Arricchimento senza causa PA: la Cassazione attende le Sezioni Unite
L’azione di arricchimento senza causa PA rappresenta uno strumento cruciale per chi ha eseguito prestazioni a favore della Pubblica Amministrazione senza un valido contratto. Una recente ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione ha messo in pausa un giudizio proprio su questo tema, evidenziando un nodo giuridico di fondamentale importanza: la mancanza della forma scritta del contratto può impedire l’azione di indennizzo? La questione è ora all’esame delle Sezioni Unite, e la decisione è attesa per fare chiarezza su un punto controverso del diritto amministrativo e civile.
I Fatti di Causa
La vicenda giudiziaria ha origine dalla richiesta di una società cooperativa, posta in liquidazione coatta amministrativa, nei confronti di un Ordine professionale. La cooperativa sosteneva di aver svolto servizi a favore dell’ente e, di fronte al mancato pagamento, aveva agito in giudizio. Il problema centrale risiedeva nel fatto che il rapporto contrattuale non era stato formalizzato attraverso un atto scritto, requisito essenziale per la validità dei contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione.
La Corte d’Appello aveva emesso una sentenza sfavorevole alla cooperativa, la quale ha quindi proposto ricorso per Cassazione, basando uno dei motivi principali sulla presunta violazione dell’articolo 2041 del Codice Civile, che disciplina appunto l’azione generale di arricchimento.
La questione giuridica e l’arricchimento senza causa PA
Il cuore della controversia è un classico del contenzioso tra privati e PA. I contratti con gli enti pubblici devono, di regola, essere stipulati in forma scritta a pena di nullità. Ma cosa succede quando un privato, in buona fede, esegue una prestazione a vantaggio della PA senza che esista un contratto valido? Può chiedere un indennizzo per l’arricchimento che l’ente ha conseguito e per la propria correlativa perdita economica?
La domanda sottoposta alla Corte è se la nullità del contratto per vizio di forma costituisca una “causa ostativa” all’ammissibilità della domanda di arricchimento senza causa PA. La giurisprudenza su questo punto non è monolitica, e proprio per dirimere questo contrasto la Terza Sezione Civile della stessa Cassazione aveva già sollevato la questione rimettendola al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Seconda Sezione Civile, con l’ordinanza in esame, non ha deciso il merito della controversia. Ha invece emesso un provvedimento interlocutorio, con cui ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo. In pratica, il processo è stato sospeso in attesa che le Sezioni Unite si pronuncino sulla questione di massima importanza che ne costituisce il fondamento.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è di natura prettamente processuale e ispirata a un principio di economia e coerenza del sistema giudiziario. I giudici hanno rilevato che uno dei motivi del ricorso sollevava esattamente il problema della compatibilità tra la mancanza di forma scritta nei contratti pubblici e l’azione ex art. 2041 c.c. Poiché un’altra Sezione della stessa Corte (la Terza Civile, con l’ordinanza n. 1284 del 2025) aveva già investito della medesima questione le Sezioni Unite, la Seconda Sezione ha ritenuto opportuno attendere tale decisione.
La sentenza delle Sezioni Unite, infatti, avrà un’efficacia nomofilattica, ovvero fornirà un’interpretazione vincolante per le sezioni semplici, garantendo l’uniformità del diritto. Decidere il caso prima di tale pronuncia avrebbe potuto portare a una sentenza potenzialmente in contrasto con quella, di lì a poco, delle Sezioni Unite. Per questo, in ragione della “potenziale incidenza” della futura decisione, si è preferito disporre il rinvio.
Le Conclusioni
L’ordinanza interlocutoria, pur non risolvendo il caso specifico, ha un’importante valenza. Sottolinea l’esistenza di un significativo dibattito giuridico sull’ammissibilità dell’azione di arricchimento senza causa PA in assenza di un contratto scritto. La scelta di attendere il verdetto delle Sezioni Unite dimostra la prudenza della Corte e il suo ruolo nel garantire la certezza del diritto. La futura sentenza delle Sezioni Unite diventerà un punto di riferimento fondamentale per tutti gli operatori economici che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione, chiarendo definitivamente se e a quali condizioni sia possibile ottenere un indennizzo per le prestazioni rese in assenza di un contratto formalmente ineccepibile.
Perché la Corte di Cassazione non ha deciso subito il caso?
La Corte ha sospeso il giudizio perché la questione giuridica centrale, ovvero l’ammissibilità dell’azione di arricchimento in assenza di contratto scritto con la PA, era già stata sottoposta all’esame delle Sezioni Unite da un’altra sezione. Per garantire uniformità e certezza del diritto, ha preferito attendere la loro decisione vincolante.
Qual è il problema principale affrontato nel provvedimento?
Il problema è stabilire se la mancanza della forma scritta in un contratto con la pubblica amministrazione, che ne causa la nullità, impedisca al privato che ha comunque eseguito la prestazione di agire per ottenere un indennizzo per arricchimento senza causa ai sensi dell’art. 2041 c.c.
Cosa significa che la Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo?
Significa che il processo è stato temporaneamente sospeso. La trattazione e la decisione del ricorso sono state posticipate a una data futura, in attesa che le Sezioni Unite della Cassazione si pronuncino sulla questione di diritto fondamentale per la risoluzione della controversia.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12740 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12740 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 15484/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE DI VERONA, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 893/2019 depositata il 08/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che uno dei motivi del ricorso pone il problema se la mancanza di forma scritta, in materia di contratti della pubblica amministrazione, rientri tra le cause ostative all’ammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. ; che la Terza Sezione civile della Suprema corte, con ordinanza n. 1284 del 2025, ha rimesso tale questione al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite ; pertanto, in ragione della potenziale incidenza della decisione delle stesse Sezioni unite nella presente controversia, si dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda