Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29534 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29534 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/11/2024
Oggetto
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOME COGNOME
Presidente
APPALTO
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
cc. 10/10/2024
Dott. NOME COGNOME
NOME. Consigliere
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
Dott. NOME COGNOME
Consigliere
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10881/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO NOME COGNOME unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE RECANATI rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PERUGIA n. 81/2022 depositata il 18/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il Sostituto Procuratore generale in persona della dott.ssa NOME COGNOME che ha concluso per l’ accoglimento del primo motivo di ricorso.
udit o l’AVV_NOTAIO per il controricorrente.
RILEVATO CHE:
Con ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE chiedeva la condanna in solido del RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) al pagamento di €. 44.441,56, ex artt. 937 e 2043 cod. civ.
A sostegno della sua pretesa spiegava la ricorrente: di aver stipulato, in data 07.11.2017, un contratto per la fornitura di loculi prefabbricati a favore di RAGIONE_SOCIALE, a sua volta appaltatrice di lavori con il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per la realizzazione di un edificio cimiteriale, in virtù di contratto stipulato il 16.09.2017 a valle di un procedimento di aggiudicazione di gara d’appalto; di aver concordato con l’appaltatrice una clausola di riserva di proprietà dei materiali (art. 16 del contratto di fornitura stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE il 07.11.2017); nonostante l’emissione delle fatture da parte di RAGIONE_SOCIALE, nonostante i lavori fossero stati terminati e le opere consegnate da RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE in data 22.05.2018, la RAGIONE_SOCIALE non aveva mai ricevuto il pagamento da RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale di Perugia rigettava la domanda.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la sentenza di primo grado.
La Corte d’Appello di Perugia rigettava integralmente il gravame.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, sulla base di due motivi
Ric. 2022 n.10881 sez. S2 – ad. 10/10/2024
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
È stata avanzata proposta ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.: di inammissibilità o infondatezza del ricorso.
La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 7 marzo 2024 e parte ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio, in esito alla suddetta adunanza, non ravvisando l’evidenza decisoria ha ritenuto opportuna la trattazione del ricorso in udienza pubblica tenuto conto in particolare della questione posta dal primo motivo di gravame relativa all’applicabilità dell’art. 937 c.c. al caso di specie.
Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso, con particolare riferimento al primo motivo di doglianza.
RITENUTO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE poi divenuta RAGIONE_SOCIALE, originariamente convenuta dalla società RAGIONE_SOCIALE in solido con il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ex art. 937 c.c., ha partecipato al giudizio di primo grado e non a quello di appello pur destinataria di una notifica non perfezionata.
Pertanto, il Collegio reputa necessario acquisire a cura della cancelleria il fascicolo d’ufficio del giudizio d’appello (n. 337/2019 R.G.) definito dalla Corte d’appello di Perugia con la sentenza n. 81/2022 al fine di chiarire la posizione processuale della suddetta società.
Contestualmente la Corte sollecita le parti a prendere posizione in merito, anche ai sensi dell’art. 101 c.p.c. .
P.Q.M.
Ric. 2022 n.10881 sez. S2 – ad. 10/10/2024
La Corte dispone acquisirsi il fascicolo d’ufficio del giudizio d’appello (n. 337/2019 R.G.) definito dalla Corte d’appello di Perugia con la sentenza n. 81/2022. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite. Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione