Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15763 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15763 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1820-2024 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliat a ‘ ex lege ‘ presso l ‘ indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
– intimato –
Avverso la sentenza n. 839/23, RAGIONE_SOCIALEa Corte d ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE, depositata in data 27/6/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nell ‘ adunanza camerale del 15/1/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
INDEBITO
ARRICCHIMENTO
Azione ex art. 2041
c.c. – Condizioni di
esperibilità
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/1/2025
Adunanza camerale
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 839/23, del 27 giugno 2023, RAGIONE_SOCIALEa Corte d ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE, che – accogliendo il gravame esperito da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 237/19, del 10 settembre 2019, del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa città – ha condannato la COGNOME al pagamento, in favore del COGNOME, RAGIONE_SOCIALEa somma di € 5.578,71, dovuta a titolo di arricchimento senza causa.
Riferisce, in punto di fatto, l ‘ odierna ricorrente di aver proposto opposizione al decreto ingiuntivo concesso al COGNOME, per l ‘importo di € 5.578,71, più interessi e spese RAGIONE_SOCIALEa procedura, quale preteso corrispettivo per prestazioni professionali, consistite nella progettazione di opere di ristrutturazione di un immobile di proprietà di essa COGNOME, come da parcella vidimata dal RAGIONE_SOCIALE.
L ‘ iniziativa ex art. 645 cod. proc. civ. venne assunta dalla COGNOME sul presupposto che l ‘ esecuzione di quella prestazione professionale fosse stata prevista all ‘ esito RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione di una proposta di acquisto RAGIONE_SOCIALE ‘ immobile suddetto da parte del COGNOME, proposta in forza RAGIONE_SOCIALEa quale l ‘ odierna ricorrente si era impegnata – secondo quanto previsto dall ‘ art. 6 del documento sottoscritto il 2 agosto 2005 – alla remunerazione RAGIONE_SOCIALE ‘ attività di progettazione espletata dal professionista solo nel caso in cui essa non avesse voluto più procedere alla stipula del definitivo. Si era, infatti, stabilito – per tale eventualità – che la parte venditrice fosse tenuta non solo alla restituzione del doppio RAGIONE_SOCIALEa caparra confirmatoria ricevuta, ma anche al pagamento RAGIONE_SOCIALEa prestazione eseguita dall ‘ Architetto COGNOME. Non essendosi, tuttavia, il contratto di compravendita concluso per fatto RAGIONE_SOCIALEo stesso COGNOME, la COGNOME – così come aveva trattenuto la caparra
corrispostale – aveva ritenuto di nulla dovere per la progettazione RAGIONE_SOCIALEe opere di ristrutturazione, così come stabilito dal suddetto art. 6 RAGIONE_SOCIALEa proposta di acquisto sottoscritta da ambo le parti.
Costituitosi in giudizio, il COGNOME, oltre a richiedere il rigetto RAGIONE_SOCIALE ‘ opposizione (essenzialmente sul rilievo che la remunerazione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni professionali da lui espletate fosse stata esclusa – a suo dire – solo per il caso di conclusione del contratto di compravendita), proponeva, in via subordinata, domanda di arricchimento ingiustificato.
Accolta l ‘ opposizione dall ‘ adito Tribunale, l ‘ esito del giudizio d ‘ appello consisteva – in accoglimento del gravame esperito dal COGNOME – nella condanna RAGIONE_SOCIALE ‘ odierna ricorrente a pagare, al professionista, la somma di € 5.578,71, a titolo di arricchimento senza causa.
A tale esito il giudice di seconde cure perveniva, in particolare, confermando l ‘ appellata decisione, là dove essa aveva escluso che la COGNOME avesse conferito alcun incarico professionale al COGNOME, ritenendo, però, sussistenti i presupposti per l ‘ accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda ex art. 2041 cod. civ., proposta in via subordinata. In particolare, sul presupposto che la COGNOME non avesse contestato la circostanza di aver posto il progetto di ristrutturazione del COGNOME alla base RAGIONE_SOCIALEa domanda in forza RAGIONE_SOCIALEa quale aveva, poi, ottenuto i provvedimenti che l ‘ abilitarono a eseguire gli interventi di ristrutturazione sull ‘ immobile (peraltro, in seguito venduto a terzi), il giudice d ‘ appello ha ritenuto che ella, in questo modo, avesse conseguito quantomeno un risparmio di spesa.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte salernitana ha proposto ricorso per cassazione la COGNOME, sulla base – come detto – di tre motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 645, comma 2, e 183, comma 5, cod. proc. civ.
Si assume che la domanda di arricchimento senza causa sarebbe, nel caso di specie, ‘violativa RAGIONE_SOCIALE artt. 645, secondo comma, 183 e 184 cod. proc. civ. ratione temporis applicabile nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, in virtù dei quali è ammissibile la domanda di arricchimento senza causa avanzata con la comparsa di costituzione e risposta dall ‘ opposto (che riveste la posizione sostanziale di attore) soltanto qualora l ‘ opponente abbia introdotto nel giudizio, con l ‘ atto di citazione, un ulteriore tema di indagine, tale che possa giustificare l ‘ esame di una situazione di arricchimento senza causa’, evenienza non verificatasi nel caso di specie.
Per contro, in ogni altro caso, ‘all’ opposto non è consentito di proporre, neppure in via subordinata, nella comparsa di risposta o successivamente, un ‘ autonoma domanda di arricchimento senza causa, la cui inammissibilità è rilevabile d ‘ ufficio dal Giudice’.
3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 2041 e 2042 cod. civ.
Sostiene la ricorrente che la domanda di ingiustificato arricchimento era inammissibile anche per un ‘ altra ragione, ovvero per difetto dei presupposti, innanzitutto, di cui all ‘ art. 2041 cod. civ. (difetto rilevabile d ‘ ufficio, ciò che consentirebbe di superare il rilievo RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale circa la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 345 cod. proc. civ.), da indentificarsi in un ‘arricchimento ingiustificato, ossia senza causa, di un soggetto ai danni di un altro soggetto che si impoverisce di conseguenza’. Nella s pecie, tuttavia, ‘il paventato arricchimento’ di cui si è doluto il COGNOME,
‘trova la sua precipua giustificazione’ – si sostiene ‘nella proposta di acquisto del 2 agosto 2005 e, precisamente negli artt. 3 e 6 RAGIONE_SOCIALEa stessa proposta, sicché il lamentato arricchimento non può dirsi ingiustificato’.
D ‘ altra parte, quanto all ‘ assunto RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale secondo cui l ‘ azione ex art. 2041 sarebbe ammissibile, in via subordinata rispetto ad un ‘ azione contrattuale che ha dato esito negativo per carenza originaria di titolo, essendo risultato inesistente alcun incarico contrattuale conferito dalla COGNOME all ‘ architetto, la ricorrente rileva come siffatta azione contrattuale abbia dato esito negativo ‘proprio in virtù di un titolo originario’, ovvero RAGIONE_SOCIALEa proposta di acquisto del 2 agosto 2005, il cui art. 6 subordinava la remunerazione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni professionali alla sola eventualità in cui la parte venditrice non avesse voluto più procedere alla stipula del contratto definitivo di compravendita.
Si sottolinea, in altri termini, che l ‘ ammissibilità sul piano processuale RAGIONE_SOCIALEa domanda in via subordinata ‘sottende a monte l ‘ ammissibilità anche RAGIONE_SOCIALEa medesima sul piano sostanziale, in quanto ove si presti adesione ad una nozione rigorosa RAGIONE_SOCIALEa sussidiarietà in astratto (che prescinda in assoluto da ogni verifica sul merito RAGIONE_SOCIALEa domanda avanzata in via principale), la stessa circostanza che sia stata proposta una domanda fondata su titolo contrattuale renderebbe improponibile ex art. 2042 cod. civ. la subordinata domanda di arricchimento’.
3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – nullità o illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza gravata per violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
Sostiene la ricorrente che avrebbe errato la sentenza impugnata nel ritenere ammissibile la domanda ex art. 2041 cod. civ. sulla premessa che il contratto di vendita a terzi, prodotto in
giudizio dal COGNOME con la terza memoria ex art. 183 cod. proc. civ., dovesse ‘ritenersi documento ammissibile costituendo prova contraria alle allegazioni RAGIONE_SOCIALE ‘opponente’.
Rileva, al riguardo, la COGNOME che i termini di cui all ‘ art. 183, comma 6, cod. proc. civ., ‘vecchio testo’ (applicabile ‘ ratione temporis ‘ al presente giudizio), ‘sono qualificati espressamente come «perentori» dal legislatore e che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 153, comma 1, cod. proc. civ., i termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull ‘accordo RAGIONE_SOCIALEe parti»’.
Di conseguenza, la produzione del suddetto contratto di compravendita solo con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3), cod. proc. civ., ‘costituisce’ -secondo la ricorrente -‘produzione documentale tardiva poiché avvenuta oltre il termine previsto per il deposito RAGIONE_SOCIALEa memoria istruttoria’.
È rimasto solo intimato il COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
7.1. Il primo motivo non è fondato.
7.1.1. Esso, infatti, va scrutinato alla luce di quanto, recentissimamente, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno ritenuto che ‘nella comparsa di costituzione
l ‘ opposto è legittimato a proporre non solo domande «reattive» stricto sensu – cioè riconvenzionali , ma altresì domande che […] rientrano nell ‘ area sostanziale sottesa alla domanda originaria ‘ , ovvero, domande ‘ aggiuntive/alternative, sovente collocate in posizione di subordine, ammissibili perché rapportate al medesimo interesse’ . Su tali basi, dunque, si è ritenuto che ‘la proposizione nella comparsa di risposta’ di domande ‘ex articolo 2041 c.c. ed ex articolo 1337 c.c. è ammissibile, ben potendo a livello generale/astratto riconoscersi anche a loro fondamento l ‘interesse’ – che già faceva capo al ricorrente per ingiunzione ‘in relazione alla vicenda, originariamente tradotto in azione d ‘ adempimento contrattuale: invero, il petitum di tali domande alternative risulta almeno in parte corrispondente alla prima pretesa avanzata in via monitoria’ (così, in motivazione, in particolare ai §§ 13.2 e 13.3, Cass. Sez. Un., sent. 15 ottobre 2024, n. 26727, Rv. 672396-01).
7.2. Anche il secondo motivo non è fondato.
7.2.1. Pure in questo caso non si può prescindere da quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte.
Esse, infatti, hanno sottolineato – a proposito del requisito RAGIONE_SOCIALEa ‘residualità’ di cui all’ art. 2042 cod. civ., e per l ‘ ipotesi in cui l ‘ azione di ingiustificato arricchimento venga esperita in via di subordine rispetto ad un ‘ azione contrattuale – la necessità di ‘distinguere tra le ipotesi in cui il rigetto derivi dal riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa carenza ab origine dei presupposti fondanti la domanda cd. principale’ (tal è stato, appunto, il caso di specie, essendosi riconosciuta l ‘ inesistenza di un titolo contrattuale, pur invocato dal professionista, in forza del quale il COGNOME sarebbe stato incaricato RAGIONE_SOCIALE ‘espletamento RAGIONE_SOCIALEa prestazione dalla COGNOME), ‘da quelli in cui derivi dall ‘ inerzia RAGIONE_SOCIALE ‘ impoverito ovvero dal mancato
assolvimento di qualche onere cui la legge subordinava la difesa di un suo interesse’, quali tipicamente le ipotesi di prescrizione e decadenza (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 5 dicembre 2023, n. 33954, Rv. 669447-01: con pronuncia, sul punto, pienamente e incondizionatamente condivisibile). Infatti, nella prima di tali ipotesi ‘il rigetto per accertamento RAGIONE_SOCIALEa carenza ab origine del titolo fondante la domanda cd. principale comporta che quello che appariva un concorso da risolvere ex art. 2042 cod. civ. in favore RAGIONE_SOCIALEa domanda principale si rivela essere in realtà un concorso solo apparente, in quanto deve escludersi la stessa ricorrenza di un diritto suscettibile di essere dedotto in giudizio’ e, con essa, ‘la conseguente improponibilità RAGIONE_SOCIALE a domanda ex art. 2041 cod. civ.’ (così Cass. Sez. Un., sent. n. 33954 del 2023, cit .).
Orbene, l ‘ ipotesi che qui occupa ricade nel primo dei due casi, donde la proponibilità RAGIONE_SOCIALE ‘ azione ex art. 2041 cod. civ.
7.3. Infine, il terzo motivo è inammissibile.
7.3.1. Esso, infatti, non coglie né contrasta la ‘ ratio decidendi ‘ RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata (donde la sua inammissibilità: cfr. Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01; Cass. Sez. 2, ord. 9 aprile 2024, n. 9450, Rv. 670733-01), giacché la Corte territoriale ha basato la prova RAGIONE_SOCIALE ‘ arricchimento non sul contratto di compravendita RAGIONE_SOCIALE ‘ immobile, concluso dalla COGNOME con terzi, bensì sul risparmio di spesa che ella si è assicurata per aver conseguito titoli abilitativi agli interventi di ristrutturazione sulla base dei progetti redatti dal professionista, circostanza che ha ritenuto provata in forza RAGIONE_SOCIALEa condotta di non contestazione RAGIONE_SOCIALE ‘ odierna ricorrente: affermazione, questa, non fatta oggetto di adeguata censura.
Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasto solo intimato il COGNOME.
A carico RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l ‘ obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all ‘ amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la Corte dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, al competente ufficio di merito, RAGIONE_SOCIALE ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all ‘ esito RAGIONE_SOCIALE ‘ adunanza camerale RAGIONE_SOCIALEa