Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27008 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27008 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5618/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio COGNOME‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
NOME, domiciliata per legge in ROMA, alla INDIRIZZO presso la CANCELLERIA COGNOMEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, con domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
avverso la SENTENZA COGNOMEa CORTE d’APPELLO LECCE n. 1202/2019 depositata il 04/11/2019.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 10/06/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME, .
FATTI DI CAUSA
Nel corso di una causa per la separazione giudiziale tra i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME, il primo conveniva in giudizio la moglie per: sentire accertata l’ efficacia e validità ad una missiva inviata via fax tramite i rispettivi avvocati, nella quale egli chiedeva fosse riconosciuto che per le sessantatré (63) rate di mutuo scadute dal 2005 al 2010 pagate dal conto cointestato (alimentato dai suoi soli stipendi), nonché accertarsi che la COGNOME si era arricchita senza giusta causa e, per l’effetto, fosse condannata al pagamento risultante dagli estratti conto bancari e in via subordinata, che fosse accertato e dichiarato che l’acconto di cinquantamila euro ( € 50.000,00) versato nel preliminare di vendita per l’acquisto COGNOMEa casa coniugale di Monteroni di Lecce fosse riconosciuto come sborsato da una liquidazione anticipata del suo trattamento di fine rapporto, e che quindi la COGNOME fosse condannata alla restituzione di tale somma.
Il Tribunale di Lecce, istruita la causa, con sentenza non definitiva, rigettava tutte le domande di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 COGNOME‘atto di citazione e rimetteva la causa in istruttoria per la domanda volta ad ottenere la metà del valore locativo COGNOME‘abitazione acquistata in Monteroni di Lecce.
In particolare, il Tribunale motivava il rigetto, COGNOMEa domanda del COGNOME di indennizzo per la correlativa diminuzione patrimoniale ai sensi COGNOME‘ art. 2041 cod. civ, affermando che il COGNOME avrebbe dovuto esperire l’azione COGNOME‘art. 2033 c od. civ., di indebito oggettivo, e non quella prevista dall’art. 2041 c od. civ.
A seguito COGNOME‘appello del N occo, la Corte di appello di Lecce, nel ricostituito contraddittorio con NOME COGNOME, con sentenza n. 12020 del 4/11/2019, ha confermato la sentenza non definitiva del Tribunale COGNOMEa stessa sede.
Avverso la sentenza COGNOMEa Corte territoriale propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, con atto affidato a un unico motivo.
Risponde con controricorso NOME COGNOME.
Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.
Il ricorso è stato trattato all’adunanza camerale del 10/06/2024, alla quale è stato trattenuto per la decisione.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
NOME COGNOME impugna la sentenza COGNOMEa Corte territoriale con un unico motivo, per violazione e (o) falsa applicazione, ai sensi COGNOME‘art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 2041, 2042 e 2033 cod. civ. per avere la Corte territoriale ritenuto che nella fattispecie non potesse essere utilmente esperita l’azione ai sensi COGNOME‘art. 2041 cod. civ., in quanto il mutuo doveva essere rimborsato, ma lo fu con denaro proveniente dal solo COGNOME e non anche COGNOMEa COGNOME, che invece era la debitrice, almeno in senso formale, cosicché veniva effettuato un pagamento dovuto (alla banca mutuante) ma da parte di un soggetto che non vi era obbligato (il COGNOME) con conseguente arricchimento privo di causa COGNOMEa COGNOME.
Il motivo è fondato.
La Corte d’appello di Lecce ha escluso la proponibilità da parte di NOME COGNOME COGNOME‘azione generale di arricchimento senza causa, di cui all’art. 2041 cod. civ. sulla base COGNOME‘assunto che lo stesso avrebbe potuto espe rire l’azione di indebito oggettivo ai sensi COGNOME‘art. 2033 cod. civ. , poiché l’azione di arricchimento senza causa secondo la motivazione COGNOMEa Corte territoriale, « non è legittimamente esperibile qualora il danneggiato abbia la facoltà di esercitare un’altra azione tipica nei confronti COGNOME‘arricchito onde evitare il pregiudizio economico paventato ».
Il Collegio ritiene l ‘affermazione COGNOMEa Corte territoriale errata in quanto la residualità COGNOME‘azione di arricchimento senza causa deve essere valutata alla stregua COGNOMEa più recente giurisprudenza di questa Corte in argomento Sez U n. 33954 del 05/12/2023 (Rv.
R.g. n. 5618 del 2020; Ad. 10/06/2024; estensore: NOMECOGNOME
669447 – 01) secondo la quale « la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione – sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale – si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest’ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall’illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico ».
Nella specie la Corte territoriale ha escluso la residualità COGNOME‘azione di cui all’art. 2041 cod. civ. , così non ritenendola proponibile, ritenendo che era esperibile, da parte del COGNOME, un’azione tipica, di indebito oggettivo, ai sensi COGNOME‘art. 2033 cod. civ., senza accertare che l’azione di indebito fosse stata ritenuta infondata per le dette ragioni individuate da ultimo dalle Sezioni Unite (per intervenuta decadenza o prescrizione, per carenza di prova o, infine, per nullità radicale del titolo per contrarietà a norme imperative o all’ordine pubblico ).
Sul punto, e con riferimento alla fattispecie concreta in esame occorre osservare che non risulta, dalla sentenza impugnata, che sia rimasta priva di prova la circostanza COGNOME‘avvenuto esborso di denaro, proveniente dagli stipendi e dal trattamento di fine rapporto, da parte del COGNOME per provvedere al rimborso del mutuo contratto per l’acquisito, in capo alla COGNOME, COGNOMEa villa di Monteroni di Lecce.
Ritiene, quindi, il Collegio che, non potendo il COGNOME esperire l’azione di indebito oggettivo, di cui all’art. 2033 cod. civ. , in quanto comunque il pagamento COGNOMEe rate di mutuo era dovuto alla banca mutuante e dunque ricorrendo un’ipotesi di esclusione originaria COGNOME‘esperibilità di un’azione tipica, l’unica azione esperibile dall’odierno ricorrente per recuperare in parte quanto
sborsato mediante il pagamento COGNOMEe dette rate, è l’azione di cui all’art. 2041 cod. civ.
A tanto consegue la fondatezza del ricorso, in accoglimento COGNOME‘unico motivo proposto.
La sentenza impugnata è, pertanto, errata in diritto e deve essere cassata.
La causa, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, in ordine all’ammontare COGNOME‘eventuale indennizzo e in ogni caso preclusi in questa sede di legittimità, deve essere rinviata alla Corte di appello di Lecce, che in diversa composizione, si atterrà a quanto in questa sede statuito e alla quale è demandato di provvedere anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; rinvia la causa alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio COGNOMEa Corte di