Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29705 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 29705 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 29774-2020 proposto da:
Oggetto
Lavoro subordinato
Lavoro parasubordinato
RAGIONE_SOCIALE
Arricchimento senza causa
R.G.N. 29774NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/09/2024
CC
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME NOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 31/2020 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il 13/05/2020 R.G.N. 351/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 24/09/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, rigettava l’appello proposto da COGNOME NOME contro la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 295/2017, la quale aveva respinto il ricorso proposto dal COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, con il quale aveva chiesto di: 1) accertare che tra le parti in causa era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 17.4.2003; 2) per l’effetto, condannare la RAGIONE_SOCIALE a corrispondere al ricorrente, a titolo di spettanze retributive maturate sino alla data del licenziamento la somma di € 145.558,32 ed a versare i contributi previdenziali ed assistenziali, ovvero a corrispondere la somma ritenuta dovuta ex art. 36 Cost.; 3) accertare la nullità e/o l’inefficacia del licenziamento orale intimato dalla RAGIONE_SOCIALE in data 1.9.2009 e dichiarare la continuità giuridica del rapporto di lavoro, ordinando alla società la reintegrazione del lavoratore nel proprio posto di lavoro; 4) per l’effetto, condannare la società al pagamento in suo favore di tutte le retribuzioni maturate alla data del licenziamento fino a quella di ripristino del rapporto; 5) sempre per l’effetto ordinare il pagamento della tredicesima mensilità; 6) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non fosse ravvisata l’illegittimità del licenziamento impugnato, ordinare alla convenuta la corresponsione del TFR maturato in suo favore, da liquidare in corso di causa; 7) in subordine, accertare e dichiarare che il ricorrente aveva prestato in favore della società dalla data della sua costituzione e sino all’1.9.2009 la propria opera così come descritta e specificata nello stesso ricorso; 8) per
l’effetto, condannare la RAGIONE_SOCIALE a corrispondere al ricorrente a titolo di corrispettivo, la somma da stabilire ai sensi dell’art. 2225 c.c.; 9) in via ancor più subordinata, condannare la convenuta al pagamento in suo favore della sofferta diminuzione patrimoniale ex art. 2041 c.c., da liquidare in via equitativa; 10) il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione del credito al saldo.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale giudicava infondato il motivo d’appello a mezzo del quale il COGNOME si doleva del rigetto della sua domanda principale, volta all’accertamento dell’esistenza di un contratto di lavoro subordinato tra lui e la società, in quanto la Corte, pur ritenendo possibile che la società stipuli un contratto di lavoro subordinato con un proprio socio, quale era il COGNOME, confermava l’assenza dei presupposti per il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato.
La stessa Corte riteneva, altresì, che non poteva accogliersi la domanda subordinata dell’appellante, volta al riconoscimento dell’esistenza tra le parti di un rapporto di parasubordinazione ex art. 409 n. 3 c.p.c., perché anche in questo caso, ferma la qualifica di socio della RAGIONE_SOCIALE in capo al COGNOME, non veniva fornita la prova della differenza tra i compiti che l’appellante avrebbe svolto quale socio e quelli espletati nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.
Infine, la Corte giudicava infondato anche l’ultimo motivo d’appello, con il quale il COGNOME si doleva del rigetto dell’ulteriore domanda subordinata di arricchimento senza causa della società nei propri confronti, sul rilievo che
difettava il requisito della sussidiarietà ex art. 2042 c.c.
Avverso tale decisione NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
L’intimata ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ex art. 360 n. 3 c.p.c. denuncia ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 2247, 2222, 2225 c.c. e 409, comma 3, c.p.c. nella parte in cui ha erroneamente affermato che la qualità di socio comporta il conferimento di servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica e che in caso di prestazione d’opera eseguita dal socio in favore della società dev’essere fornita la prova della differenza tra i compiti svolti come socio e quelli espletati nella forma della collaborazione coordinata e continuativa’.
Con un secondo motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c. denuncia ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 2247, 2342 anteriforma e 2476 c.c. anteriforma nella parte in cui ha erroneamente affermato che la qualità di socio di una RAGIONE_SOCIALE comporta il conferimento di servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica’.
Con un terzo motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c. denuncia « Violazione e falsa applicazione degli artt. 2247, 2222, 2225 c.c. e 409, comma 3, c.p.c. nella parte in cui, dopo aver erroneamente affermato che la qualità di socio comporta il conferimento di servizi per l’esercizio in comune di un’attività
economica, ha erroneamente applicato la disciplina del ‘socio d’opera’ anche al ricorrente NOME che in realtà era socio di capitale e non socio d’opera ».
Con un quarto motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c. denuncia ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 2481bis, 2473, 2041 e 2042 c.c. nella parte in cui ha erroneamente affermato che al socio di RAGIONE_SOCIALE che non ha esercitato il diritto di sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale spetta sempre il diritto di recedere dalla società’.
Con il quinto motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c. denuncia ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 2247, 2481bis, 2473, 2041 e 2042 c.c. nella parte in cui ha erroneamente affermato che la qualità di socio comporta il conferimento di servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica e che è inammissibile la domanda di arricchimento senza causa per carenza del requisito di sussidiarietà con riferimento alle opere prestate dal socio in favore della società, in quanto il socio ha a disposizione il rimedio del diritto di recesso idoneo per vedersi ricompensata l’opera prestata’.
I primi tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per connessione, sono inammissibili.
Tali censure, infatti, da un lato, risultano non aderenti ai ragionamenti decisori della Corte territoriale e, dall’altro, sottendono accertamenti fattuali diversi da quelli operati dalla Corte di merito.
7.1. Più in particolare, in relazione al primo motivo, l’affermazione che in esso censura il ricorrente, e, cioè, che, ‘partendo dalla definizione di società ex art. 2247 c.c., la qualità di socio comporta il conferimento di servizi per
l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili’, si colloca all’inizio di una parte di motivazione in cui la Corte di merito ha spiegato perché – pur ritenendo teoricamente possibile che una società stipuli un contratto di lavoro con un proprio socio -, sulla base di una rivalutazione delle risultanze processuali nel caso di specie doveva confermarsi ‘l’assenza dei presupposti per il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato’ (cfr. facciate 4 e 5 dell’impugnata sent enza).
7.2. Ebbene, tale ulteriore parte di motivazione non è considerata dal ricorrente, che non la censura.
Ed è essa che racchiude la ratio decidendi della Corte di merito circa il rigetto del motivo con il quale l’allora appellante lamentava il rigetto della propria domanda principale.
Più nello specifico, la Corte, soffermandosi soprattutto sul potere direttivo in ipotesi espressivo di una subordinazione del socio NOME rispetto alla RAGIONE_SOCIALE, ha considerato che ‘le dichiarazioni testimoniali hanno, con inusuale univocità, consentito di accertare che i due soci, da un lato, avevano competenze tecniche diverse all’interno della società; dall’altro, entrambi svolgevano la loro attività in Olbia, senza che il primo desse direttive o ordini al secondo o viceversa, o senza che il primo controllasse il lavoro del secondo e viceversa; dall’altro ancora, che i due soci sono stati anche per molti anni, gli unici soggetti che lavoravano all’interno della società’.
Ed ha aggiunto che ‘nessuno dei numerosi testi ha avuto occasione di vedere il COGNOME organizzare il lavoro del COGNOME, imporgli l’orario di lavoro, controllarne il rispetto,
corrispondere la retribuzione mensile costante, acquistare il materiale necessario per l’espletamento dell’attività di competenza del RAGIONE_SOCIALE, imporre l’utilizzo di una divisa a quest’ultimo, dare indicazioni sulla esecuzione e sulla disciplina del lavoro, né controllare il lavoro svolto dal RAGIONE_SOCIALE‘.
La Corte d’appello, quindi, con tale accertamento fattuale ha escluso anche la ricorrenza dei c.d. elementi indiziari della subordinazione.
Sempre nell’ambito del primo motivo il ricorrente censura altra parte di motivazione, in cui la Corte ha osservato: ‘Del pari non può accogliersi la domanda volta al riconoscimento dell’esistenza tra le parti di un rapporto di collaborazione ex art. 409 c.3 c.p.c. di parasubordinazione. Anche in questo caso, ferma la qualifica di socio della RAGIONE_SOCIALE, non viene fornita la prova della differenza tra i compiti che l’appellante avrebbe svolto quale socio e quelli espletato nella forma della collaborazione coordinata e continuativa’.
8.1. In particolare, assume il ricorrente che: ‘Sul punto specifico della domanda relativa al riconoscimento del compenso per la prestazione d’opera la motivazione della sentenza di secondo grado è solo apparentemente fondata sulla mancanza di prova <>, mentre in realtà si fonda sulla predetta violazione dell’art. 2247 c.c., in quanto viene ribadito che la qualità di socio, indistintamente considerando quello d’opera e quello di capitale, comporta in ogni caso l’obbligo di conferimento di servizi, con l’illegittima conseguenza di aver ritenuto il
ricorrente, socio di capitale della RAGIONE_SOCIALE, obbligato a prestare la propria opera a favore della società, con l’ulteriore erroneo effetto di aver posto a suo carico l’onere di provare che i ‘compiti’ (ovvero le prestazioni d’opera) erano stati svolti non a titolo di partecipazione sociale, ma sulla base di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa’.
8.2. Osserva il Collegio che anche tali considerazioni del ricorrente non sono pertinenti rispetto al ragionamento decisorio svolto dalla Corte di merito che non ha qualificato il COGNOME come socio d’opera, né ha affermato che questi fosse ‘obbligato a prestare la propria opera a favore della società’.
Piuttosto, la Corte si è RAGIONE_SOCIALE ad indicare il COGNOME come ‘socio di minoranza della RAGIONE_SOCIALE appellata’ (cfr. facciata 4 della sua sentenza) ed il COGNOME quale ‘socio di maggioranza di quest’ultima, nonché legale rappresentante’ (cfr. facciata 6 della stessa); ma non ha compiuto alcuna specifica indagine volta a stabilire, in particolare in base all’atto costitutivo della società, se il COGNOME fosse in tutto o in parte socio d’opera oppure di capitale.
Inoltre, come si è già riferito, ha constatato che i due soci erano di fatto gli unici soggetti che, in modo praticamente indipendente, lavoravano all’interno dell’azienda sociale.
Contrariamente, perciò, a quanto opinato dal ricorrente, l’affermazione della Corte che egli censura, riferita alla domanda dello stesso in base a un rapporto di natura parasubordinata, si fonda effettivamente sulla confermata assenza di prova in ordine allo svolgimento da parte del COGNOME di compiti ‘nella forma della collaborazione coordinata e continuativa’ distinguibili da quelli svolti quale socio.
Per le analoghe ragioni è inammissibile il secondo motivo di ricorso.
Invero, in tale censura, pur non avendolo chiaramente esplicitato, il ricorrente prospetta la violazione delle norme indicate in rubrica, perché l’art. 2342 c.c., dettato con riferimento alla sRAGIONE_SOCIALE, nel testo anteriore alla riforma del diritto societario di cui al d.lgs. n. 6/2003, prevedeva al terzo comma che: ‘Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi’, e tale divieto era esteso alle società a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dall’art. 2476, comma primo, c.c. sempre nel testo anteriore alla cennata riforma del 2003; e, secondo il ricorrente, appunto tali previsioni erano applicabili ratione temporis alla RAGIONE_SOCIALE in quanto costituita con atto pubblico del 17.4.2003, in data, cioè, anteriore all’entrata in vigore della ridetta riforma.
10.1. Tali deduzioni, tuttavia, si basano sempre sull’assunto che la sentenza d’appello avrebbe affermato ‘erroneamente l’esistenza di un obbligo di conferimento di prestazioni di servizi da parte del ricorrente NOME, socio della RAGIONE_SOCIALE‘.
Sennonché, come si è già detto, in nessun punto della propria decisione la Corte di merito ha affermato l’esistenza di un tale obbligo di conferimento di opera o di servizi in capo al ricorrente e, men che meno, si è pronunciata sulla questione, peraltro estranea ai motivi d’appello, se un tale obbligo o l’effettivo conferimento di opera o di servizi fossero conformi a legge all’epoca della costituzione della società o durante il periodo di cui è causa.
La stessa decisione, invece, si fonda su un accertamento
fattuale in base alle prove considerate.
Pertanto, è inammissibile anche il terzo motivo che, in base a quanto previsto dall’atto costitutivo della società, tende ad avvalorare l’assunto che entrambi i soci fossero solo soci di capitale.
11.1. Anche tale censura, infatti, s’incentra su un accertamento di fatto, questa volta basato sull’atto costitutivo della società, diverso da quello operato dai giudici di secondo grado, i quali, come già evidenziato, non si sono occupati di quanto previsto dall’atto costitutivo e del punto se i due soci fossero da qualificare come soci d’opera o di capitali.
Il quarto motivo ed il quinto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per connessione.
12.1. Dette censure, infatti, attingono la parte di motivazione in cui la Corte distrettuale ha reputato difettasse il requisito della sussidiarietà ex art. 2042 c.c. nella domanda di arricchimento senza causa proposta in ulteriore subordine dall’attore.
Essi sono fondati nei termini che si passa ad illustrare.
In particolare, la Corte ha ritenuto ‘incontroverso che, successivamente alla richiesta del COGNOME di dividere la società, il socio di maggioranza di quest’ultima, nonché legale rappresentante, ha adottato diverse delibere, il cui effetto è stato quello di determinare una ingente perdita per la società, obbligata a sua volta ad azzerare il capitale sociale e di disporre il successivo aumento, offrendo al COGNOME il diritto di sottoscrivere l’aumento del capitale’; ed ha altresì ritenuto
‘incontroverso che l’appellante non ha esercitato il diritto di sottoscrizione dell’aumento di capitale, così cessando dalla propria qualità di socio’.
La Corte, quindi, dopo aver fatto specifico riferimento alle previsioni di cui all’art. 2481 bis, comma primo, ultima parte, c.c. e 2473, terzo comma, c.c., ha considerato che il COGNOME, una volta trovatosi nella impossibilità di sottoscrivere o di volere sottoscrivere l’aumento di capitale, aveva il diritto di recedere e di agire per la liquidazione della propria quota al valore di mercato del patrimonio sociale al momento del recesso.
15. Le Sezioni unite di questa Corte hanno, di recente, insegnato che, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione -sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su una clausola generale -si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest’ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall’illeceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico (così Cass., sez. un., 5.12.2023, n. 33954).
C ome si è visto, l’attuale ricorrente aveva gradatamente proposto domande basate su titoli di natura contrattuale (in principalità, il dedotto rapporto di lavoro subordinato e, in subordine, quello di collaborazione, entrambi a latere del rapporto societario) e, in via ancor più subordinata, una domanda di arricchimento senza causa ex
art. 2041 c.c.
Ebbene, i giudici d ‘appello hanno respinto le domande fondate sui cennati titoli contrattuali non per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall’illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico, bensì perché hanno ritenuto le stesse carenti ab origine dei relativi titoli giustificativi, ossia, secondo la prospettazione principale dell’istante, l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, o, secondo la prospettazione subordinata, il ricorrere fra le stesse di un rapporto di natura c.d. parasubordinata.
18 . Nota, inoltre, il Collegio che l’ulteriore azione tipica, differente da quelle di matrice contrattuale fatte valere dall’attore, e che la Corte territoriale ha individuato – a quanto consta, d’ufficio – per escludere nella specie la ricorrenza della sussidiarietà nella domanda di ingiustificato arricchimento, non può considerarsi l’ ‘altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito’ di cui al l’art. 2042 c.c.
Invero, la Corte di merito, come si è visto, si è riferita a un rimedio, proprio del diritto societario, che sarebbe volto conclusivamente ad ottenere la liquidazione della quota del ricorrente appunto quale socio secondo il ‘valore di mercato del patrimonio sociale’; rimedio che appare all’evidenza alieno rispetto al pregiudizio asseritamente subito dallo stesso che attiene all’attività da lui svolta senza, sempre a suo dire, ricevere il relativo compenso.
In definitiva, dichiarati inammissibili i primi tre motivi di ricorso, in accoglimento del quarto e del quinto motivo di
ricorso, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale, che, in differente composizione, oltre a regolare le spese anche di questo giudizio di cassazione, in relazione alla domanda subordinata ex art. 2041 c.c. proposta dal ricorrente, dovrà riesaminare il caso, in base ai principi di diritto richiamati in motivazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo e il quinto di ricorso nei limiti di cui in motivazione, dichiarati inammissibili i primi tre motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del