritto fondamentale del disabile»). La censura, quindi, attinge la valutazione -spettante al giudice di merito -di irrisorietà del pregiudizio e perciò non coglie nel segno.
Il quarto motivo è rigettato.
-Ne segue logicamente l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, che ha ad oggetto il capo relativo al profilo di motivazione con cui si è affermata la legittimazione dei condomini appellanti e ricorrenti.
-In conclusione, il ricorso principale è rigettato, il ricorso incidentale condizionato è assorbito. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con distrazione, come richiesto.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato, condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 4.500 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge, da distrarsi in favore dall’AVV_NOTAIO, antistatario.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso a Roma il 6/6/2024.