Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6496 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6496 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2024
Oggetto: pubblica amministrazione arricchimento senza causa
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , e il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato presso i cui uffici sono ope legis domiciliati
– ricorrenti –
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in persona del Curatore pro tempore , rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, sito in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di AVV_NOTAIO n. 5737/2019, depositata il 26 novembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘IRAGIONE_SOCIALE e il AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO, quale Presidente RAGIONE_SOCIALEa Commissione straordinaria istituita ex d.l. 31 gennaio 1994, n. 77, e d.l. 23 maggio 1994, n. 310, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di AVV_NOTAIO, depositata il 26 novembre 2019, di reiezione del loro appello per la riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza del locale Tribunale che aveva condannato il predetto RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore del Fallimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 122.040,98, oltre interessi legali, a titolo di ingiustificato arricchimento derivante d all’esecuzione di lavori di recupero urbano in Pozzuoli;
-la Corte di appello, ritenuta valida la contestata notifica RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, ha disatteso il gravame eviden ziando la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE, la tempestiva interruzione del l’eccepito termine prescrizionale e la presenza degli elementi RAGIONE_SOCIALEa fattispecie RAGIONE_SOCIALE‘ azione di ingiustificato arricchimento, avuto riguardo alla esecuzione RAGIONE_SOCIALEe opere di sistemazione e di abbellimento RAGIONE_SOCIALEa strada pubblica, in assenza RAGIONE_SOCIALEa previa stipula di un contratto scritto, e al loro collaudo da un funzionario RAGIONE_SOCIALEe Opere Pubbliche, che aveva provveduto anche alla quantificazione del relativo corrispettivo;
il ricorso è affidato a tre motivi;
-resiste con controricorso il Fallimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE;
-con atto depositato l’8 maggio 2020 il difensore di parte ricorrente presenta istanza di rimessione in termini riferendo che l’atto notificato alla controparte riguardava, per errore, una impugnazione relativa a una sentenza pronunciata in altro giudizio pendente con altro soggetto e che, accortosi del fatto, aveva provveduto alla notifica de ll’atto pertinente il giorno successivo;
-la controricorrente deposita memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
va preliminarmente disposto che non vi è necessità di provvedere sull’istanza di rimessione in termini di parte ricorrente, in quanto la stessa , dopo essersi resa conto RAGIONE_SOCIALE‘errore, ha provveduto alla notifica RAGIONE_SOCIALE ‘ impugnazione in modo rituale e tempestivo;
ciò posto, con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 100 cod. proc. civ., 1, d.l. n. 310 del 1994, 4 l. 25 marzo 1958, n. 260, e 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, per aver la sentenza impugnata ritenuto che la difesa erariale non potesse far valere il difetto RAGIONE_SOCIALEa legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘IRAGIONE_SOCIALE in quanto non eccepita entro la prima udienza del giudizio di primo grado;
evidenziano, inoltre, l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa decisione nella parte in cui aveva omesso di rilevare l’in sussistenza RAGIONE_SOCIALEa sua legittimazione passiva, sottolineando che in relazione alla realizzazione degli interventi urbanistici in esame veniva in rilievo unicamente la competenza del AVV_NOTAIO, il quale aveva agito in forza dei poteri speciali ed eccezionali conferitigli dal d.l. n. 310 del 1994, tale per cui costituiva un organo speciale RAGIONE_SOCIALEa Protezione civile e non già un organo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘IRAGIONE_SOCIALE;
-aggiungono, infine, che l’abrogazione dei d.l. nn. 77 e 310 del 1994 non aveva fatto venir meno la validità e l’efficacia degli atti posti in essere in esecuzione RAGIONE_SOCIALEe relative disposizioni, con conseguente responsabilità esclusiva del AVV_NOTAIO, nella riferita qualità;
il motivo è infondato;
-l’art. 4 l.n. 260 del 1958 stabi lisce che «L’errore di identificazione RAGIONE_SOCIALEa persona alla quale l’atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione RAGIONE_SOCIALEa persona alla quale l’atto doveva essere notificato. Tale indicazione non è più eccepibile. Il giudice prescrive un termine entro il quale l’atto deve essere rinnovato. L’eccezione rimette in termini la parte»;
-la riferita disposizione va interpretata nel senso che intende disciplinare più che l’erronea identificazione RAGIONE_SOCIALEa persona fisica titolare RAGIONE_SOCIALE‘organo RAGIONE_SOCIALEa Amministrazione RAGIONE_SOCIALEo Stato da evocare in giudizio proprio l’erronea indicazione RAGIONE_SOCIALE‘organo legittimato, intendendosi cioè per «persona» il soggetto (e cioè la specifica articolazione RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione RAGIONE_SOCIALEo Stato) fornito di legittimazione (cfr. Cass., Sez. Un., 27 novembre 2018, n. 20649; Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2006, n. 3117);
da ciò consegue che il rapporto intercorrente tra le due articolazioni del Governo RAGIONE_SOCIALEa Repubblica (ovvero la autonoma legittimazione sostanziale dei suddetti due organi RAGIONE_SOCIALEo Stato in relazione alle rispettive competenze) non impedisce l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 l.n. 260 del 1958, che anzi proprio in questi casi svolge la sua funzione essenziale;
pertanto, nei casi regolati da tale norma speciale la carenza di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE‘organo RAGIONE_SOCIALEo Stato convenuto in giudizio non si traduce (come di regola si verifica) nella mancata instaurazione del rapporto processuale rilevabile dal giudice d’ufficio in ogni stato e grado del processo, bensì in una mera irregolarità in quanto deve essere eccepita dalla Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato nella prima udienza con la contemporanea indicazione RAGIONE_SOCIALE‘organo legittimato e in difetto di tale eccezione resta preclusa la possibilità di far valere in seguito l’irrituale costituzione del rapporto processuale, salva naturalmente la facoltà per l’organo legittimato di intervenire in giudizio;
correttamente, dunque, la Corte territoriale ha fatto discendere dall’assenza di una tempestiva eccezione RAGIONE_SOCIALEa difesa erariale la definitiva costituzione del rapporto processuale tra l ‘attore e l’amministrazione statale evocata ;
con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 d.l. n. 310 del 1994 e 1219, 2943 e 2946 cod. civ., per aver la Corte di appello ritenuto che la lettera di costituzione
in mora del 13 giugno 2005 fosse idonea a interrompere il decorso del termine prescrizionale, benché priva di una precisa e chiara indicazione del soggetto obbligato;
il motivo è inammissibile;
il giudice di appello ha ritenuto che la lettera del 13 giugno 2005 fosse idonea a costituire in mora il debitore sia sotto il profilo formale, in quanto contenente una chiara indicazione del soggetto -il AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO -nei cui confronti la pretesa creditoria era azionata, sia sotto quello sostanziale, in quanto contenente una sufficiente indicazione del diritto fatto valere e la manifestazione inequivocabile RAGIONE_SOCIALEa volontà del titolare del credito di fare valere tale diritto;
come noto, l’atto di costituzione in mora non è soggetto a rigore di forme, all’infuori RAGIONE_SOCIALEa scrittura, e quindi non richiede l’uso di formule solenni né l’osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto e il relativo accertamento costituisce indagine di fatto, riservato all’apprezzamento del giudice di merito (cfr. Cass. 31 maggio 2021, n. 15140; Cass. 5 febbraio 2007, n. 2481);
-non concludente è, poi, l’argomentazione relativa all a estraneità del AVV_NOTAIO, in quanto tale, all’obbligazione debitoria ivi fatta valere, trattandosi di profilo che non attiene alla necessaria chiara indicazione del soggetto costituito in mora, quanto all’accertamento del la responsabilità di quest’ultimo;
-con l’ultimo motivo i ricorrenti si dolgono RAGIONE_SOCIALEa violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2041 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto fondata l’azione di arricchimento ingiustificato pur in assenza del requisito RAGIONE_SOCIALEa sussidiarietà per mancato esperimento RAGIONE_SOCIALE‘azione di nullità contrattuale e RAGIONE_SOCIALE‘elemento RAGIONE_SOCIALE‘ utilitas per il RAGIONE_SOCIALE, atteso
che gli unici percettori RAGIONE_SOCIALE‘arricchimento sarebbero stati la Regione Campania e il Comune di AVV_NOTAIO;
il motivo è infondato;
in ordine al primo profilo, si osserva che ai fini RAGIONE_SOCIALEa verifica del rispetto RAGIONE_SOCIALEa regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli, come nel caso in esame, carente ab origine del titolo giustificativo, avuto riguardo alla nullità del titolo contrattuale, astrattamente ipotizzabile, in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancanza RAGIONE_SOCIALEa forma scritta, accertata, come riferito dalla sentenza impugnata, dal Tribunale di AVV_NOTAIO con sentenza emessa in un precedente giudizio instaurato dalla curatela (cfr., in tema, Cass., Sez. Un., 5 dicembre 2023, n. 33954);
in ordine al secondo profilo, si rileva che le opere in oggetto sono state realizzate nell’ambito degli interventi di sistemazione urbana, di manutenzione e di arredo stradale nel territorio RAGIONE_SOCIALEa città di AVV_NOTAIO, finanziati dallo Stato in vista RAGIONE_SOCIALEo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati e allo scopo di assicurare condizioni di sicurezza e di decoro alle aree interessate da tale evento, il cui onere era posto a carico RAGIONE_SOCIALEa Prefettura di AVV_NOTAIO (cfr. art. 1 d.l. n. 77 del 1994 e 1 d.l. n. 310 del 1994, conv. con modif. nella l. 27 giugno 1994, n. 426);
da tali disposizioni normative si evince che correttamente la Corte di appello ha ritenuto sussistente l’arricchimento RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione statale, avuto riguardo sia al risparmio di spesa , sia all’acquisizione RAGIONE_SOCIALE‘utilità derivante dalla realizzazione RAGIONE_SOCIALEe opere;
pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso non può essere accolto;
le spese processuali seguono il criterio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe
spese di giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore di ciascuna parte, in complessivi euro 8.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 21 febbraio 2024.