Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8756 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 8756  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28520-2022 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ‘ ex lege ‘  presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del V icesindaco  e  legale  rappresentante  ‘ pro  tempore ‘,  domiciliata ‘ ex  lege ‘ presso  l’indirizzo  di  posta  elettronica  del  proprio difensore  come  in  atti ,  rappresentata  e  difesa  dall’AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 458/2022 d ella Corte d’appello di Reggio Calabria, depositata il 13/06/2022;
Oggetto
OPPOSIZIONE ESECUZIONE
Rinvio a nuovo ruolo
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/11/2024
Udienza Pubblica
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nell ‘ udienza  pubblica  del 25/11/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udita  la  Sostituta  Procuratrice  Generale  AVV_NOTAIOssa  NOME COGNOME,  che  si  riporta  alla  requisitoria  scritta,  concludendo  per l’accoglimento del ricorso;
rilevato:
-che NOME COGNOME ricorre, sulla base di tredici motivi, per la cassazione della sentenza n. 458/22, del 13 giugno 2022, della Corte d’appello di Reggio Calabria, che respingendone il gravame avverso la sentenza n. 288/14, del 12 febbraio 2014, del Tribunale della stessa città -ha confermato tanto l’accoglimento dell’opposizio ne ex art. 615 cod. proc. civ., dallo stesso proposta in relazione all’esecuzione intrapresa dalla Provincia (poi divenuta Città Metropolitana) di Reggio Calabria, per ottenere il soddisfacimento, in via coattiva, di un credito restitutorio di € 179.477,66, quanto, però, l’accoglimento della domanda riconvenzionale di quest’ultima, volta alla condanna del COGNOME alla restituzione di tale somma;
-che r iferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver instaurato il giudizio di opposizione a fronte dell’iniziativa assunta ‘ in executivis ‘ dall’amministrazione provinciale, in virtù di titolo giudiziale costituito da sentenza, passata in giudicato, con cui il medesimo Tribunale reggino aveva revocato un decreto ingiuntivo, già conseguito dal COGNOME (e in forza del quale egli aveva riscosso la somma suddetta), in relazione a prestazioni professionali svolte a favore della predetta amministrazione pubblica;
-che la revoca del provvedimento monitorio, in particolare, era avvenuta -in accoglimento dell’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., esperita dall’allora Provincia di Reggio Calabria sul presupposto  della  nullità,  per  difetto  della  necessaria  forma
scritta, del contratto di prestazione d’opera professionale intercorso tra l’Ente locale e il COGNOME ;
-che  forte,  dunque,  di  tale  titolo  giudiziale,  la  Provincia azionava in via esecutiva il credito  restitutorio,  subendo,  però, l’iniziativa ex art. 615 cod. proc. civ. del COGNOME, dal medesimo assunta su più piani;
-che egli,  tra  l’altro, contestava il diritto della  Provincia  di procedere all’esecuzione per essersi il (preteso) credito restitutorio della stessa ‘estinto per compensazione con il proprio controcredito  da  indennizzo  per  l’indebito  arricchimento  della medesima amministrazione’, del quale chiedeva all’adito Tribunale  ‘l’accertamento  dei  presupposti  costitutivi’,  a  norma dell’art. 2041 cod. civ. ;
-che si costituiva in giudizio la Provincia di Reggio Calabria, resistendo all’opposizione, nonché proponendo domanda riconvenzionale  per  ottenere  la  condanna  dell’opponente  alla restituzione delle somme indicate nell’atto di precetto, in ragione del carattere, comunque, indebito della loro percezione, secondo quanto riconosciuto nella sentenza che aveva revocato il decreto ingiuntivo ‘ illo tempore ‘ ottenuto dal COGNOME ;
-che l’esito della proposta opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. consisteva -in primo grado -nell’accoglimento della stessa, e ciò sul presupposto che la sentenza che aveva disposto la revoca del decreto ingiuntivo non costituisse titolo esecutivo;
-che, nondimeno, dichiarate assorbite o comunque inammissibili le altre domande dell’opponente (giacché precluse dal  giudicato,  atteso  che  le  stesse  avrebbero  dovuto  essere proposte  nel  giudizio  di  opposizione  al  decreto  ingiuntivo),  il giudice di prime cure accoglieva, invece, la riconvenzionale della Provincia di Reggio Calabria, condannando, pertanto, il COGNOME al pagamento della somma precettata;
-che, infine, veniva respinta l ‘ eccezione/domanda riconvenzionale di compensazione giudiziale del COGNOME, proposta ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. ;
-che p roposto gravame dal COGNOME, il giudice d’appello lo rigettava;
-che ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata;
-che la trattazione del ricorso è stata inizialmente fissata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ., per l’adunanza camerale del 28 febbraio 2024;
-che,  in  vista  della  stessa,  si  è  costituito  per  la  Città Metropolitana di Reggio Calabria un nuovo difensore, che al pari di quello del ricorrente non ha, però, depositato memoria;
-che con ordinanza interlocutoria n. 18816/24, del 9 luglio 2024, questa Corte ha ravvisato l’opportunità di disporre rinvio in pubblica  udienza,  ‘soprattutto  in  relazione  alle  questioni  che formano oggetto dei motivi nono, dodicesimo e tredicesimo, da reputarsi di particolare rilevanza per la necessità di una meditata considerazione  complessiva  degli  orientamenti  di  legittimità  a vario titolo coinvolti’ ;
-che i n vista dell’udienza pubblica, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di una sua Sostituta,  ha fatto pervenire requisitoria scritta, con cui ha concluso per l’accoglimento del ricorso ;
-che  il  ricorrente  e  la  controricorrente  hanno  deposito memoria ex art. 378 cod. proc. civ.;
considerato :
-che questa Sezione, con decisione assunta nella camera di consiglio del 5 novembre scorso, ha ritenuto di dover rimettere alle Sezioni Unite la questione relativa all’ammissibilità dell’azione ex art. 2041 cod. civ., nel caso -qual è anche quello in esame –
di nullità dei contratti della Pubblica Amministrazione, per carenza di forma scritta;
-che data, dunque, l’evidente attinenza di tale questione con il tema oggetto del presente giudizio, avendo il COGNOME fondato la propria iniziativa su di un’eccezione o domanda riconvenzionale di  ingiustificato  arricchimento  dell’ente  locale,  questo  Collegio reputa  di  dover  disporre  rinvio  a  nuovo  ruolo  del  presente giudizio, in attesa della decisione delle Sezioni Unite;
p. q. m.
la Corte dispone rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio. Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio della