Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28770 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28770 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 6520/2021 R.G. proposto da: rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
PRINCIPATO PASQUALE COGNOME ( );
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo presidente p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 1573/2019 depositata il 18/11/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’ingegnere NOME COGNOME conveniva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE per sentirla condannare al pagamento di € 25.661,92 quale arricchimento senza causa, ex art.
2041 c.c., determinato dall’esecuzione di un’attività progettuale per conto dell’Ente, avente ad oggetto il completamento del tratto di strada Tempone di Persano -Ponte Fasanella. Costituitasi, l’Amministrazione eccepiva l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE sussidiarietà per l’azione ex art. 2041, deducendo che l’opera progettata dal professionista non fosse mai stata realizzata, con la conseguenza che nessuna utilità avesse tratto dall’attività del COGNOME.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 874/2015, accoglieva la domanda dell’ingegnere COGNOME e condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento di € 25.661,92.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 1573/2019 pubblicata in data 18 novembre 2019, riformando la decisione impugnata, accoglieva l’appello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice dell’appello premetteva che l’incarico di cui alla delibera di C.G. n. 57 del 4.7.1994, annullata dal RAGIONE_SOCIALE, era stato conferito all’AVV_NOTAIO COGNOME in assenza di un corretto impegno finanziario sul competente capitolo di bilancio e di una valida convenzione scritta e che le successive deliberazioni non comportavano un riconoscimento da parte dell’Ente e, pertanto, dichiarava inammissibile, per difetto del requisito RAGIONE_SOCIALE sussidiariet à , la domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., ponendo a carico dell’appellato la rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Propone ricorso in cassazione NOME COGNOME sulla base di quattro motivi.
3.1. La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
3.2. Entrambe le parti hanno depositato memorie, ma è pervenuta istanza di differimento.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1 . Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione (ratione temporis) dell’art. 11 delle preleggi e dell’art. 2041 e 2042 del c.c., in relazione all’art. 23 del D.L. n. 66 del 23 marzo 1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 144/89, concernente la responsabilit à diretta del funzionario (o dell’amministratore) che abbia consentito la prestazione da parte del terzo in assenza di copertura contabile.
Il COGNOME sostiene l’irretroattività dell’art. 23 del decreto legge sopra indicato e, conseguentemente, l’esperibilità dell’azione di indebito arricchimento nei confronti RAGIONE_SOCIALE P.A. per tutte le prestazioni e i servizi resi alla stessa anteriormente all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE normativa. In particolare, non difetterebbe il requisito RAGIONE_SOCIALE sussidiarietà per il fatto che il privato possa agire direttamente contro chi – amministratore o funzionario – abbia invalidamente commissionato le opere o i servizi, atteso che la responsabilità diretta dei funzionari e dipendenti pubblici sarebbe posta dall’articolo 28 Cost. su di un piano alternativo e paritetico. Infatti, andava considerato anche che la prestazione era stata svolta con la consegna del primo progetto fatto, proprio dall’ente con la delibera di giugno del 17 agosto 1988 numero 477, e che pertanto il diritto a ristoro economico a fronte dell’arricchimento RAGIONE_SOCIALE comunità montana spettava al COGNOME nei confronti anche direttamente dall’ente.
4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’inapplicabilità dell’art. 23 del D.L n. 66/1989 nell’ipotesi di insussistenza RAGIONE_SOCIALE forma scritta ad substantiam.
Denuncia che la normativa richiamata non si attaglierebbe al caso di specie, ove, da un lato, si assume la mancanza del contratto scritto e, dall’altra, non si prende in considerazione l’intervenuto integrale finanziamento dell’opera, con recepimento da parte
dell’ente delle risorse finanziarie dedicate ivi compresi gli oneri di progettazione dell’opera.
4.3. Con il terzo motivo, parte ricorrente censura la sentenza ancora sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE violazione dell’art. 23 del D.L. 66/89, deducendo che la norma ripresa nel suo dettato dall’art. 191, c. 4, e 194 del D.l.gs. 267/00 – non possa operare al cospetto del sostanziale riconoscimento del debito da parte dell’Ente, che sarebbe avvenuto con la delibera di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 76/94, di approvazione del progetto e con la successiva n. 14/95, con la quale l’Organo consiliare, oltre a confermare l’incarico di progettazione, deliberava di assumere, con la Cassa Depositi e Prestiti, un mutuo di lire 793.000.000 a copertura dell’intera opera, comprese le spese dei tecnici progettisti.
4.4. Con il quarto motivo, lamenta la Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 2033, 2041, 1325 c.c.. Violazione di legge art. 4, n. 3, TUE e art. 19 TUE.
Il ricorrente si duole che la norma di cui all’art. 23 D.L. 66/1989 e successive mod.ni andrebbe, nel caso di specie, interpretata in conformità alla normativa eurounitaria nel senso di ricomprendere la possibilità di sanatoria in caso di contratto nullo per mancanza di forma scritta laddove la p.a. ha effettivamente usufruito dell’opera e questa è stata finanziata, nonché riconosciuta dall’organo competente (nel caso il RAGIONE_SOCIALE); ovvero disapplicata ai sensi dell’art. 19 TUE, perché comporterebbe la paradossale conseguenza di una diminuita tutela del privato cittadino a fronte di acquisizione gratuita da parte dell’ente sia del bene progetto, sia dell’opera realizzata, essendo entrambi i beni totalmente finanziati, e la scelta resterebbe affidata alla sola amministrazione senza possibilità di interloquire da parte del privato.
5. Il presente ricorso concerne la questione relativa all’incarico conferito all’IngNOME COGNOME di cui alla delibera di C.G. n. 57 del 4.7.1994, annullata dal RAGIONE_SOCIALE, in assenza di un corretto impegno finanziario sul competente capitolo di bilancio e di una valida convenzione scritta e che le successive deliberazioni non comportavano un riconoscimento da parte dell’Ente.
La competenza a conoscere di tali questioni, a termini delle vigenti tabelle pluriennali, è RAGIONE_SOCIALE Sezione Prima Civile.
Si rende necessario, pertanto e prima ancora di potere anche solo delibare l’istanza di differimento, procedere come in dispositivo per la riconsiderazione dell’assegnazione del presente affare a questa Sezione e l’eventuale sua riassegnazione come su indicato: di tanto investendo il Dirigente dell’Ufficio e, cioè, la signora Prima Presidente RAGIONE_SOCIALE Corte, cui compete il potere di assegnare gli affari e, di conseguenza, di rivedere -se del caso -i precedenti provvedimenti al riguardo in sede di prima assegnazione di ogni affare pervenuto alla Corte.
P. Q. M.
Dispone la trasmissione RAGIONE_SOCIALE atti alla Prima Presidente per l’eventuale riassegnazione del procedimento alla Prima Sezione civile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Terza