Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31770 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31770 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/11/2023
sul ricorso 7390/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE NOME domiciliato in Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME domiciliati in Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO che li rappresenta e difende unitamente a ll’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 232/2017 depositata il 08/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con contrapposti ricorsi per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, in via principale, e gli ingegneri NOME COGNOME e NOME COGNOME, in via incidentale tardiva, impugnano l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Palermo, definendo il contenzioso insorto tra loro, in merito all’azione di arricchimento proposta dagli COGNOMECOGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE. I professionisti avevano agito in giudizio per essere rimasta insoddisfatta la propria attività professionale consistita nella predisposizione, nell’interesse dell’ente locale, di un duplice progetto per la realizzazione di un centro diurno per anziani. In riforma dell’impugnata decisione di primo grado, la Corte distrettuale palermitana ha accolto l’appello degli COGNOMECOGNOME ed ha condannato il RAGIONE_SOCIALE alla corresponsione dell’indennità reclamata, liquidandone tuttavia l’ammontare in una misura pari al 70% della tariffa professionale a cui si erano riportati gli istanti, da maggiorarsi, peraltro, dei soli interessi moratori.
Onde suffragare il proprio deliberato il giudice distrettuale ha fatto rilevare, da un lato, che l’azione di indebito arricchimento proposta dai professionisti trovava nella specie fondamento nel concreto vantaggio che il RAGIONE_SOCIALE aveva ritratto dalla loro opera, avendo, sulla base dei progetti dagli stessi predisposti, proceduto all’espletamento delle gare di appalto ed ottenuto il richiesto finanziamento pubblico, a nulla valendo in contrario la circostanza che il finanziamento fosse stato poi revocato, siccome irrilevante, per effetto dell’arresto delle SS.UU. di questa Corte 10798/2015, doveva reputarsi il fatto che l’utilità non fosse stata riconosciuta dal destinatario; e, dall’altro, che l’indennizzo perciò dovuto andava liquidato nei soli limiti della diminuzione patrimoniale patita dagli
istanti, escludendosi pertanto il lucro cessante e risultando dunque congrua la sua riduzione, rispetto a quanto indicato dagli istanti sulla scorta della tariffa professionale, nella misura del 30%.
La cassazione di detta sentenza è ora chiesta, come detto, da entrambe le parti sulla base di due motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il primo motivo del ricorso principale, mediante il quale si deduce la violazione degli artt. 2041 e 2042 cod. civ., nonché dell’art. 23 d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, con l’art. 1, primo comma, L. 24 aprile 1989, n. 144 e da ultimo dell’art. 191 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, poiché la Corte d’Appello, nell’accogliere il gravame degli COGNOMECOGNOME e nel pronunciare la condanna di esso ricorrente a tenere i medesimi indenni per il conseguito vantaggio ritratto dall’opera professionale prestata in suo favore, era incorsa nella violazione del requisito di sussidiarietà imposto dall’art. 2042 e nella violazione, ancora, delle norme da ultimo richiamate, in guisa delle quali, non essendo stato formalizzata in debito modo l’impegno assunto nei confronti dei professionisti, si sarebbe dovuta riconoscere la responsabilità del funzionario o dell’amministratore che aveva conferito l’incarico e non perciò di esso RAGIONE_SOCIALE, è inammissibile per evidente novità della questione.
Né, per vero, dall’ excursus processuale risultante dalla sentenza impugnata, né dalla stessa illustrazione del motivo si apprende dove e quando la questione abbia già formato oggetto nei pregressi gradi di merito, si ché è perciò appena il caso di rammentare che «non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito» (Cass., Sez. I, 25/10/2017 n. 25319), in quanto il giudizio di cassazione «ha per oggetto solo la revisione
della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte» (Cass., Sez. I, 26/03/2012, n. 4787).
3. Il secondo motivo del ricorso principale, mediante il quale si lamenta un vizio di motivazione omessa, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo in quanto la Corte d’Appello, nel determinarsi nei riferiti modi, avrebbe completamente ignorato ed omesso di dare atto di quanto dedotto da esso ricorrente ed, in particolare, del fatto che i progetti, in relazione ai quali era stata dispiegata la contestata domanda di arricchimento, non avevano avuto alcuna possibilità di realizzazione a causa delle difformità emerse nello stato dei luoghi rispetto a quanto progettato, è doppiamente inammissibile.
Da un lato perché, posto che il vizio denunciato con riferimento all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. è configurabile solo nell’ipotesi di mancanza materiale della motivazione (Cass., Sez. III, 22/06/2015, n. 12864) ovvero quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento (Cass., Sez. IV, 6/03/2008, n. 6064), esso non è ravvisabile quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal giudice attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass., Sez . U, 25/10/2013, n. 24148). La sentenza impugnata è quindi congruamente e adeguatamente motivata. Per altro verso, perché, attesa la riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, il vizio in parola può avere ad oggetto solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la
cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo (Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415), sicché non radica all’evidenza il denunciato vizio cassatorio il fatto che non abbia formato di dibattito processuale, come qui si ha ragione di credere, considerando, invero anche l’onere di autosufficienza a cui pure è tenuto a dar seguito il deducente indicando dove e quando il fatto asseritamente preterito abbia formato oggetto di allegazione e di discussione (Cass., Sez. I, 8/09/2016, n. 17761).
Dichiarandosi inammissibile il ricorso principale, il ricorso incidentale, in quanto tardivo, diviene inefficace ex art. 334, comma 2, cod. proc. civ.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto, sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 5200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 27.9.2023.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME