Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6497 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6497 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2026
Oggetto: Appalto lavori pubblici – Prova esecuzione – Domanda ex art 2041 cc – Presupposti – Sussidia- rietà
R.G.N. 19755/2020
Ud. 29/10/2025 CC
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19755/2020 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Curatore pro tempore ed elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domicilio digitale presso EMAIL, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE n. 795/2020 depositata il 15/04/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29/10/ 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 795/2020, pubblicata in data 15 aprile 2020, la Corte d’appello di Firenze, nella regolare costituzione dell’appellata RAGIONE_SOCIALE, ha respinto il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n. 298/2017 del 16 marzo 2017, la quale, a propria volta, aveva respinto le domande dell’odierno ricorrente.
Il RAGIONE_SOCIALE aveva adito il Tribunale di Livorno, vantando nei confronti dell’odierna controricorrente sia un credito per € 116.020,23, oltre IVA per lavori eseguiti e non fatturati sia un credito per € 57.925,44 per lavori eseguiti e fatturati.
Si era costituita regolarmente RAGIONE_SOCIALE, contestando l’avversa domanda, e deducendo in particolare: I) quanto ai lavori non fatturati, che dopo l’aggiudicazione provvisoria erano emerse gravi irregolarità contributive dell’impresa, e che pertanto l’impresa ancora in bonis era stata esclusa dalla procedura per aver rilasciato falsa autocertificazione, con conseguente sospensione dei pagamenti da parte del committente pubblico ex artt. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e 4 d.P.R. n. 207/10, tenuto peraltro conto del vincolo di destinazione delle somme per l’azione diretta degli ausiliari, ex art. 1676 c.c., già intrapresa nei confronti dell’Azienda; II) quanto alle somme fatturate, che queste ultime non trovavano riscontro rispetto ai lavori effettivamente eseguiti, se non per la somma di € 4.513,58, il cui pagamento era stato sospeso per le ragioni già evidenziate.
Il Tribunale di Livorno aveva sia respinto la domanda originaria evidenziando l’assenza di aggiudicazione definitiva dei lavori nonché l’assenza della conclusione di un contratto con il rispetto della forma scritta ad substantiam – sia dichiarato inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. formulata dal RAGIONE_SOCIALE in prima udienza, ritenendo che la stessa costituisse domanda nuova.
La Corte d’appello, nel disattendere il gravame del RAGIONE_SOCIALE, ha, in sintesi, osservato:
-le censure relative al mancato riconoscimento del corrispettivo per lavori non fatturati erano infondate perché non vi era prova della conclusione di alcun contratto ed anzi risultava che tale conclusione non era avvenuta, essendo emerse gravi irregolarità contributive, che avevano giustificato la sospensione dei pagamenti;
-le censure relative al mancato riconoscimento del corrispettivo per lavori fatturati erano invece infondate, non costituendo adeguata prova della pretesa le scritture contabili dell’appellante ‘a fronte di carenza totale di documentazione contrattuale scritta e di contestazione sull’ effettiva esecuzione’ dei lavori e risultando conseguentemente anche meramente esplorative le richieste sia di consulenza tecnica sia di ordine di esibizione;
-unico credito assistito da prova era quello per la minor somma di € 4.513,58 , in quanto oggetto di riconoscimento da parte dell’odierna controricorrente, ma il suo mancato pagamento era giustificato dalla sospensione dei pagamenti ex artt. 118, D. Lgs. n. 163/2006 e 4, d.P.R. n. 207/2010;
-il gravame avverso la declaratoria di inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. risultava infondato, seppure con di-
versa motivazione, in quanto la domanda non poteva dirsi tardiva ma risultava improponibile per carenza del requisito della sussidiarietà.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze ricorre RAGIONE_SOCIALE
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a sei motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce ‘nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 comma 1 n. 4 cpc in relazione alla violazione dell’art. 112 cpc con conseguente violazione -mancata applicazione -dell’ art. 2033 cc’ .
La ricorrente censura la decisione impugnata per aver omesso di pronunciarsi sulle domande subordinate di restituzione ‘di quanto ricevuto in esecuzione di un contratto nullo o, in ogni caso, dell’equivalente monetario’ .
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., ‘omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti consistente nella documentazione allegata dalla convenuta/appellata costituente riconoscimento del credito vantato dall’ attrice/appellante’ .
Argomenta il ricorso che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare i documenti prodotti in primo grado, ed in particolare il Decreto n. 822 del 17.05.2010, Decreto n. 920 del 07.06.2010 e Nota 8.
1.2013 Prot. n. NUMERO_DOCUMENTO, i quali costituirebbero riconoscimento di debito da parte dell’odierna controricorrente.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 1988 c.c.
Argomenta, in particolare, il ricorso che, sempre con riferimento ai medesimi documenti, la Corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di valutarne il contenuto di espresso riconoscimento di debito, respingendo poi la domanda della ricorrente per mancato assolvimento dell’onere probatorio.
Deduce, testualmente, che ‘il giudice dell ‘appello non ha fatto corretta applicazione degli artt. 1988 e 2697 c.c. in quanto avrebbe dovuto considerare provata l’effettuazione dei lavori da parte dell’impresa esecutrice quanto meno nei limiti di quanto ex adverso espressamente riconosciuto e dal momento che l’appellante aveva proposto (tanto in primo grado che in appello) domande in via subordinata di ex artt. 2041 e 2033 c.c., avrebbe dovuto fare buon governo degli artt. 1988 e 2697 c.c. e pertanto ritenere provate le suddette domande subordinate sia in punto di an che di quantum debeatur (se del caso, disponendo la CTU estimativa richiesta dall’ appellante).’
1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.
Si deduce che ‘il Giudice dell ‘appello non ha inoltre fatto corretta applicazione degli artt. 115 comma 1 c.p.c. e 2697 c.c. in quanto non ha tenuto conto del fatto che la convenuta RAGIONE_SOCIALE non ha mai contestato l’esecuzione a regola d’ arte dei lavori oggetto di causa’ e quindi che ‘in applicazione dell’art. 115 c.p.c. il Giudice avrebbe quindi dovuto ritenere provata l’esecuzione dei lavori da parte dell’ appellante’ .
1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c.
La ricorrente censura la decisione impugnata in quanto quest’ultima non avrebbe tenuto conto degli esiti della prova testimoniale svolta nel corso del giudizio di primo grado, laddove ‘in applicazione dell ‘art. 116 c.p.c. il Giudice d’appello avrebbe quindi dovuto ritenere provata l’esecuzione e l’entità dei lavori da parte dell’appellante e conseguentemente ritenere provate le domande subordinate da questa proposte sia in punto di an che di quantum debeatur’ .
1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2042 c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto insussistente il requisito della residualità, pur avendo la stessa escluso la conclusione di un contratto scritto e pure non emergendo prova dell’eccezione sollevata dalla controricorrente in relazione all’art. 1767 c.c.
Il primo motivo è infondato.
Si deve rammentare che, come da questa Corte costantemente affermato, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 2151 del 29/01/2021; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15255 del 04/06/2019; Cass. Sez. 2 Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018).
Occorre, infatti, considerare che è configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) quando questa risulti superata e travolta, benché non espressamente trattata, dalla incompatibile soluzione di un’altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logicogiuridico, la sua irrilevanza o infondatezza, con la conseguenza che la
reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 12131 del 08/05/2023; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014).
Richiamati tali principi, è agevole osservare che nel caso di specie, avendo la Corte d’appello -e, ancor prima di essa, il Tribunale – ritenuto assente la prova dell’esecuzione dei lavori e giustificata la mancata corresponsione del corrispettivo effettivamente ritenuto dovuto per effetto della legittima sospensione dei pagamenti ex artt. 118, D. Lgs. n. 163/2006 e 4, d.P.R. n. 207/2010, risultava conseguentemente travolta anche la domanda restitutoria formulata dall’odierno ricorrente, postulando tale domanda l’effettivo svolgimento delle prestazioni, di talché è da ritenersi che si siano venuti ad integrare pienamente i presupposti di un rigetto implicito della domanda, non essendo la Corte tenuta a pronunciarsi esplicitamente su una domanda che risultava con evidenza priva di uno dei propri presupposti fondamentali.
Il secondo motivo è, invece, inammissibile.
In primo luogo, si deve osservare che, essendo stato instaurato il giudizio di appello nel 2017, trova applicazione il disposto di cui all’art. 348ter c.p.c., dal momento che la decisione della Corte d’Appello non risulta in alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del Giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse
(Cass. Sez. L – Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).
In secondo luogo, si deve ulteriormente rilevare che il motivo non viene a censurare la ratio decidendi della sentenza impugnata, costituita dalla duplice asserzione per cui la pretesa azionata dall’odierno ricorrente non poteva trovare fondamento sia in virtù della legittima sospensione dei pagamenti ex artt. 118, D. Lgs. n. 163/2006 e 4, d.P.R. n. 207/2010, quanto alla somma ritenuta effettivamente dovuta, sia in virtù della mancata conclusione di alcun contratto tra le parti, quanto al residuo credito azionato.
Il terzo motivo è, conseguentemente, inammissibile.
Il motivo, invero, censura l’omessa di valutazione a fini probatori degli stessi documenti in relazione ai quali è stato dedotto con il secondo motivo l’omesso esame circa un fatto decisivo: è, quindi, evidente che, disattesa tale ultima censura, anche quella formulata con il mezzo ora in esame deve ritenersi inammissibile, mirando la stessa a configurare come violazione di legge un profilo che avrebbe potuto essere dedotto unicamente sulla scorta dell’art. 360, n. 5), c.p.c., sub condicione della sua ammissibilità, nella specie da escludere.
Considerazione, questa, che non esime questa Corte dallo svolgere un’ulteriore -duplice -considerazione, e cioè che, da un lato, neppure il mezzo ora in esame viene a censurare l’ulteriore ratio decidendi già evidenziata in relazione al secondo motivo e, dall’altro lato, che le censure svolte dal ricorrente, dietro la formale etichetta della violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 1988 c.c., si traducono in una inammissibile sollecitazione rivolta a questa Corte affinché rinnovi quella valutazione del materiale probatorio che è invece riservata al giudice del merito (Cass. Sez. 5 – Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023;
Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004).
5. Il quarto motivo è, ancora, inammissibile.
Lo stesso, infatti, in diretta violazione del principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c. omette radicalmente di riprodurre nei passaggi essenziali -o di localizzare -gli atti difensivi dell’odierna controricorrente dai quali dovrebbe desumersi quell’insieme di contenuti difensivi dai quali il giudice di merito avrebbe dovuto evincere una non contestazione.
Vi è, del resto, da rammentare il principio per cui spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti la quale, ex art. 115 c.p.c., produce l’effetto della relevatio ab onere probandi (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 3680 del 07/02/2019), in quanto tale apprezzamento esige l’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti, da ciò derivando che l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione risulta sindacabile in cassazione solo per solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicità della stessa (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 27490 del 28/10/ 2019; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10182 del 03/05/2007; Cass. Sez. L, n. 27833 del 16/12/2005).
6. Il quinto motivo è ulteriormente inammissibile.
Il motivo, invero, oltre ad essere irrimediabilmente infirmato dalla mancata impugnazione dell’ulteriore ratio decidendi già individuata in relazione agli altri mezzi, si traduce ancora una volta in un inammissi-
bile sindacato in ordine alla valutazione delle prove operata dalla Corte di merito -peraltro in totale conformità a quella precedentemente svolta dal Giudice di prime cure -e si colloca, quindi, al di fuori dell’ambito della corretta deduzione della violazione del disposto di cui all’art. 116 c.p.c., la quale risulta deducibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, pur essendo la prova soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (Cass. Sez. U – Sentenza n. 20867 del 30/09/ 2020).
Fondato è, invece, il sesto ed ultimo motivo.
Questa Corte, infatti, ha già chiarito che, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione – sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale – si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest’ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall’illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico (Cass. Sez. U – Sentenza n. 33954 del 5/12/ 2023).
Già in precedenza, del resto, era stato chiarito che l’accertamento, con sentenza passata in giudicato, dell’infondatezza dell’azione con-
trattuale, per insussistenza del titolo negoziale che attribuisca all’attore il relativo diritto, non preclude alla stessa parte di chiedere, in un successivo giudizio, di essere indennizzato per l’indebito arricchimento dalla controparte conseguito, dato che tale seconda azione, avendo funzione sussidiaria e natura residuale, trova il riconoscimento della sua esperibilità proprio nell’indicato diniego di tutela contrattuale (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 15496 del 13/06/2018), mentre recentemente è stato puntualizzato che anche l’esecuzione della prestazione sulla base di un contratto con la RAGIONE_SOCIALE, nullo per mancanza della forma scritta o per violazione delle norme che regolano la procedura finalizzata alla sua conclusione, legittima il prestatore a proporre l’azione di ingiustificato arricchimento (Cass. Sez. L – Sentenza n. 7178 del 18/03/ 2024).
La decisione impugnata non risulta conforme ai principi qui richiamati, avendo la Corte territoriale escluso la sussistenza del presupposto della sussidiarietà della domanda di arricchimento senza causa sulla scorta dell’affermata infondatezza dell’azione contrattuale originariamente azionata dal ricorrente.
Per contro proprio l’accertamento della infondatezza ab origine di tale domanda veniva ad integrare il presupposto di sussidiarietà necessario per l’esame della domanda ex art. 2041 c.c. mentre i profili valorizzati dalla sentenza della Corte fiorentina per escludere il presupposto della sussidiarietà avrebbero potuto e dovuto essere valutati, semmai, ai fini della quantificazione della effettiva diminuzione patrimoniale subita dall’odierno ricorrente.
8. Il ricorso va pertanto accolto in relazione al sesto motivo, disattesi gli altri e, per l’effetto, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, la
quale si dovrà conformare al principio qui richiamato e provvederà, altresì, a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, per quanto di ragione, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 29 ottobre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME