ORDINANZA TRIBUNALE DI MILANO – N. R.G. 00003371 2025 DEL 16 04 2025 PUBBLICATA IL 16 04 2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE DECRETO
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3371/2025 promossa da:
(C.F.
C.F.
contro
(C.F. )
Il Giudice dott. NOME COGNOME a scioglimento della riserva assunta all’udie ha pronunciato la seguente nza del 18/03/2025,
ORDINANZA
constatata la regolarità della notificazione effettuata nei confronti di 10.02.2025 a mezzo pec;
perfezionatasi in data ritenuto preliminarmente che non sussistono i presupposti per la declaratoria di estromissione come richiesta dalle parti resistenti e non vertendosi né in ipotesi di estromissione dell’obbligato, né del garantito e considerato che l’eccepito difetto di legittimazione passiva ( rectius di titolarità del diritto dal lato passivo) deve essere riservata necessariamente al merito;
ritenuta l’ammissibilità del ricorso ex art. 696 bis c.p.c., tenuto conto della funzione conciliativa della procedura ex art. 696 bis c.p.c. che, anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’art. 696 c.p.c., prescinde da ogni possibile contestazione in questa sede che, all’esito dell’espletamento degli accertamenti peritali, può consentire la soluzione conciliativa della controversia;
ritenuto di disporre consulenza tecnica in ordine al seguente quesito peritale:
‘ Dica il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti e i loro consulenti tecnici, effettuati gli opportuni sopralluoghi, esperito ogni opportuno accertamento, autorizzando il c.t.u. all’acquisizione della documentazione tecnica indispensabile al fine dell’accertamento richiesto nonché all’accesso presso gli uffici amministrativi competenti al fine di acquisire i documenti necessari per l’espletamento dell’incarico:
quale sia lo stato dei luoghi interessato dalle infiltrazioni,
quale sia la causa delle infiltrazioni lamentate da parte ricorrente,
)
ATTORE
RESISTENTI
TERZO CHIAMATO
quali siano le opere necessarie per l’eliminazione delle infiltrazioni ed il loro costo e
quali siano i danni derivati all’immobile di parte ricorrente ed il costo delle eventuali opere di ripristino.
Esperisca il tentativo di conciliazione tra le parti prima di provvedere al deposito della relazione peritale definitiva ‘;
visti ed applicati gli artt. 193, II comma, e 195 c.p.c.;
P.Q.M.
dichiara la contumacia di
ammette la consulenza a fini conciliativi ex art. 696 bis c.p.c., nominando quale c.t.u. l’ing. con studio in Milano, INDIRIZZO
formula il quesito peritale di cui in parte motiva;
assegna ex art. 193, II comma, c.p.c. al c.t.u. termine sino al 06.05.2025 per il deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento previsto dall’art. 193, comma I, c.p.c. nonché la data ed il luogo dell’inizio delle operazioni peritali;
assegna al c.t.u. -solo in caso di accettazione dell’incarico – un fondo spese di Euro 700,00, da porsi a carico di parte ricorrente tenuto conto della natura del procedimento;
assegna alle parti termine sino alla data di inizio delle operazioni peritali per la nomina dei rispettivi consulenti, da effettuare mediante il deposito telematico di nota autorizzata;
assegna al c.t.u. termine di 90 giorni, decorrenti dalla data di inizio delle operazioni peritali per trasmettere alle parti l’elaborato peritale nella prima stesura (c.d. bozza), con raccomandazione di un invio alle parti in pari data;
assegna alle parti termine di 20 giorni, decorrenti dalla data di trasmissione da parte del c.t.u. della c.d. bozza, per inviare al c.t.u. le proprie eventuali osservazioni tecniche;
assegna termine al c.t.u. di ulteriori 20 giorni, decorrenti dalla scadenza del precedente termine, per il deposito dell’elaborato peritale definitivo.
Autorizza il c.t.u. ad avvalersi di ausiliari e allo svolgimento di eventuali riunioni con le parti anche in videoconferenza, ove ritenuto necessario, per l’analisi di questioni tecniche che non dovessero richiedere rilievi sul posto.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti ed al c.t.u. del presente provvedimento.
Milano, 16 aprile 2025
Il Giudice dott. NOME COGNOME