Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 396 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 396 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3370/2018 R.G. proposto da:
NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; RAGIONE_SOCIALE;
– intimati –
Oggetto: Proprietà -Locazione -Azione arricchimento senza causa
R.G.N. 3370/2018
Ud. 17/11/2022 CC
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO LECCE n. 1113/2017 depositata il 26/10/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME citò, innanzi il Tribunale di Lecce -Sezione distaccata di Maglie, COGNOME NOME, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, chiedendo:
la condanna di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME alla restituzione della somma di € 41.000,00, da essi percepita per la locazione a terzi di una porzione di scoperto in realtà di titolarità dell’attore;
la condanna della RAGIONE_SOCIALE a procedere all’intestazione al medesimo attore di un erogatore collocato nel muro di cinta della proprietà sempre di COGNOME;
la condanna di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME alla rimozione delle condotte idriche ed elettriche collocate nell’ambito della proprietà attorea.
A fondamento delle proprie pretese l’attore riferì di essersi res o acquirente, dapprima -con rogito in data 18 marzo 1991- di un locale a piano terra con aree e pertinenze, ivi compreso un locale interrato, uno stanzino ed un piccolo appezzamento, e poi -con rogito in data 19 maggio 2008- di un giardino con annesso chiostro.
Riferì ulteriormente l’attore che, con contratto in data 1° dicembre 1991, egli aveva concesso in locazione al RAGIONE_SOCIALE un locale al piano terra ed un locale al piano interrato facenti parte del compendio precedentemente acquistato.
Ciò premesso, l’attore lamentò che:
i convenuti COGNOME NOME, COGNOME e COGNOME NOME, presentandosi come proprietari dello scoperto in realtà acquistato dall’attore come pertinenza del locale oggetto del rogito in data 18 marzo 1991avevano concesso detto scoperto in locazione al medesimo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SpA, per ospitare un gruppo motocondensante dell’impianto di climatizzazione, percependo il relativo canone;
le convenute COGNOME NOME e COGNOME NOME avevano abusivamente installato due condotte che attraversavano l’area de i locali di sua proprietà;
i convenuti COGNOME NOME, NOME COGNOME e COGNOME NOME avevano ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE l’intestazione di un erogatore d’acqua collocato in una nicchia nel muro di cinta del giardino acquistato con il rogito in data 19 maggio 2008.
Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 17 gennaio 2017, accolse le domande attoree, condannando COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME sia a corrispondere all’attore la somma di € 49.380,50 sia a rimuovere le condotte idrica ed elettrica, condannando altresì la RAGIONE_SOCIALE a procedere all’intestazione dell’erogatore d’acqua a favore di COGNOME NOME.
Proposto appello da COGNOME NOME, NOME COGNOME, costituitisi NOME e la RAGIONE_SOCIALE e rimasta invece contumace NOME, la Corte d’Appello di Lecce, in parziale accoglimento del gravame, respinse la domanda di condanna dei convenuti alla corresponsione in favore di COGNOME NOME delle
somme da essi percepite per la locazione dell’area scoperta, compensando integralmente le spese dei due gradi di giudizio.
Osservò la Corte territoriale, in relazione ai profili che ancora conservano rilevanza, che:
-risultava infondata la domanda ex art. 2041 c.c., non avendo ricevuto NOME COGNOME alcun pregiudizio dalla locazione dell’area scoperta da parte degli appellanti, in quanto detta area costituiva pertinenza dell’unità immobiliare dal medesimo appellato già concessa in locazione a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SpA, con la conseguenza che, anche in assenza della locazione conclusa da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME , l’appellato medesimo non avrebbe potuto percepire alcun canone supplementare essendo l’area già compresa ex art. 1617 c.c. nella locazione conclusa dallo stesso COGNOME;
-tale conclusione valeva a superare le deduzioni dell’appellato sia in ordine alla qualificazione della propria domanda non come domanda ex art. 2041 c.c. bensì come domanda di corresponsione dei frutti civili del bene come conseguenza della nullità del contratto di locazione -in quanto concluso a non dominodovendosi peraltro ritenere tale contratto non nullo ma come semplicemente affetto da inefficacia, la quale assumeva tuttavia rilevanza nel solo rapporto interno tra le parti della locazione medesima.
Per la cassazione della decisione della Corte d’appello di Lecce ha proposto ricorso NOME COGNOME.
COGNOME NOME, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sono rimasti tutti intimati.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a quattro motivi.
1.1. Con il primo motivo si deduce:
in relazione all’art. 360, n n. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.;
in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., la ‘motivazione carente ed illogica’ .
Il ricorso si duole del fatto che la Corte territoriale abbia spinto la propria indagine sul contenuto del contratto di locazione concluso dal ricorrente con RAGIONE_SOCIALE.
Tale indagine, deduce il ricorso, si sarebbe tradotta in una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non essendo il contratto in questione oggetto delle domande azionate in giudizio.
1.2. Con il secondo motivo si deduce:
in relazione all’art. 360, n n. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dei principi in materia di interpretazione della domanda ed in particolare degli artt. 112 c.p.c. e 2041 c.c.;
in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., la motivazione apparente della decisione;
in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1362 segg. e 1617 c.c.;
in relazione all’art. 360, n n. 3, 4, 5, c.p.c., la ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 111 della Costituzione per travisamento del fatto e immutazione del vero’ ;
in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c.
Il ricorrente argomenta il carattere erroneo della decisione impugnata, in quanto la stessa:
avrebbe applicato in modo non corretto l’art. 1617 c.c. ritenendo compresa nella locazione l’area scoperta pertinenziale, e ciò sia perché l’art. 1617 c.c. ‘trova applicazione solo nei rapporti di natura obbligatoria e non reale quale è quello oggetto di lite’ , sia perché l’area in questione non presenterebbe il carattere della pertinenzialità, sia perché la corretta interpretazione del contratto di locazione condurrebbe ad escludere -anche sulla base della planimetria allegata al contratto medesimo- che oggetto del l’originario contratto fosse anche l’area scoperta;
avrebbe escluso il detrimento subito dal ricorrente, laddove, anche alla luce del rilievo precedente, si dovrebbe per contro ritenere che, qualora gli originari convenuti non avessero concesso l’area in questione in locazione a RAGIONE_SOCIALE, quest’ultimo si sarebbe dovuto rivolgere al ricorrente stesso per stipulare una ulteriore locazione per l’area scoperta.
1.3. Con il terzo motivo si deduce:
in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un punto decisivo della controversia;
in relazione all’art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c., la ‘motivazione insufficiente e contraddittoria’ .
Il ricorso deduce che con l’originaria citazione era stata in realtà azionata l’azione per la restituzione dei frutti civili, illegittimamente percepiti da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME
per la locazio ne dell’area di titolarità del ricorrente e che anche la statuizione di primo grado del Tribunale di Lecce era stata assunta sulla scorta del disposto di cui all’art. 821 c.c.
Si duole, quindi, il ricorso del fatto che la Corte d’appello, seguendo la prospettazione degli appellanti e travisando le deduzioni svolte dallo stesso ricorrente in citazione, abbia invece ritenuto la domanda fondata sul solo disposto di cui all’art. 2041 c.c., invocato invece in via meramente subordinata rispetto alla domanda principale.
1.4. Con il quarto motivo si deduce:
in relazione all’art. 360, n n. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.;
in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l ‘omessa o apparente motivazione della decisione;
in relazio ne all’art. 360, n n. 4 e 5, c.p.c., la violazione delle norme sul giusto processo.
Con il motivo di ricorso viene impugnata la decisione della Corte territoriale di disporre la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio, non sussistendo le ‘gravi ed eccezionali ragioni’ che avrebbero giustificato la compensazione secondo il disposto dell’art. 92 c.p.c., ratione temporis vigente , e non potendosi ravvisare adeguata motivazione della compensazione nella soccombenza solo parziale del ricorrente.
Lamenta il ricorrente che la Corte salentina non abbia proceduto ad un nuovo regolamento delle spese in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, giustificando la propria decisione di integrale compensazione senza adeguatamente adempiere all’obbligo di motivazione.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Quanto ai profili di doglianza ricondotti al disposto di cui all’art. 360, nn. 3) e 4), c.p.c. si deve escludere che la Corte salentina sia incorsa
in una violazione del disposto di cui al l’art. 112 c.p.c. , non avendo adottato alcuna statuizione direttamente concernente il contratto di locazione concluso nel 1991 dal ricorrente.
Riservando ulteriori considerazioni in ordine al profilo della qualificazione dell ‘originaria domanda attorea all’esito dell’esame del terzo motivo di ricorso, giova rammentare che il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c., riguarda soltanto l’ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 1616 del 26/01/2021 – Rv. 660163 – 02), mentre la regola di corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve ritenersi violata ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione ( petitum e causa petendi ), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell’ambito del petitum , rilevi d’ufficio un’eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall’attore, può essere sollevata soltanto dall’interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11455 del 19/06/2004 – Rv. 573745 – 01).
Nessuno di tali vizi è ravvisabile nella decisione della Corte territoriale, in quanto quest’ultima -attenendosi al petitum ed alla causa petendi originariamente dedotti e senza addurre fatti non dedotti dalle parti- si è limitata unicamente a valutare l’a mbito oggettivo del contratto di locazione concluso nel 1991 dall’odierno ricorrente , quale passaggio fattuale e logico necessario al solo fine di valutare la fondatezza dell’originaria domanda attorea, e quindi la piena
sussistenza dei presupposti dell’az ione ex art. 2041 c.c., a cominciare dal ‘danno’ che tale ultima previsione contempla quale requisito dell’azione di arricchimento senza causa.
Quanto ai profili di doglianza ricondotti al disposto di cui all’art. 360, n. 5), gli stessi devono ritenersi invece radicalmente inammissibili nel momento in cui deducono il vizio di ‘motivazione carente ed illogica’ .
Si deve, infatti, rammentare che non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenzadi “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez.
3 – Sentenza n. 23940 del 12/10/2017 – Rv. 645828 -01).
Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
Il motivo, in realtà, viene a dedurre una eterogenea serie di profili in cospicua parte caratterizzati da radicale inammissibilità, in quanto enunciati in modo del tutto generico e senza essere oggetto di specifiche e concrete argomentazioni tali da consentire di verificare la fondatezza delle doglianze.
Tali risultano, in particolare, i profili ricondotti al disposto di cui all’art. 360, n. 5), dal momento che il ricorrente deduce un anodino
‘travisamento dei fatti’, senza in alcun modo individuare il passaggio argomentativo della decisione impugnata che sarebbe caratterizzato da detto travisamento, di fatto trasmodando in modo alquanto evidente in una mera -ed inammissibile- critica della valutazione dei profili probatori riservati al giudice del merito (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 – Rv. 655229 -01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 – Rv. 569765 – 01).
Tali risultano, ulteriormente, le doglianze in ordine alla non corretta interpretazione del contratto di locazione, dal momento che le argomentazioni del ricorso non rispettano in alcun modo il principio da questa Corte enunciato per cui il ricorso non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021 – Rv. 661265 -01; Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017 – Rv. 646063 – 01), e ciò perché l’interpretazione accolta nella decisione impugnata non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 28319 del 28/11/2017 – Rv. 646649 – 01).
I residui profili ammissibili si riducono quindi alla deduzione, da un lato, del vizio di motivazione apparente e, dall’altro lato, della violazione degli artt. 817 e 1617 c.c.
Entrambi i profili, tuttavia, per quanto ammissibili, risultano comunque infondati.
In ordine al primo, è sufficiente rammentare che questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 -Rv. 629830 – 01 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).
Nessuna di dette carenze estreme risulta ravvisabile nella motivazione della decisione impugnata, la quale espone il proprio percorso argomentativo in modo sintetico ma comunque completo, univoco, comprensibile ed immune da affermazioni reciprocamente inconciliabili, di talché risulta inevitabile constatare che, ancora una volta, le doglianze del ricorrente si sostanziano in una critica del merito della decisione.
In ordine al profilo della violazione degli artt. 817 e 1617 c.c., si rileva che la valutazione operata dalla Corte territoriale in ordine al contenuto ed agli effetti del contratto di locazione concluso dal ricorrente non investiva in alcun modo l’azione di rivendica anch’essa ogge tto dell’originaria citazione ma investiva, invece, il rapporto obbligatorio locatizio quale momento necessario di verifica dei presupposti della domanda ex art. 2041 c.c.
Operato tale passaggio -e stabilita, quindi, la natura pertinenziale dell’area scope rta, come peraltro riconosciuto anche dal ricorrente almeno nelle originarie conclusioni della citazione riprodotte a pag. 7 del ricorso (ove si parla ‘(…) dello scoperto (…) di pertinenza dell’attigua unità edilizia (….)’ , risultando contraddittorio il repentino ‘ripensamento’ operato invece a pag. 17 del ricorso, penultimo capoverso)- la Corte salentina ha correttamente dato applicazione al disposto di cui a ll’art. 1617 c.c. , previsione che vale specificamente a regolare la destinazione delle pertinenze in caso di locazione della cosa principale nelle ipotesi -quale era esattamente quella in esame- in cui contratto di locazione medesimo nulla disponga espressamente sul punto.
Altrettanto correttamente e coerentemente, quindi, la Corte territoriale ha concluso -in piena armonia con il dato normativo- che lo scoperto, quale pertinenza, doveva ritenersi compreso nell’originario contratto di locazione concluso dall’odierno ricorrente nel 1991.
Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso.
Nonostante la non impeccabile formulazione, il motivo va ritenuto comunque ammissibile, mercè il sostegno che esso riceve anche dalle deduzioni formulate in relazione al primo motivo di ricorso, potendosi quindi riqualificare la doglianza quale censura di omesso esame di una domanda da parte della Corte d’appello, la quale erroneamente
avrebbe ritenuto che le pretese dell’attore si basassero esclusivamente sul disposto di cui all’art. 2041 c.c. e non avrebbe valutato l’ ulteriore fondamento costituito da lla previsione di cui all’art. 821 c.c.
Essendo stato dedotto un error in procedendo -quale può essere anche l’errore di interpretazione della domanda, quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) od a quello del tantum devolutum quantum appellatum (art. 345 cod. proc. civ.) (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21421 del 10/10/2014 – Rv. 632593 – 01)- il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto (Cass. Sez. 2 Ordinanza n. 20716 del 13/08/2018 – Rv. 650015 -02; Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 6014 del 13/03/2018 – Rv. 648411 -01; Cass. Sez. 5 Ordinanza n. 25259 del 25/10/2017 – Rv. 646124 – 01).
La verifica degli atti, tuttavia, consente a questa Corte di affermare che, nonostante il ricorrente deduca di avere chiesto, nell’originaria citazione, la condanna dei convenuti ‘anche ex art. 2041 c.c.’ (così la riproduzione delle conclusioni della citazione a pag. 7 e poi a pag. 19 del ricorso), in realtà l’originari a (ed originale) citazione in atti formulava domanda di condanna degli originari convenuti ‘a restituire tale somma ed ogni altra eventuale percependa, ex art. 2041 c.c. (…)’ , senza la congiunzione ‘anche’ , e quindi esclusivamente sulla scorta della previsione espressamente richiamata.
Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha limitato la propria valutazione di fondatezza della domanda all’ambito di applicazione dell’art. 2041 c.c., dovendosi ulteriormente osservare che, nonostante le ampie contrarie deduzioni del ricorrente in senso contrario, neppure
risulta che il giudice di prime cure avesse basato la propria statuizione di accoglimento della domanda sulla scorta del disposto di cui all’art. 821 c.c., come eloquentemente suffragato dal fatto che lo stesso ricorso è costretto ad argomentare questo profilo sostenendo che la qualificazione della domanda sarebbe stata operata ‘implicita mente ‘ (pag. 22, ultimo rigo del ricorso) dal giudice di prime cure.
In conclusione, risultando azionato dal ricorrente unicamente il titolo derivante dal disposto di cui all’art. 2041 c.c., deve conseguentemente escludersi che la Corte d’appello di Lecce -la quale, peraltro, ha esaminato direttamente (pag. 6 primo capoverso) il profilo della qualificazione della domanda, evidenziando che nessuna espressa valutazione era stata adottata sul punto dal giudice di prime cure, da ciò risultando anche la ulteriore inconsistenza della deduzione dell’omesso esame di un fatto decisivo- abbia correttamente proceduto a verificare la fondatezza della domanda del ricorrente sulla scorta delle originarie conclusioni e che altrettanto correttamente la Corte abbia evidenziato come elemento decisivo il fatto che lo scoperto per cui è causa doveva già ritenersi compreso nel contratto di locazione originariamente concluso dallo stesso ricorrente, escludendo, quindi, la sussistenza del ‘danno’ contemplato dall’art. 2041 c.c. come presupposto per la propria applicazione.
Infondato, infine, è l’ul timo motivo di ricorso.
Nel disporre la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio sulla scorta dell’esito complessivo della controversia -e cioè in considerazione della reciproca parziale soccombenza tra le parti e dell’accoglimento solo parziale delle domande formulate originariamente dall’odierno ricorrente -la Corte d’appello ha dato corretta applicazione al disposto di cui all’art. 92, secondo comma, c.p.c. anche nella formulazione ratione temporis vigente , costituendo
la soccombenza reciproca ipotesi espressamente contemplata ai fini della declaratoria di compensazione delle spese di lite.
Il ricorso deve quindi essere respinto.
Nulla sulle spese, essendo rimasti intimati tutti i soggetti evocati.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art.
13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 – Rv. 657198 – 05).
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda