Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6780 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6780 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso N. 28537/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, quale titolare della RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende, con l’AVV_NOTAIO, come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale EMAIL; EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dal l’AVV_NOTAIO, come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
N. 28537/20 R.G.
avverso la sentenza del la Corte d’appello di Campobasso recante il n. 121/2020 e pubblicata in data 14.4.2020;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 17.1.2024 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO COGNOME;
Considerato che:
NOME COGNOME, titolare della RAGIONE_SOCIALE , ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di formali tre motivi, illustrati da memoria, avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte d’appello di Campobasso aveva accolto il gravame proposto dal Comune di Bojano contro la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 572/2017; con la decisione qui impugnata, la Corte molisana ha annullato l’ingiunzione di pagamento ex art. 3 r.d. n. 639/1910 notificata al COGNOME per canoni e consumi di fornitura di acqua e, accogliendo la riconvenzionale del Comune appellante, ha condannato il primo al pagamento della somma di € 102.603,67 ; in particolare, la Corte del merito ha dichiarato la nullità del contratto di somministrazione per difetto di forma scritta, richiesta ad substantiam per i contratti della PRAGIONE_SOCIALEA.; ma ha condannato il COGNOME ex art. 2041 c.c., stante l’ingiustificato arricchimento derivante dalla indiscussa fruizione del servizio idrico;
il Comune di Bojano resiste con controricorso, anch’esso illustrato da memoria il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;
;
il ricorso pone rilevanti questioni nomofilattiche, vertenti in particolare:
sulla possibilità o meno di configurare -al lume del recente insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 33954/2023 -la sussidiarietà dell’azione ex art. 2041 c.c. , stante l ‘intervenuta declaratoria di nullità del contratto;
N. 28537/20 R.G.
sulle modalità con cui, venendo meno il contratto, sia possibile accertare e misurare il depauperamento dell’ente erogatore e il contestuale arricchimento dell’utilizzatore , ed in particolare se sia possibile utilizzare il contatore; il Collegio reputa quindi opportuno decidere in una fissanda pubblica udienza;
p. q. m.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, affinché il ricorso sia trattato in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno