Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30840 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30840 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19474/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE e domiciliato ‘ex lege’ presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
-ricorrente-
contro
U.T.G. RAGIONE_SOCIALE DI LECCE, domiciliata ‘ex lege’ in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
-resistente- avverso la SENTENZA di TRIBUNALE LECCE n. 369/2022 depositata in data 8/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere COGNOME e, in seguito a riconvocazione, in data 23.11.2024.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 369/2022 (pubblicata l’8.02.2022), ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Casarano n. 71/2019, che aveva rigettato l’opposizione proposta da NOME NOME Antonio avverso cinque verbali di accertamento elevati dai Carabinieri della Compagnia di Casarano per altrettante distinte violazioni del Codice della Strada, perché, in data 8.1.2019, alle ore 0,55, in prossimità di una rotatoria ed in presenza di una striscia longitudinale, aveva invaso l’opposta corsia di marcia a velocità inadeguata.
NOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la citata sentenza del Tribunale leccese sulla base di sei motivi.
La Prefettura di Lecce ha depositato un atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
In prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione degli artt. 161 c.p.c. e dell’art. 7 del D. Lgs. n.150/2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., perché che non sarebbe stato rispettato il termine di trenta giorni tra la data di notifica del ricorso e del decreto di comparizione al convenuto e l’udienza di discussione.
Il ricorso ed il decreto di comparizione per l’udienza dell’8.2.2019, fissata per discutere l’istanza di sospensione e per la trattazione della causa, erano stati notificati alla Prefettura in data 11.1.2019 ma, alla prima udienza, il Giudice di Pace aveva deciso la causa con sentenza. Poiché la Prefettura si era tardivamente costituita il 17.1.2019 e la documentazione era stata depositata solo quattro giorni prima dell’udienza di discussione, era venuta secondo la prospettazione del ricorrente -a verificarsi la lesione del suo diritto di difesa, non essendogli stato assicurato il termine di dieci giorni prima dell’udienza di discussione per l’esame degli atti tardivamente depositati dalla Pubblica Amministrazione.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 416 c.p.c. e del D. Lgs n. 150 del 2011, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., perché la Prefettura si sarebbe costituita con una memoria generica mentre le controdeduzioni dei Carabinieri erano state depositate oltre il termine previsto dall’art. 7 del citato D. Lgs. n. 150 del 2011, ovvero -come detto – in data 4.2.2019, quattro giorni prima dell’udienza delll’8.2.2019 in cui il Giudice di Pace aveva deciso la causa.
2.1. I due motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente in quanto relativi al rispetto del termine di cui all’art. 7, comma 7, del D. Lgs. n.150 del 2011, sono infondati.
E’ stato più volte affermato da questa Corte che, in tema di procedimento di opposizione al verbale di accertamento della violazione del codice della strada, il termine di cui all’art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011, per il deposito della documentazione strettamente connessa all’atto impugnato non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall’art. 416 c.p.c., che si applica, per il richiamo operato dal comma 1 del
medesimo art. 7, per gli altri documenti depositati dalla P.A. (v., ex multis , Cass. n. 16853/2016 e Cass. n. 15887/2019).
Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 2700 c.p.c., oltre all’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Il ricorrente sostiene: -che non aveva effettuato il sorpasso dell’automobile dei Carabinieri in corrispondenza della rotatoria, attese le ristrette dimensioni dell’unica carreggiata la cui larghezza non consentiva l’affiancamento di due auto ; – che, come risultante dalle aerofotogrammetrie tratte da Google Maps, la striscia longitudinale era collocata fuori dall’intersezione; – che i verbali impugnati erano contraddittori perché in uno si sosteneva che il sorpasso era avvenuto in corrispondenza dell’intersezione e in un altro che egli aveva oltrepassato la striscia longitudinale continua. Infine, il ricorrente sostiene che la linea di sorpasso era posta fuori dalla rotatoria tanto che in uno dei verbali era stato contestato che la manovra fosse avvenuta immediatamente dopo l’uscita dalla rotatoria. Aggiunge, perciò, che, al fine di provare i fatti di causa, sarebbe stato necessario sentire i verbalizzanti sulla dinamica dell’evento e sulle contraddizioni contenute nei cinque verbali di accertamento.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 40, 146, 143, 141, 6, 14 e 148, comma V, del CdS perché il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la manovra di sorpasso fosse vietata in assenza di segnaletica orizzontale e verticale che indicasse il divieto di sorpasso tanto più che il veicolo che lo precedeva viaggiava lentamente.
4.1. Il terzo e quarto motivo, che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente, sono altrettanto infondati.
Il Tribunale ha ritenuto che il contenuto degli impugnati verbali di accertamento relativo a condotte direttamente percepite ed attestate dai verbalizzanti, in ordine alle condizioni dei luoghi ed al diretto accertamento delle manovre adottate dal ricorrente, avrebbe dovuto essere contestato con il rimedio della querela di falso, non costituendo frutto di valutazione indiretta.
Nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (cfr. Cass. Sez. U, n. 17355 del 2009; Cass. n. 2434/2011 e Cass. n. 3705/2013).
Nel caso di specie, come correttamente affermato dal Tribunale, la manovra di sorpasso aveva riguardato l’autovettura condotta dai Carabinieri sicché il fatto è avvenuto sotto la loro percezione diretta, avendo i verbalizzanti rilevato che il COGNOME David aveva oltrepassato la linea longitudinale continua in corrispondenza della rotatoria.
La sentenza non è impugnabile sotto il profilo del vizio motivazionale, essendo la sentenza di appello confermativa della sentenza di primo
grado, sicché trova applicazione l’art. 348 -ter, comma V, c.p.c., in quanto il giudizio d’appello è stato introdotto in data successiva all’11.9.2012.
Il quinto motivo di ricorso censura la sentenza del Tribunale per violazione dell’art. 198 del Codice della Strada e dell’art. 112 c.p.c., nonché per asserito omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che, vertendosi in una ipotesi di violazione di diverse disposizioni di legge commesse con una unica condotta, il giudice avrebbe dovuto applicare la sanzione relativa alla violazione più grave aumentata fino al triplo e non applicare, invece, il cumulo materiale, senza, peraltro, aver adottato alcuna pronuncia al riguardo.
5.1. Il motivo è fondato.
5.2. Le Sezioni unite di questa Corte (con la sentenza n. 3940/2012) hanno ritenuto che, in tema di sanzioni amministrative relative alla circolazione stradale, ove venga commessa, con una sola azione o omissione, la violazione di diverse disposizioni del codice della strada, a ciascuna delle quali consegua una sanzione accessoria relativa alla patente di guida, non opera il meccanismo previsto dall’art. 198, comma 1, di detto codice – che, nel caso di più violazioni commesse con una sola azione o omissione, commina la sanzione per l’infrazione più grave, aumentata fino al triplo – trattandosi di norma formulata esclusivamente con riferimento alla sanzione pecuniaria.
5.2. Nel caso di specie, ancorché al ricorrente fosse stata contestata anche la violazione dell’art. 148, comma 12, del Codice della Strada, da cui sarebbe potuta conseguire l’irrogazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida (come stabilito dal successivo comma 16), lo stesso -sul presupposto pacifico che le distinte infrazioni erano stata contestate come commessi con un’unica azione aveva invocato l’applicazione del citato art. 198, comma 1,
del Codice della Strada con riferimento alle sanzioni pecuniarie con le quali erano punite tutte le violazioni (il cui cumulo -per effetto delle risultanze dei cinque verbali di accertamento – era ammontante ad euro 593,00, come dichiarato con il ricorso proposto dinanzi al giudice di pace), per quattro delle quali non era prevista, oltretutto, anche l’applicazione di sanzioni accessorie.
5.3. Sussistevano, pertanto, le condizioni per l’applicazione dell’art. 198 del Codice della Strada, in ordine al quale, nella sentenza impugnata, non risulta essere stata adottata alcuna statuizione, così configurandosi anche la violazione dell’art. 112 c.p.c.; invero, la violazione dell’art.198 del Codice della Strada aveva costituito motivo di opposizione avanti al Giudice di Pace e motivo d’appello innanzi al Tribunale, ancorché proposto in via subordinata, ovvero condizionatamente al rigetto dei motivi attinenti ai dedotti vizi procedimentali e al merito delle violazioni.
5.3. Ne consegue, perciò, l’accoglimento di questo motivo, dovendosi demandare al giudice di rinvio la valutazione -involgente squisiti apprezzamenti di merito – sul trattamento sanzionatorio pecuniario da irrogare in concreto per le cinque violazioni, applicando il disposto dell’art. 198, comma 1, c.d.s.,
E’ assorbito il sesto motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell’art. 4 del DM. 55/2014, in ordine alla liquidazione delle spese di lite.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto nei termini che precedono; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio al Tribunale di Lecce, in persona di altro magistrato.
7.1. Il giudice di rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta i primi quattro e dichiara assorbito il sesto.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Lecce, in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione