Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 566 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 566 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 20376-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Faule (CN), alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cardito (NA), al INDIRIZZO.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Milano, alla INDIRIZZO , in persona del procuratore speciale AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
– controricorrente –
avverso la sentenza, n. cronol. 324/2021, della CORTE DI APPELLO DI ROMA, depositata in data 18/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 14/12/2022 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. La RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, affidandosi ad un motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 18 gennaio 2021, n. 324, reiettiva del gravame dalla stessa promosso contro la sentenza del tribunale di quella stessa città che, a sua volta, ne aveva respinto le domande proposte contro RAGIONE_SOCIALE (in relazione al contratto di apertura di credito in conto corrente affidato, recante il n. 19558509, acceso presso la filiale di Polonghera – CN – e già chiuso all’epoca della no tifica della citazione introduttiva di primo grado) al fine di ottenere la restituzione di quanto indebitamente versatole previa declaratoria di: i ) gratuità ed invalidità del prestito e del contratto di corrispondenza con regolamentazione delle linee di credito ad esso appoggiate anche ex art. 1815, comma 2, cod. civ.; ii ) illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, applicati, peraltro, in misura ultralegale, benché non concordati, ed usuraria; iii ) illegittimità dell’applicazione della commissione di massimo scoperto e dei tassi extrafido, parimenti non concordati. Resiste, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte ha disatteso il primo motivo di gravame (con cui era stata lamentata la violazione dell’art. 119 TUB, per essere stata inutilmente sollecitata ante causam la banca a trasmettere copia dei contratti e degli estratti conto, e l’omessa valutazione della richiesta di esibizione della documentazione bancaria
richiesta per ricostruire i rapporti sub iudice e, in particolare, la mancata integrale acquisizione degli estratti conto, necessari per provare la domanda di accertamento negativo del credito e di ripetizione di indebito), con effetto a strascico su tutte le altre doglianze di merito mosse dalla società appellante, ritenendo che: i ) in relazione al c/c oggetto di causa, sarebbe stato onere ed interesse della correntista procurarsi e depositare ab initio gli estratti conto completi, attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione, ma ciò non era accaduto e di questo non si poteva dolere la menzionata società trasformando un proprio difetto di prova in un’omessa pronuncia del primo giudice; ii ) « la richiesta di consegna ex art. 119 TUB, ovvero di esibizione, ex art. 210 c.p.c., degli estratti conto – propedeutica alla richiesta di c.t.u. – non è stata rinnovata dall’attrice all’udienza di precisazione delle conclusioni del primo grado di giudizio (v. verbale del 22.6.2017) e, pertanto, deve considerarsi tradiva ed inammissibile avanti a questa corte », alla stregua del richiamato principio sancito da Cass. n. 5741 del 2019, sicché, « anche sotto questo profilo, le argomentazioni dell’appellante devono essere disattese, precludendo, peraltro, la relativa declaratoria di inammissibilità qualsiasi indagine, in rito e nel merito, sulla fondatezza delle istanze istruttorie in questione ».
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’unico, formulato motivo di ricorso – rubricato « Violazione e falsa applicazione dell’art. 119, comma 4, del Testo Unico Bancario, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. La teoria COGNOME. Conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 263 c.p.c. e degli articoli 1175 e 1375 c.c.. Orientamento dottrinale conforme » -riporta ampi passi motivazionali dell’ordinanza resa da Cass. n. 6975 del 2020, ricavando d a essa, tra l’altro, quanto alla richiesta ex 119 TUB, che: i ) la stessa non necessita di formule sacramentali; ii ) la sua proposizione può avvenire in corso di causa ed a mezzo di qualunque modo si mostri idoneo allo scopo; iii ) l’esercizio del
relativo potere non è subordinato ad una preventiva analoga richiesta da effettuarsi anteriormente all’avvio del giudizio poi intentato dal correntista; iv ) non può essere configurata come uno strumento di penalizzazione facendo transitare la richiesta di documentazione del cliente dalla figura della libera facoltà a quella, decisamente diversa, del vincolo dell’onere, così pure introducendo un’arbitraria limitazione dell’esercizio del diritto di azione; v ) l’atto di citazione e le memorie ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. rappresentano veicoli legittimanti la richiesta de qua perché sono strutturalmente idonei alla bisogna e rappresentano strumenti per domandare detta documentazione. Lamenta, pertanto, l’erroneità della sentenza impugnata perché , negando la richiesta di documentazione, degli estratti conto integrali e scalari dell’intera relazione bancaria, l’istituto di credito aveva impedito, in violazione del dovere di protezione e della buona fede contrattuale, il compiuto esercizio del diritto di difesa del correntista che, in possesso di tali documenti, ben avrebbe potuto richiedere la consulenza tecnica di ufficio e dimostrare tutte le asimmetrie di cui all’atto di citazione (anatocismo, usura, e nullità della commissione di massimo scoperto).
Una siffatta doglianza deve considerarsi inammissibile.
2.1. Invero, come si è già riferito al § 1.1. dei ‘ Fatti di causa ‘, la corte distrettuale ha disatteso il primo motivo di gravame della odierna società ricorrente (prospettante la violazione dell’art. 119 TUB, per essere stata inutilmente sollecitata ante causam la banca a trasmettere copia dei contratti e degli estratti conto, e l’omessa valutazione della richiesta di esibizione della documentazione bancaria richiesta per ricostruire i rapporti sub iudice e, in particolare, la mancata integrale acquisizione degli estratti conto, necessari per provare la domanda di accertamento negativo del credito e di ripetizione di indebito) non soltanto perché, a suo dire, sarebbe stato onere di quest’ultima, rimasto
inadempiuto, procurarsi e depositare ab initio gli estratti conto completi, attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione, ma anche perché « la richiesta di consegna ex art. 119 TUB, ovvero di esibizione, ex art. 210 c.p.c., degli estratti conto – propedeutica alla richiesta di c.t.u. – non è stata rinnovata dall’attrice all’udienza di precisazione delle conclusioni del primo grado di giudizio (v. verbale del 22.6.2017) e, pertanto, deve considerarsi tradiva ed inammissibile avanti a questa corte », alla stregua dell’ivi richiamato principio sancito da Cass. n. 5741 del 2019.
2.2. La censura in esame, tuttavia, non si fa carico in alcun modo di tale seconda argomentazione, agevolmente qualificabile come ulteriore ed autonoma ratio decidendi posta da quella corte a fondamento della sua pronuncia relativamente al rigetto del predetto motivo di impugnazione formulato innanzi ad essa. Pertanto, deve trovare applicazione il principio, qui condiviso, secondo cui, ove la corrispondente motivazione della sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in alcun caso l’annullamento, in parte qua , della sentenza ( cfr. , ex multis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4738 del 2022; Cass. n. 22697 del 2021; Cass., SU, n. 10012 del 2021; Cass. n. 3194 del 2021; Cass. n. 15075 del 2018; Cass. n. 18641 del 2017; Cass. n. 15350 del 2017).
L’od ierno ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo, altresì dandosi atto, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014;
Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso della RAGIONE_SOCIALE e la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano in € 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liqui dati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione