Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28993 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28993 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 30789/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI GRISOLIA, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME , con elezione di domicilio digitale all’indirizzo PEC: EMAIL;
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di CATANZARO n. 1175/2020, pubblicata in data 11/08/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024
dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
NOME COGNOME, con ricorso del febbraio 2012 proposto ai sensi dell’art. 703 c.p.c. , adiva il Tribunale Ordinario di Paola, sez. dist. di Scalea, per sentir ordinare la immediata rimozione dell ‘ ascensore esterno installato dal Comune RAGIONE_SOCIALE Grisolia ai confini con la sua proprietà, in violazione delle distanze legali ex art. 907 c.c. rispetto alle vedute del suo fabbricato adiacente all’edificio di proprietà comunale.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Grisolia si costituiva nel giudizio eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda per insussistenza dei presupposti di cui all’art. 1170 c.c.
Il citato Tribunale, in accoglimento del ricorso possessorio, ordinava al Comune di Grisolia, in persona del Sindaco p.t., l ‘ immediata rimozione dell’ascensore oggetto del procedimento.
Avverso il suddetto provvedimento, l’Ente comunale spiegava reclamo, che, nella costituzione della parte reclamata, veniva respinto dal Tribunale in composizione collegale.
Il predetto Comune chiedeva la prosecuzione del giudizio di merito possessorio ai sensi dell’art. 703, comma 4, c.p.c.
Si costituiva il COGNOME, instando per il rigetto della domanda del Comune e, mediante proposizione di domanda riconvenzionale, chiedeva il risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale civile di Paola, con sentenza n. 501/2016, accoglieva la domanda del Comune RAGIONE_SOCIALE Grisolia e , per l’effetto, rigettava la domanda possessoria di manutenzione avanzata dal COGNOME NOME (dichiarando l’inesistenza del diritto a cautela del quale era stato concesso il provvedimento manutentorio), nonché la menzionata domanda riconvenzionale risarcitoria.
NOME COGNOME proponeva appello avverso la suddetta sentenza deducendo, in primo luogo, l’errore commesso dal giudice di primo grado nell’individuazione dell’orientamento giurisprudenziale sul concetto di “volume tecnico” e sulla nozione di ‘ costruzione ‘, nonché l’illegittimità della stessa pronuncia in ordine al rigetto dell’acquisto del diritto della servitù di veduta.
La Corte di appello di Catanzaro rigettava il gravame richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’ascensore deve essere parificato ad un volume tecnico (si richiamano Cass. n. 20886/2012; Cass. n. 2566/2011). Peraltro, aggiungeva la Corte territoriale, l’ascensore avrebbe dovuto espressamente essere considerato «un elemento che deve essere necessariamente previsto dai progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero per la ristrutturazione di interi edifici» (si richiama Cass. Sez. II 3/08/2012 n. 14096). Con la medesima sentenza la Corte catanzarese evidenziava come lo stesso Consiglio di Stato (ci si
riporta alla sentenza del 5/12/2012 , n. 6253) aveva avuto modo di precisare che «l’incremento volumetrico destinato ad ospitare un impianto di ascensore, data la sua finalità tesa ad eliminare le barriere architettoniche, può essere qualificato come volume tecnico». Inoltre, il giudice di appello ha rilevato che anche la Corte di cassazione (si cita Cass. n. 2566/2011) aveva, in proposito, già considerato l’ascensore «un bene indispensabile non solo alla vita delle persone con problemi di deambulazione, ma anche di coloro che trovano sempre più difficoltoso salire e scendere i numerosi piani di scale che li separano dalle vie pubbliche».
Pertanto, concludeva la Corte di appello, l’ascensore (come quello installato dal Comune di Grisolia e ubicato all’esterno dell’edificio comunale, destinato all’abbattimento delle barriere architettoniche oltre ad essere funzionale all’accessibilità al Museo Civico Etnografico e alla Sala Consiliare, siti ai piani superiori dell’edificio) doveva essere considerato al pari dei «volumi tecnici o impianti tecnologici», il che comportava la deroga alle distanze legali da rispettare.
RILEVATO CHE
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 1 legge n. 13 del 1989 (oggi trasfuso nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, art. 77) e degli artt. 873 e 907 c.c., in relazione all’art. 360 , comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. per avere la corte territoriale erroneamente individuato la norma applicabile al caso di specie nell’art. 1 della l. n. 13 del 1989 anziché applicare l’art. 3 , comma 2, della stessa legge, in violazione dei principi elaborati dalla Suprema Corte.
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto in tema di concetto di costruzione, degli articoli 873 e seguenti c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 e 5, c.p.c. avendo la Corte di appello ritenuto che l’ascensore oggetto di causa non avrebbe le caratteristiche delle costruzioni, in violazione dei principi elaborati dalla Suprema Corte.
Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: omessa pronuncia circa un fatto decisivo per la controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n.5, c.p.c. già oggetto di discussione sia in primo che secondo grado di giudizio, nonché violazione dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n.3 poiché il Collegio ha, in contrasto con quanto sostenuto dal ctu, affermato che le finestre e i balconi del sig. COGNOME sono stati aperti sul fondo del vicino ad una distanza inferiore a quella prevista dagli art. 905 e 906 c.c.. In tal modo la sentenza della Corte di Appello difetta di un’idonea motivazione sulle ragioni che hanno indotto la Corte di Appello a discostarsi dal parere del CTU.
Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: omessa pronuncia circa un fatto decisivo per la controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n.°5, c.p.c. già oggetto di discussione sia in primo che secondo grado di giudizio, nonché violazione e dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n.°3, poiché il Collegio ha omesso di pronunciare e di motivare sulla deduzione del ricorrente che evidenziava che il sig. COGNOME NOME avesse comunque acquistato il diritto di servitù di veduta.
Il collegio, all’esito della discussione in camera di consiglio, ritiene di rimettere la trattazione del ricorso alla pubblica udienza
in considerazione della particolare rilevanza della questione di diritto posta, in particolare, dal secondo motivo di ricorso, ovvero sul se un ascensore esterno possa considerarsi un volume tecnico oppure debba rientrare nel concetto di costruzione e, di conseguenza, se la sua costruzione od installazione sia tenuta a rispettare o meno la disciplina del codice civile in materia di distanze.
P.Q.M.
La Corte rinvia alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione