SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 4858 2025 – N. R.G. 00005556 2022 DEPOSITO MINUTA 25 08 2025 PUBBLICAZIONE 25 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile composta dai magistrati
NOME COGNOME Presidente rel. NOME COGNOME Consigliere NOME COGNOME Consigliere
riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5556 del registro generale degli affari contenziosi dell’anno 2022, vertente
tra
Avv. COGNOME
e
CIRCOLO TENNISTICO PRIVERNATE Avv. DI COGNOME NOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 674 del 2022 con cui il Tribunale di Latina ha deciso quanto segue: ‘ Con atto regolarmente notificato il conveniva dinanzi a questo Tribunale la esponendo che il
convenuto non effettuava i pagamenti relativi all’utenza idrica ed elettrica per un ammontare di € 48.912,20, oltre interessi e rivalutazione.
Che pur sollecitata la parte al saldo del corrispettivo questa non provvedeva al pagamento e per tale motivo l’attore conveniva in giudizio l’
Per tutti questi motivi parte attrice agiva giudizialmente nel merito e chiedeva il pagamento del corrispettivo per i servizi erogati.
Si costituiva per la convenuta la quale
contestava nel merito la fondatezza della domanda di cui chiedevano il rigetto
IN DIRITTO
La domanda va rigettata , cosi come si andrà ad esporre.
Il Tribunale dopo aver valutato le prove documentali prodotte evince che nessun atto scritto di affidamento in gestione degli impianti sia mai intervenuto tra le parti, ad eccezione di meri nulla-osta ( atto di parte unilaterale). Dalla normativa generale e specifica sulla natura contrattuale del rapporto di fornitura del servizio idrici elettrici o di gas tra cittadini e la P.A. discende l’obbligo della forma scritta, a pena nullità, quanto meno ad probationem della stipulazione del suddetto contratto, al fine di legittimare la pretesa creditoria dell’attore. In conseguenza il è tenuto alla forma scritta se non ad substantiam almeno ad probationem qualora, come nella specie, venga contestata la debenza della somma richiesta, in difetto nessun negozio giuridico ab origine è posto in essere tra le parti. Di conseguenza ogni pretesa restitutoria per l’erogazione di servizi elettrici o idrici avrebbe dovuto instaurarsi solo a mezzo dell’art 2041 C.C. per ingiustificato arricchimento.
Inoltre dall’esame delle clausole convenzionali e dei Nulla-Osta amministrativi disciplinanti l’utilizzo degli impianti sportivi, si evince come non sussista alcuna obbligazione di pagamento di utenze a carico dell
Pertanto in assenza della prova della stipulazione del contratto per i periodi interessati ed alla luce di quanto detto in premessa, la domanda attorea deve essere rigettata.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta la domanda del
Condanna l’attore al pagamento in favore del convenuto delle spese ed onorari di lite che si liquidano in € 2.300,00 oltre Iva Cpa e spese generali da liquidarsi al difensore dichiaratosi antistatario .’.
La parte appellata ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.
La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello non è fondato e, pertanto, non merita d’essere accolto.
L’appellante si duole che il Tribunale non abbia qualificato come azione di ingiustificato arricchimento quella originariamente proposta sin dall’atto di citazione introduttivo del giudizio.
Osserva la Corte che nel caso di specie appare superfluo stabilire se l’azione originariamente proposta sia, effettivamente, da qualificare ai sensi dell’art. 2041 c.c. e, in caso affermativo, se presenti il necessario carattere di sussidiarietà. Del pari ridondante sarebbe attendere l’esito innanzi alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione del dibattito giurisprudenziale relativo all’ammissibilità della domanda nel caso, come quello in esame, in cui ricorra la violazione dell’obbligo della forma scritta proprio da parte della stessa pubblica amministrazione che la propone. (Cass. ord.1284 del 2025).
Ed invero, poiché la sola domanda proposta nel presente grado è quella di cui all’art. 2041 c.c., appare dirimente ai fini del decidere rilevare (in applicazione del principio della ragione più liquida) che il attore, pur essendone onerato, non ha neppure allegato il suo depauperamento né, tanto meno, ha fornito la prova della diminuzione patrimoniale subita per effetto dell’arricchimento della controparte.
L’odierno appellante, infatti, si è limitato a depositare delle fatture (di utenze ad esso intestate) relative ai consumi che attribuisce alla controparte senza allegare di averle pagate e, comunque, senza fornirne la prova.
E’evidente, pertanto, che in mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, questa non possa essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono porsi a carico dell’appellante.
Non sussistono i presupposti di legge per la condanna ex art. 96 c.p.c., in difetto di prova relativa alla temerarietà.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l’appello;
respinge la domanda dell’appellata di risarcimento del danno per lite temeraria;
condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore del CIRCOLO TENNISTICO PRIVERNATE nella misura che liquida in euro 8.000,00, oltre spese generali ed oneri di legge, da distrarsi in favore dell’avv. NOME COGNOME dichiaratosi antistatario.
D à atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.7.2025.
Il Presidente est.