Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5522 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5522 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4711/2025 R.G. proposto da
NOME e NOME, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) e dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrenti –
contro
NOME COGNOME, e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Venezia n. 1425 del 23/7/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/3/2026 dal AVV_NOTAIO;
lette le memorie delle parti;
RILEVATO CHE
–NOME COGNOME e NOME COGNOME convenivano in giudizio il padre NOME COGNOME e la sorella NOME COGNOME; affermavano di aver effettuato,
tra il 2009 e il 2012, dei pagamenti a favore della società di famiglia RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), allo scopo di rimborsare prelievi effettuati negli anni precedenti da NOME COGNOME e da NOME COGNOME, madre degli attori (deceduta nel 2009);
-a seguito della morte della signora NOME e della rinuncia all ‘ eredità da parte di NOME, il debito di quest ‘ ultima verso la società pari a € 147.546,29 – si divideva automaticamente in tre quote uguali tra i figli, ciascuna pari a € 49.182,09; tuttavia, NOME e NOME COGNOME avevano versato in totale € 201.592,00, così eccedendo di € 103.228,00 rispetto alla somma da loro dovuta;
-per tale ragione, gli attori chiedevano la restituzione dell ‘ eccedenza a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., sostenendo di avere pagato debiti imputabili al padre e alla sorella;
–NOME e NOME COGNOME si costituivano sostenendo che gli attori avevano pagato quei debiti consapevolmente, sia per ragioni morali, sia perché, secondo la prospettazione, i debiti derivavano da somme che i genitori avevano prestato ai figli per lavori di ristrutturazione delle loro abitazioni;
-il Tribunale di Treviso, con la sentenza n. 130 del 31 gennaio 2022, rigettava integralmente le domande attoree;
-il giudice di primo grado qualificava la vicenda come espromissione ex art. 1272 c.c. e riteneva che, poiché i figli avevano assunto il debito dei genitori, non ricorressero i presupposti dell ‘ ingiustificato arricchimento, potendo essere esercitata l ‘ azione di regresso;
–NOME e NOME COGNOME proponevano impugnazione;
-la Corte d ‘ appello di Venezia, con la sentenza n. 1425 del 23 luglio 2024, accoglieva il gravame;
-il giudice di secondo grado, innanzitutto, dichiarava ex officio la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell ‘ art. 101, comma 2, c.p.c., perché il Tribunale aveva introdotto una qualificazione giuridica (l ‘ espromissione ex art. 1272 c.c.) fondata su elementi di fatto non
previamente discussi tra e con le parti; poi, riesaminava tutte le questioni riproposte dagli appellanti, riconosceva l ‘ esistenza dei presupposti dell ‘ ingiustificato arricchimento e condannava NOME e NOME COGNOME al pagamento in favore degli appellanti delle somme richieste, oltre a rivalutazione monetaria e interessi, nonché alle spese di entrambi i gradi di giudizio;
-avverso tale decisione NOME e NOME COGNOME proponevano ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi;
–NOME e NOME COGNOME resistevano con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato (basato su un unico motivo), rispetto al quale NOME e NOME COGNOME si difendevano con controricorso;
-le parti depositavano memorie ex art. 380bis .1, primo comma, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-col primo motivo del ricorso principale si deduce la «violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 101 c.p.c. in relazione all ‘ art. 360 comma I n. 3 c.p.c.: si censura l ‘ impugnata sentenza poiché il Giudice di secondo grado ha errato a considerare nulla la sentenza che ha definito il primo grado di giudizio, per supposta violazione del principio del contraddittorio, posto che il Tribunale di Treviso si è limitato a qualificare giuridicamente la domanda azionata in causa, senza alcuna violazione del menzionato principio.»;
-il motivo è inammissibile per difetto di interesse;
-in primo luogo, occorre rilevare che la Corte territoriale ha dichiarato -peraltro, d ‘ ufficio, in assenza di uno specifico motivo di gravame (sulla conversione della rilevata nullità in motivo d ‘ impugnazione, v. Cass. Sez. 3, 7/11/2013, n. 25054) -la nullità della sentenza del Tribunale di Treviso per pretesa violazione del principio del contraddittorio; ha ritenuto che il primo giudice avesse fondato la sua decisione su un presunto «accordo espromissorio» mai dedotto dalle parti, così integrando una decisione ‘ a sorpresa ‘ rispetto al quadro fattuale evocato nei loro atti;
-la declaratoria di nullità così adottata risulta erronea: la giurisprudenza di legittimità è costante nell ‘ affermare che non viola l ‘ art. 101, comma 2, c.p.c. il giudice che procede alla qualificazione giuridica dei fatti allegati dalle parti, la quale non richiede l ‘ attivazione del contraddittorio, poiché rientra nei poteri-doveri del giudice ai sensi dell ‘ art. 113 c.p.c. (tra le molte, Cass. Sez. 2, 19/01/2022, n. 1617, Rv. 663636-01: «L ‘ obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d ‘ ufficio, stabilito dall ‘ art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di diritto ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero un ‘ attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese»);
-nel caso de quo , il Tribunale di Treviso non aveva affatto introdotto un fatto nuovo, ma aveva semplicemente interpretato il comportamento dei terzi adempienti alla luce dell ‘ istituto dell ‘ espromissione, valorizzando circostanze di fatto già pacificamente dedotte dalle parti, come la consapevolezza di adempiere un debito altrui, i pagamenti parziali e reiterati, la qualità di amministratori della società degli appellanti;
-nondimeno, pur essendo la decisione della Corte d ‘ appello sul punto non corretta, la censura mossa con il motivo è inidonea a determinare la cassazione della sentenza e non può essere accolta, dato che, con la sentenza impugnata, sono state puntualmente esaminate le doglianze svolte con l ‘ appello, le quali postulavano l ‘ erroneità della ritenuta sussistenza dello schema dell ‘ espromissione nella vicenda, e sono state consentite ampie difese, senza peraltro che la Corte si sia in alcun modo -a seguito della ravvisata ‘ nullità ‘ della sentenza – atteggiata a giudice di primo grado, iniziando il processo ex novo ;
-infatti, il principio del contraddittorio (presidiato dall ‘ art. 101 c.p.c.) va coordinato con quello, parimenti fondamentale, del diritto di difesa, sicché, per assumere rilievo cassatorio, l ‘ errore in cui è incorsa la Corte veneziana dovrebbe aver prodotto una concreta lesione al diritto della parte di
interloquire e di influire sulla decisione, o per essere stata consentita ad una delle parti un ‘ attività difensiva preclusa nel secondo grado (ad esempio, l ‘ assunzione di nuovi mezzi istruttori), o per essere stato violato il giudicato interno (qualora siano state decise ex novo questioni che non avevano formato oggetto dei motivi d ‘ impugnazione);
-nel caso in esame, i ricorrenti non hanno nemmeno allegato e nemmeno -per quanto osservato -avrebbero potuto allegare quale concreta lesione sarebbe derivata dalla statuizione (erronea) della Corte d ‘ appello;
-la stessa sentenza impugnata dimostra, inoltre, che la Corte territoriale, nel decidere il merito della controversia dopo aver dichiarato la ‘ nullità ‘ della decisione di primo grado, si è mantenuta rigorosamente entro i limiti dei motivi di appello e, quindi, del normale suo effetto devolutivo, senza atteggiarsi come giudice di primo grado;
-nella decisione, la Corte si è attenuta ai motivi di gravame relativi alla qualificazione della fattispecie (espromissione vs. adempimento del terzo), alla valutazione degli indizi presuntivi, alla natura dei rapporti tra le parti (mutuo o liberalità), alla configurabilità di obbligazioni naturali;
-le predette questioni corrispondono esattamente ai motivi di appello proposti da NOME e NOME COGNOME: non vi è traccia di una riapertura del giudizio secondo le regole del primo grado, né sono state ammesse nuove prove o è stata riaperta la fase assertiva
-in sostanza, la Corte veneziana si è limitata a scrutinare -entro il perimetro dei motivi d ‘ impugnazione -le allegazioni e la documentazione già esaminate dal Tribunale, integrandole con il diverso apprezzamento di merito che ha condotto all ‘ accoglimento dell ‘ appello;
-conseguentemente, la violazione denunciata non ha comportato alcuna effettiva lesione del diritto di difesa (nemmeno allegata) né il superamento della res iudicata , sicché la nullità, quand ‘ anche erroneamente dichiarata, è rimasta priva di conseguenze concrete sul contenuto della decisione;
-per le indicate ragioni, la censura è inammissibile per difetto di interesse, risolvendosi in una mera doglianza formale e teorica, priva di decisività e semmai giustificativa solo di una mera correzione della motivazione, ma inidonea ad incidere di per sé sul dispositivo;
-col secondo motivo si deduce la «violazione dell ‘ art. 1272 c.c. e falsa applicazione degli artt. 1180 c.c. e 2041 c.c. -motivazione illogica ed apparente -in relazione all ‘ art. 360 comma I n. 3 c.p.c.: si censura l ‘ impugnata sentenza poiché la Corte territoriale ha errato nel respingere la duplice natura negoziale e unilaterale dell ‘ espromissione ex art. 1272 c.c., omettendo di considerare, altresì, che l ‘ impegno dell ‘ espromittente si perfeziona nei confronti del creditore una volta che pervenga alla conoscenza del medesimo, senza necessità di un atto di accettazione da parte di quest ‘ ultimo.»;
-i ricorrenti sostengono che la Corte d ‘ appello avrebbe erroneamente escluso la natura unilaterale dell ‘ espromissione, negando che essa possa perfezionarsi senza un ‘ accettazione del creditore;
-al contrario, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l ‘ espromissione è un contratto che richiede l ‘ incontro delle volontà tra il terzo, che si assume il debito altrui, e il creditore, che accetta la sostituzione o l ‘ affiancamento del debitore originario;
-in tal senso, si è affermato che «l ‘ espromissione integra un contratto, caratterizzato dall ‘ incontro delle volontà di chi si pone come nuovo debitore (accanto, e talora al posto, del debitore originario) e chi lo accetta come tale» (Cass., Sez. 6, 08/11/2022, n. 32787, Rv. 666425 -01) e, ancora, che «il negozio di espromissione non si inquadra fra le promesse unilaterali, ma costituisce un contratto tra creditore e terzo, e ad esso si applicano le regole sulla conclusione e l ‘ interpretazione dei contratti» (Cass., Sez. 1, 21/11/1983, n. 6935, Rv. 431605 -01);
-la doglianza dei ricorrenti, fondata sull ‘ asserita unicità dell ‘ impegno del terzo e sulla pretesa irrilevanza dell ‘ accettazione del creditore, si pone dunque in contrasto con tali principî, che la Corte d ‘ appello ha correttamente
applicato quando ha escluso la configurabilità, nel caso concreto, di una espromissione;
-invero, la Corte territoriale ha puntualmente accertato – con un iter argomentativo ampio, coerente e rispettoso dei principî regolatori dell ‘ onere della prova – che non vi era alcuna manifestazione di volontà di NOME e NOME COGNOME diretta ad assumere il debito altrui, né alcuna adesione da parte della società creditrice;
-pertanto, la qualificazione del rapporto come espromissione è stata esclusa in radice, in modo del tutto corretto;
-stabilita l ‘ impossibilità di configurare l ‘ espromissione, la Corte d ‘ appello ha coerentemente proceduto a individuare la corretta disciplina applicabile ai pagamenti eseguiti dai controricorrenti, qualificandoli come adempimento spontaneo del terzo ai sensi dell ‘ art. 1180 c.c.;
-tale qualificazione si fonda su una motivazione ampia e logicamente coerente, nella quale la Corte distrettuale ha escluso tutte le diverse solvendi causae prospettate dagli odierni ricorrenti: l ‘ esistenza di un mutuo, l ‘ adempimento di un ‘ obbligazione naturale, la sussistenza di ragioni familiari, di liberalità o di restituzione di prestiti;
-tutte queste ipotesi sono state esaminate e ritenute insussistenti con argomentazioni puntuali, radicate nelle emergenze istruttorie e non sindacabili in questa sede;
-una volta accertato che il pagamento ( ex art. 1180 c.c.) era spontaneo e accompagnato dalla consapevolezza di adempiere un debito altrui, la Corte d ‘ appello ha, infine, correttamente applicato il principio secondo cui «L ‘ adempimento spontaneo di un ‘ obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell ‘ art. 1180 cod. civ., determina l ‘ estinzione dell ‘ obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall ‘ art. 1201 cod. civ., né quella per volontà del debitore, prevista dall ‘ art. 1202 cod. civ., né quella legale di cui all ‘ art. 1203 n. 3 cod. civ., la quale presuppone
che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito; la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, cod. civ., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all ‘ indebito soggettivo ‘ ex latere solventis ‘ , ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio; pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l ‘ indennizzo per l ‘ ingiustificato arricchimento, stante l ‘ indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore.» (Cass. Sez. U., 29/04/2009, n. 9946, Rv. 607929-01);
-tale principio è perfettamente aderente al caso di specie e consente di giustificare l ‘ accoglimento della residuale azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., così come disposto dalla Corte d ‘ appello;
-per quanto sinora esposto, la censura non coglie nel segno, poiché la Corte territoriale ha fatto un corretto inquadramento dell ‘ espromissione, ha svolto un accertamento di fatto congruamente motivato e ha coerentemente ricondotto il pagamento dei terzi all ‘ ambito dell ‘ art. 1180 c.c., traendone le logiche conseguenze sul piano dei rimedi esperibili;
-col terzo motivo si deduce la «violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 2697 c.c. e 2729 c.c. -violazione dell ‘ art. 1272 c.c. e falsa applicazione degli artt. 1180 c.c. e 2041 c.c. -carenza di motivazione circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti -in relazione all ‘ art. 360 comma I n. 3 e n. 5 c.p.c.»; la Corte d ‘ appello non avrebbe valutato correttamente le prove e avrebbe attribuito rilievo a elementi presuntivi privi di valore, riconoscendo erroneamente l ‘ ingiustificato arricchimento;
-col quarto motivo si deduce la «violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 2697 c.c. e 2719 c.c. -violazione dell ‘ art. 1813 c.c. e conseguente falsa applicazione dell ‘ art. 2041 c.c. in relazione all ‘ art. 360 comma I n. 3 c.p.c.: si censura l ‘ impugnata sentenza poiché il Giudice di secondo grado ha omesso di valutare le risultanze
istruttorie e le circostanze emerse in corso di causa, negando l ‘ esistenza di un contratto di mutuo tra gli odierni intimati ed i loro genitori.»;
-col quinto motivo si deduce la «violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all ‘ art. 2034 c.c. e conseguente falsa applicazione dell ‘ art. 2041 c.c. -motivazione contraddittoria, illogica ed apparente -in relazione all ‘ art. 360 comma I n. 3 c.p.c.: in via meramente subordinata e prudenziale, si censura l ‘ impugnata sentenza perché il Giudice di secondo grado ha errato nell’ escludere l ‘ applicabilità al caso di specie della disciplina sulle obbligazioni naturali.»;
-i predetti motivi -che possono essere scrutinati congiuntamente -sono inammissibili;
-in primis , la deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non rispetta i criteri indicati dalla giurisprudenza: «In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell ‘ art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall ‘ art. 116 c.p.c.» e «la doglianza circa la violazione dell ‘ art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo ‘ prudente apprezzamento ‘ , pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova,
la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.» ( ex multis , Cass. Sez. U., 30/09/2020, n. 20867, Rv. 659037-01 e 659037-02);
-in secondo luogo, dietro alla censura di carenza di motivazione si cela, in realtà, il tentativo -inammissibile -di sottoporre a questa Corte di legittimità una rivalutazione delle circostanze fattuali già apprezzate dalla Corte di merito per escludere le causae solvendi dedotte dai ricorrenti;
-in conclusione, il ricorso va rigettato;
-consegue alla decisione la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-resta assorbito il ricorso incidentale condizionato;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere ai controricorrenti le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 7.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 3 marzo 2026. Il Presidente
NOME COGNOME