Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5820 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5820 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7200/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
– intimati – avverso la sentenza n. 477/2019 del la Corte d’Appello di Trieste, depositata il 9.7.2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.1.2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE (successivamente fallita) convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Pordenone, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché i soci NOME COGNOME e NOME COGNOME, per chiederne la solidale condanna alla restituzione degli importi versati per estinguere 59 debiti contratti dalla s.n.RAGIONE_SOCIALE. nei confronti di vari soggetti. Quale ragione del credito vantato venne indicata la stipulazione di un contratto di mutuo o, in subordine, l’arricchimento senza causa. L’importo complessivo richiesto venne quantificato in € 124.302,20, in linea capitale, ma limitato a € 33.873,91 nei confronti di NOME COGNOME, ovverosia all’ammontare dei pagamenti effettuati finché egli era rimasto socio della RAGIONE_SOCIALE
Inoltre, poiché il socio NOME COGNOME aveva donato un immobile alla moglie NOME COGNOME e costituito con lo stesso immobile un fondo patrimoniale, RAGIONE_SOCIALE propose altresì congiunta azione revocatoria nei confronti di tali atti di disposizione patrimoniale.
Instauratosi il contraddittorio, il tribunale accolse la domanda subordinata (azione di arricchimento senza causa) e l’azione revocatoria.
La sentenza di primo grado venne tempestivamente gravata da NOME COGNOME e alla sua impugnazione principale seguirono quelle incidentali tardive di RAGIONE_SOCIALE, di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, oltre a ll’impugnazione incidentale condizionata d el fallimento RAGIONE_SOCIALE
La Corte d’Appello di Trieste, all’esito del contraddittorio, rigettò gli appelli incidentali di NOME COGNOME e del fallimento e, accogliendo l’appello principale e quelli incidentali adesivi, «in
parziale riforma della sentenza impugnata», rigettò anche «la domanda attorea formulata in primo grado ex art. 2041 c.c.».
Contro la sentenza della corte territoriale RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.
Le parti intimate non hanno svolto difese.
Il ricorrente ha depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente osserva che l’appello principale venne proposto da NOME COGNOME, la cui condanna da parte del tribunale era stata limitata, in conformità alla domanda dall’attrice, a € 33. 873,91. Sul ritenuto presupposto che gli appelli incidentali tardivi della RAGIONE_SOCIALE e del socio NOME COGNOME fossero meramente adesivi all’appello principale, si prospetta nella sentenza impugnata il vizio di ultrapetizione, per avere rigettato integralmente la domanda di condanna alla restituzione a titolo di arricchimento senza causa, invece di contenere la pronuncia nei limiti di quanto richiesto, in conformità al proprio interesse, dall’appellante principale.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 100 c.p.c. , sempre in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. , e viene formulando considerando l’ipotesi che il giudice d’appello abbia interpretato (e che si possa effettivamente interpretare) l’appello principale come volto a ottenere la riforma integrale della condanna pronunciata in primo grado.
Il ricorrente sostiene che, in tal caso, la corte d’appello avrebbe dovuto rilevare il difetto di interesse ad agire di NOME COGNOME con riferimento alla parte eccedente la condanna che lo riguardava e che il mancato rilievo del difetto di interesse determinerebbe la nullità della sentenza.
Il terzo motivo censura la violazione degli artt. 100 e 334 c.p.c., sempre in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 4, c.p.c., per avere la corte territoriale considerato ammissibili gli appelli incidentali tardivi di RAGIONE_SOCIALE, di NOME COGNOME e di NOME COGNOME.
Il ricorrente contesta che, nella fattispecie, fossero presenti i presupposti cui la legge limita la possibilità di impugnare incidentalmente la sentenza dopo maturata la scadenza del termine per proporre l’impugnazione principale. Sostiene, a tal fine, che non sarebbe mai ammissibile l’appello incidentale tardivo della parte totalmente soccombente in primo grado, che l’appello incidentale non potrebbe essere diretto contro la parte appellata (invece che contro l’appellante principale) e che, in ogni caso, non sarebbe ammissibile tra soggetti coobbligati in base a titoli diversi e tra coobbligati tra i quali non sia ammessa l’azione di regresso.
Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 2042 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui, per rigettare la domanda di condanna basata su ll’arricchimento senza causa, ha ritenuto insussistente il requisito della accessorietà, in forza del quale l’azione « non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un ‘ altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito».
Il quinto motivo prospetta la violazione degli artt. 329, comma 2, e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ritenendo il ricorrente che l’ammissibilità dell’azione di arricchimento senza causa sotto il profilo della sua sussidiarietà avrebbe dovuto intendersi coperta da giudicato, perché l’appello di NOME COGNOME avrebbe posto la questione in termini diversi rispetto a come essa era stata discussa e decisa in primo grado.
I primi tre motivi censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha esteso gli effetti della riforma della decisione di primo grado anche nei confronti degli appellanti incidentali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
6.1. Va trattato con priorità, in ordine logico, il terzo motivo, in quanto volto a contestare la stessa ammissibilità degli appelli incidentali.
Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
6.1.1. Innanzitutto si deve osservare che l’ammissibilit à del l’appello incidentale tardivo adesivo (ovverosia rivolto nei confronti dell’appellato e non dell’appellante principale) è stata di recente ribadita da Cass. S.u. n. 8486/2024, che ha escluso la sussistenza di « idonee ragioni che inducano … ad un ripensamento … rispetto al principio statuito con la sentenza delle stesse Sezioni unite n. 24627/2007 ». In quest’ultima pronuncia era già stato affermato il seguente principio di diritto: « l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile a tutela della reale utilità della parte tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza, e ciò sia quando essa rivesta le forme della controimpugnazione rivolta contro il
ricorrete principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dall’impugnazione principale, e, in tal caso, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale ».
L’applicazione di tale principio implica il superamento della tesi, qui prospettata dal ricorrente, secondo cui soltanto la parte parzialmente soccombente sarebbe ammessa a proporre l’impugnazione incidentale tardiva . Tesi che poteva ancora trovare conforto nella massima ufficiale tratta da un più risalente arresto delle Sezioni unite (n. 4640/1989: « L ‘ art. 334 cod. proc. civ., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell ‘ art. 331 cod. proc. civ.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l ‘ accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l ‘ avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall ‘ impugnazione principale ».
Calato questo principio nel caso qui in esame, l’appello principale di uno dei soci illimitatamente responsabili per i debiti della società in nome collettivo ha senz’altro legittimato l’appello incidentale tardivo della società e di altro socio condannati in solido nella sentenza di primo grado, posto che la condanna in solido era comunque parte integrante di quell’ « assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata » (così, da ultimo, Cass. n. 25469/2025) che l’appello principale era volto a rimettere in discussione, mentre le altri parti potevano essere
invece disposte ad accettarlo. Lo scopo della disposizione che consente l’ impugnazione incidentale tardiva è quello di « evitare la ‘corsa’ all’impugnazione » (così Cass. S.u. n. 8486/2024) e tale scopo è realizzato al meglio agevolando la disponibilità della parte soccombente ad accettare la decisione con la più ampia (e quindi tranquillizzante) possibilità di impugnarla nel caso in cui essa sia stata impugnata da altre parti soccombenti.
6.1.2. Il terzo motivo è invece inammissibile nella parte in cui è volto a contestare l’ammissibilità dell’appello incidentale di NOME COGNOME, posto che tale impugnazione è stata respinta dalla corte d’appello, sicché il ricorrente non ha alcun interesse a discutere della sua ammissibilità.
6.2. Il primo motivo di ricorso è volto a delimitare l’ambito della cognizione devoluta dall’appello principale proposto da NOME COGNOME e, conseguentemente, anche dagli appelli incidentali di RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, essendo questi meramente adesivi rispetto all’appello principale, come reso evidente dalle conclusioni riportate nella sentenza impugnata e come del resto qualificati nella relativa motivazione, sia pure con esplicita menzione del solo appello di NOME COGNOME NOME (v. pag. 16).
Il motivo è fondato.
NOME COGNOME era stato condannato in primo grado al pagamento del l’importo capitale di € 33.873,91, pari alla somma dei pagamenti ai creditori di RAGIONE_SOCIALE effettuati da RAGIONE_SOCIALE nel tempo in cui egli era stato socio illimitatamente responsabile della società di persone. Pertanto la sua impugnazione, non potendo che essere rivolta contro la condanna pronunciata nei suoi confronti (art. 81
c.p.c.), doveva intendersi limitata in parte qua e, quindi, non estesa al maggiore importo recato dalla condanna pronunciata nei soli confronti della RAGIONE_SOCIALE e dell’altro socio.
Ne consegue che la sentenza impugnata è affetta dal vizio di ultrapetizione, per avere totalmente rigettato «la domanda attorea formulata in primo grado ex art. 2041 c.c.», senza considerare il limite dell ‘impugnazione contenuta nell’appello principale e, trattandosi di impugnazioni meramente adesive, anche negli appelli incidentali di RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME. Più precisamente, la sentenza è nulla nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna di RAGIONE_SOCIALE S.n.RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME anche con riguardo all’importo capitale di € 90 .428,29 (pari alla differenza tra € 124. 302,20 ed € 33 .873,91), senza alcuna impugnazione della sentenza di primo grado sul punto.
È opportuno precisare che alla base della differenza di importi nelle condanne pronunciate in primo grado vi è l’individuazione di diversi pagamenti di debiti della società in nome collettivo e, quindi, di singoli arricchimenti senza causa, per ciascuno dei quali la relativa domanda può essere accolta o respinta. Pertanto, l’appello principale di NOME COGNOME non poteva che avere ad oggetto soltanto i singoli pagamenti effettuati nel periodo in cui egli era socio di RAGIONE_SOCIALE
6.3. L’accoglimento del primo determina l’assorbimento del secondo motivo, che è stato proposto soltanto per il caso che l’appello d i NOME COGNOME fosse interpretato nel senso di essere volto a impugnare la sentenza di primo grado anche nella
parte in cui condannava gli altri convenuti per un importo maggiore e, quindi, al di fuori del suo interesse in causa.
Il quarto e il quinto motivo di ricorso censurano la sentenza della Corte d’Appello di Trieste nella parte in cui, in accoglimento degli appelli (principale e incidentali adesivi), ha rigettato la domanda di condanna dei convenuti a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa, ritenendo insussistente il requisito della sussidiarietà, tale per cui «L’azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un’altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito» (art. 2042 c.c.).
In particolare, la corte territoriale ha statuito che l’azione di arricchimento senza causa non può essere proposta in via subordinata rispetto a un’azione pri ncipale basata su un titolo contrattuale (nel caso di specie il contratto di mutuo), laddove tale domanda principale sia stata respinta per mancanza o insufficienza di prova.
7.1. Il quarto motivo di ricorso, che contesta tale assunto, è fondato.
Il principio di diritto al quale attenersi in subiecta materia è stato recentemente sancito dalle Sezioni unite: « Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l’esistenza del pregiudizio subito, ovvero
in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall’illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico » (Cass. S.u. n. 33954/2023).
È stato del resto giustamente rilevato che « sarebbe contraddittorio sostenere che la proposizione di una azione, che presuppone la non esistenza di un contratto, possa essere impedita da una pronuncia che abbia per l’appunto dichiarato la non esistenza di un contratto » (Cass. n. 13203/2023; richiamata e condivisa nella citata sentenza delle Sezioni unite).
Ed è proprio questo il caso qui in decisione, posto che il tribunale (e così anche la corte d’appello, rigettando l’appello incidentale del fallimento) ha escluso che ci fosse la prova di un contratto di mutuo a giustificazione dei pagamenti effettuati da RAGIONE_SOCIALE a vantaggio di RAGIONE_SOCIALE, così giungendo alla conclusione che un contratto non era in realtà mai stato stipulato. Il che non poteva che lasciare del tutto impregiudicata la possibilità di esperire, in via subordinata, l’azione di arricchimento senza causa con riferimento ai medesimi fatti, considerati come fonte di obbligazione ex lege .
La sentenza della Corte d ‘Appello di Trieste è dunque affetta dal vizio di violazione della norma di diritto contenuta nell’art. 2042 c.c. , così come questo deve essere correttamente interpretato alla luce della citata e condivisibile giurisprudenza e del principio di diritto sopra riportato.
7.2. L’accoglimento del quarto motivo comporta l’assorbimento del quinto, che è volto anch’esso a censurare la decisione assunta dal giudice d’appello in merito alla proponibilità dell’azione di arricchimento senza causa .
In definitiva, accolti il primo e il quarto motivo di ricorso, rigettato il terzo motivo ed assorbiti i motivi secondo e quinto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste, per decidere, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, rigettato il terzo motivo e assorbiti il secondo e il quinto motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Trieste, per decidere, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.1.2026.
Il Presidente NOME COGNOME