SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 323 2026 – N. R.G. 00001283 2024 DEPOSITO MINUTA 24 03 2026 PUBBLICAZIONE 24 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME
Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME
Consigliere
Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO , vertente
TRA
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore (INDIRIZZO), alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in calce all’atto di appello e in forza di delibera di G.C. di conferimento di incarico n. 344 del 3122024;
APPELLANTE
E
in persona del RAGIONE_SOCIALEle rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore (INDIRIZZO), alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO,
che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 24172024 del 31102024, pubblicata in data 4112024 dal Tribunale di Nocera Inferiore; in materia di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. ;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l’udienza del 532026.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 4122024, il
proponeva appello avverso la sentenza n. 24172024 del 31102024 (pubblicata in data 4112024 e notificata in pari data), con cui il Tribunale di Nocera Inferiore così statuiva: ‘ – accoglie la domanda attorea per le ragioni di cui in parte motiva e, per l’effetto, condanna il in persona del sindaco pro tempore, al pagamento, alla , come sopra generalizzata, della somma di € 225.984,20 oltre interessi e rivalutazione, da calcolarsi in conformità e nei termini di cui in parte motiva; condanna il convenuto , in persona del sindaco pro tempore, alla corresponsione alla , come sopra generalizzata, delle spese di giudizio, liquidate in € 10.000,00 per compensi, oltre spese vive, 15% per rimborso forfettario, IVA e CP A come di legge, con attribuzione agli AVV_NOTAIOti AVV_NOTAIO ed NOME COGNOME, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c. ‘.
In effetti, con l’atto di citazione ritualmente notificato a mezzo ufficiale giudiziario in data 29122014, l’ rappresentava di aver sottoscritto in data 1462011 una
convenzione con il per la gestione dello stadio comunale ‘ San Francesco d’Assisi di ‘; che tale struttura, a fronte della promozione della squadra alla RAGIONE_SOCIALE serie B al termine del campionato di calcio 20102011, necessitava di lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento che venivano affidati dall’ente comunale alla che, tuttavia, gli interventi effettuati (così come le somme messe a disposizione dall’ente comunale) risultavano insufficienti e, quindi, per consentire alla squadra di disputare le gare del campionato 20112012 in suddetto stadio, la società calcistica era costretta a conferire incarico alla per il completamento dei lavori; che, stante il rifiuto dell’ente comunale di corrispondere il pagamento per l’ultimazione dei lavori di adeguamento dello stadio, l’ proponeva dapprima un ricorso per l’accertamento tecnico preventivo e, poi, conveniva in giudizio il
per sentirlo condannare al pagamento dell’importo di € 247.048,34, oltre accessori maturati e maturandi, a titolo di ripetizione di indebito o ingiustificato arricchimento, oltre condanna alle spese di lite anche per la fase di ATP.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva il
, contestando quanto ex adverso deAVV_NOTAIOo, in particolare sostenendo di non aver mai autorizzato la realizzazione dei lavori in questione, eseguiti dal gestore dell’impianto nel suo esclusivo interesse (disputa delle partite del campionato di RAGIONE_SOCIALE serie B).
Quindi, acquisito il fascicolo dell’ATP (relazione dell’ing. depositata in data 27102014), istruita la causa tramite prova orale (cfr. verbale d’udienza del 12102016, esame del teste di parte attrice verbale d’udienza del 2092017, esame del teste di parte attrice ing. ) ed espletata la CTU (cfr. perizia tecnica del 2582020 dell’ing. ), dopo una serie di rinvii, all’udienza del 952024, il Giudice rimetteva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all’art. 190 cpc, pronunciando poi la sentenza qui appellata, con la quale accoglieva la domanda attorea condannando il al pagamento in favore della
ella somma di € 225.984,20 oltre interessi e rivalutazione, e delle spese di lite liquidate in € 10.000,00.
In particolare, il Tribunale, qualificata la domanda attorea come azione di ingiustificato arricchimento, riteneva sussistenti i presupposti di cui all’art. 2041 c.c. essendo, da una parte, non contestata l’esecuzione dei lavori e, dall’altro, non provato dal
il rifiuto di tale arricchimento, né la mancata consapevolezza della realizzazione delle opere di completamento di lavori, in origine predisposti dall’ente comunale. In ordine al quantum debeatur il Tribunale condivideva il computo metrico dei lavori (per la somma di € 225.984,20 oltre interessi) predisposto in sede di ATP dall’ing. , confermato anche dal CTU nominato in corso di causa (ing. ). Compensava, infine, per un terzo le spese di lite, tenuto conto di come non fosse stato interamente riconosciuto quanto processualmente domandato.
Con l’impugnazione in esame, il censurava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti l’interesse ad agire e la legittimazione attiva della senza tener conto del fatto che, in base alla convenzione per la gestione dello stadio comunale stipulata in data 1462011 tra il e la qualsiasi intervento manutentivo della struttura doveva essere preventivamente autorizzato per iscritto dal (art. 6) e quanto realizzato veniva acquisito al patrimonio comunale solo dopo il collaudo del (art. 11). A detta dell’appellante, non vi sarebbe stata alcuna autorizzazione né ‘ procura per l’affidamento dei lavori di completamento’, di conseguenza, l’ente comunale sarebbe rimasto del tutto estraneo al contratto di appalto concluso tra la e la configurandosi, quindi, un’ipotesi di c.d. arricchimento imposto;
il Tribunale avrebbe poi deciso la controversia facendo proprie le conclusioni del CTU senza motivare sui rilievi e sulle osservazioni formulate dai tecnici di controparte a cui neppure il CTU avrebbe risposto;
il Tribunale, infine, avrebbe erroneamente quantificato la somma spettante alla enza tener conto del riconoscimento di un credito per l’importo
Quindi, l’appellante così concludeva: ‘ 1. in via del tutto preliminare, sospendere, ai sensi dell’art. 283 c.p.c., anche inaudita altera parte, l’efficacia esecutiva della impugnata sentenza n. 2417/2024, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore (SA), AVV_NOTAIO. COGNOME, in data 31.10.2024, pubblicata in data 04.11.2024, notificata in data 04.11.2024, nella causa iscritta al R.G. n. 6928/2014, ovvero fissare udienza di discussione nella quale, in contraddittorio tra le parti, pronunciare la chiesta sospensione dell’esecuzione; 2. in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva e la carenza di interesse ad agire della società per le ragioni su esposte e riformare la sentenza in primo grado in tal senso; 3. nel merito, in accoglimento delle censure proposte nell’atto di citazione in appello, provvedere alla riforma della gravata sentenza nei modi innanzi indicati e rigettare la domanda promossa in primo grado dall’attuale appellato, con ogni conseguenza di legge; 4. in via gradatamente subordinata, in accoglimento dell’appello, riformare la sentenza nel senso di ridurre la somma richiesta a titolo di indebito arricchimento, in virtù del riconoscimento del credito riconosciuto dall’appellato in favore dell’Ente appellante nel corso dell’accertamento tecnico preventivo e del giudizio di primo grado. Con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio ‘.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva la eccependo l’inammissibilità dell’appello per violazione del divieto dei c.d. nova e/o dell’art. 345 cpc e per violazione dei principi di sinteticità, chiarezza e specificità. Nel merito, contestava quanto ex adverso deAVV_NOTAIOo, sottolineando che l’azione di indebito arricchimento prescinde dal
riconoscimento dell’utilità da parete del soggetto arricchito e dalla sussistenza di eventuali accordi. Nel caso di specie, secondo l’appellata, i lavori in contestazione avevano rappresentato un completamento coerente dei lavori di adeguamento dello stadio già appaltati dal (come confermato in sede di ATP e di CTU), pertanto, il costo degli stessi, quantificato in € 220.875,82, rappresentava la diminuzione patrimoniale subita dalla società sportiva e l’utilità ricevuta dall’ente locale. Concludeva, quindi, per il rigetto dell’appello.
Di poi, con ordinanza del 2662025, rigettata la richiesta di CTU, la causa era rinviata all’udienza del 532026, con la concessione dei termini di cui all’art. 352 cpc per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e memorie di replica.
Infine, sulle note scritte depositate in sostituzione dell’udienza del 532026, la causa era riservata in decisione al collegio con provvedimento del 1032026.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l’appello sia fondato e vada, pertanto, accolto per le motivazioni che si esporranno di seguito.
NOME. Sull’ammissibilità dell’appello.
In via preliminare, ritiene la Corte che l’eccezione di inammissibilità dell’appello, come formulata dalla debba essere respinta, in quanto l’impugnazione non viola il divieto dei c.d. ‘nova’ in appello, riproponendo col primo motivo di gravame questioni già poste in primo grado, né viola i principi di sinteticità, chiarezza e specificità atteso che dalla lettura dell’atto di appello sono evincibili gli specifici motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma.
B. Sul divieto di arricchimento imposto.
Con il primo motivo d’appello, il censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui escludeva la sussistenza di ‘ ipotesi di rifiuto dell’arricchimento e/o dell’atteggiamento soggettivo di mancanza di consapevolezza, relativa all’utilità derivante dalle opere eseguite ‘. A detta dell’appellante, dalla regolamentazione dei rapporti tra il
e la di cui alla convenzione del 146201, poteva desumersi un chiaro disconoscimento e rifiuto delle opere realizzate dall’originaria attrice/odierna appellata. In particolare, l’assenza di un’autorizzazione espressa all’esecuzione dei lavori consentiva di ritenere integrata un’ipotesi di arricchimento imposto. La censura è fondata.
Giova premettere che l’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell’impoverito; b) l’unicità del fatto causativo dell’impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall’impoverito sia andata a vantaggio dell’arricchito, con conseguente esclusione dei casi di cosiddetto arricchimento indiretto, nei quali l’arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell’impoverito. Tuttavia, avendo l’azione di ingiustificato arricchimento uno scopo di equità, il suo esercizio deve ammettersi anche nel caso di arricchimento indiretto nei soli casi in cui lo stesso sia stato realizzato dalla Pubblica Amministrazione, in conseguenza della prestazione resa dall’impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito (cfr. Cass. n. 29937 del 13/10/2022).
Ancora, va ricordato che, a fronte di un pregresso e prevalente orientamento che condizionava l’accoglimento dell’azione di ingiustificato arricchimento al riconoscimento dell’ utilitas da parte della Pubblica Amministrazione, e cioè al riscontro di una valutazione soggettiva in capo all’ipotetico arricchito, le Sezioni Unite (Cass. S.U. Sentenza n. 10798 del 26/05/2015) hanno posto l’accento sulla connotazione strettamente oggettiva dell’arricchimento che il depauperato deve provare, senza che l’amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso (cfr. da ultimo, Cass. Ordinanza n. 27753 del 28/10/2024; Cass. Ordinanza n. 14735 del 27/05/2024; Cass. Ordinanza n. 24642 del 05/11/2020).
E così, colui che agisce a norma dell’art. 2041 c.c. nei confronti della Pubblica Amministrazione è tenuto a provare esclusivamente il proprio depauperamento e il contestuale arricchimento
della Pubblica Amministrazione, mentre grava su quest’ultima l’onere di eccepire e provare il rifiuto dell’arricchimento o l’impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza.
Il divieto di arricchimento imposto, quindi, permane come unico limite all’accoglimento della domanda ex art. 2041 c.c. nei confronti della Pubblica Amministrazione, in tal modo coniugandosi il diritto fondamentale di azione del depauperato con l’esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento dell’attività amministrativa (cfr. Cass. n. 7006 del 16/03/2025) e di tutela delle finanze pubbliche, anche alla luce delle dimensioni e della complessità dell’articolazione interna della Pubblica Amministrazione (cfr. Cass. Ordinanza n. 11209 del 24/04/2019).
Orbene, nel caso di specie, si configura un’ipotesi di arricchimento imposto, come dimostrato in via documentale dal .
A tal fine, valga ricostruire cronologicamente la vicenda in esame.
A fronte della verifica di conformità alle norme federali e al regolamento degli stadi della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE svoltasi in data 352011 (cfr. verbale di sopralluogo del 352011), la commissione impianti sportivi della RAGIONE_SOCIALE impartiva alcune prescrizioni atte a rendere lo stadio comunale ‘San Francesco d’Assisi di ‘ idoneo allo svolgimento delle gare calcistiche della RAGIONE_SOCIALE serie B (categoria cui era stata promossa la squadra della all’esito del campionato 20102011).
Con delibera del 762011, il approvava il progetto esecutivo per i lavori di adeguamento dello stadio comunale ‘San Francesco d’Assisi’ per la partecipazione della al campionato di RAGIONE_SOCIALE serie B per l’importo di € 480.000,00 (cfr. delibera n. 236 del 762011).
In data 1462011, il e la
sottoscrivevano una convenzione per la gestione dello stadio comunale ‘San Francesco d’Assisi di ‘ (cfr. atto rep. n. 4382 del 1462011).
Con tale convenzione, il affidava in concessione per tre anni alla ad un canone annuo di € 15.000, la gestione dello stadio comunale ‘San Francesco d’Assisi’ ‘ nello stato di fatto nel quale si trova ‘. Inoltre, il si faceva carico dei lavori di straordinaria manutenzione, mentre la si assumeva i costi di riparazioni e manutenzioni ordinarie e si obbligava ‘ a non effettuare interventi manutentivi modificativi e/o innovativi degli impianti senza la preventiva autorizzazione scritta del (cfr. art. 6, convenzione atto rep. n. NUMERO_DOCUMENTO del 1462011). Valga sottolineare che la convenzione veniva stipulata tra le parti allorquando alle stesse era già nota sia la necessità di realizzazione delle opere di adeguamento della struttura per la disputa delle gare della RAGIONE_SOCIALE serie B, sia l’impegno di spesa assunto dall’ente locale per finanziare tale intervento.
I lavori di adeguamento dello stadio comunale di cui alla delibera n. 236 del 762011, aggiudicati all’esito di una gara a evidenza pubblica alla in data 1462011 e ultimati in data 2072011, venivano realizzati nei termini e in conformità alle prescrizioni contrattuali (cfr. relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione). Gli ulteriori lavori realizzati dalla su incarico e nell’interesse della non venivano autorizzati dal ,
né rientravano nell’impegno di spesa assunto dall’ente locale per l’adeguamento dell’impianto sportivo.
Da ciò poteva evincersi il rifiuto del rispetto a tale supposto arricchimento o quantomeno la mancata consapevolezza circa l’affidamento di lavori ulteriori.
Per quel che qui rileva, valga precisare che il divieto di arricchimento imposto viene in rilievo in tutti i casi in cui lo strumento indennitario dell’art. 2041 c.c., anziché ripianare una situazione che ha perduto un corretto equilibrio economico, servirebbe per abusare delle capacità
patrimoniali del soggetto cui l’indennizzo viene richiesto o per eludere la normativa in tema di evidenza pubblica.
Tale principio è stato in più occasioni applicato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione ai contratti di appalto pubblici per le opere aggiuntive eseguite dall’appaltatore in assenza di qualsiasi richiesta o autorizzazione di variante e, quindi, in violazione di uno specifico precetto normativo (cfr. Cass. n. 22845 del 09/11/2016, Cass. n. 15937 del 27/06/2017) e alle prestazioni sanitarie extra budget, laddove, al fine di ravvisare l’imposizione è stato ritenuto sufficiente che la P.A. avesse deliberato un tetto di spesa, adempiendo ai suoi obblighi di legge di sana gestione delle finanze pubbliche e lo avesse comunicato agli interessati, in ciò ravvisandosi inequivocamente il suo diniego di una spesa superiore, ovvero la sua volontà contraria a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel limite di spesa (cfr. Cass. Ordinanza n. 11209 del 24/04/2019).
Pertanto, si ritiene di accogliere il primo motivo d’appello configurandosi un’ipotesi di arricchimento imposto.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
In conclusione , per le motivazioni fin qui esposte, questa Corte ritiene che l’appello vada accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, vada rigettata la domanda attorea di ingiustificato arricchimento.
C. Sulle spese processuali.
Per quanto attiene alle spese di lite, competenze e onorari, la riforma della sentenza gravata comporta la necessità di decidere in relazione alle spese del doppio grado di giudizio.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l’onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr. ex multis , Cass. Ordinanza n. 6369 del 13/03/2013; Cass. Ordinanza n.
13356 del 18/05/2021; Cass. n. 19880 del 29/09/2011; Cass. n. 24482 del 09/08/2022). Di conseguenza, il giudice d’appello ha il potere di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito aAVV_NOTAIOata, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite (cfr. da ultimo, Cass. Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024).
Pertanto, le spese di lite del doppio grado, seguendo la soccombenza, gravano sull’appellata e sono liquidate, in rapporto allo scaglione del disputatum (da € 52.001 a € 260.000), tenuto conto dei parametri medi stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147, con riduzione del 30 % per l’assenza di particolari questioni di fatto e o di diritto, così come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da nei confronti di
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE l’appello per quanto di ragione e, per l’effetto, in RIFORMA della sentenza n. 24172024 del 31102024, pubblicata in data 4112024 dal Tribunale di Nocera Inferiore, RIGETTA la domanda di ingiustificato arricchimento proposta dalla
ei confronti del
;
2.
CONDANNA l’appellata, al pagamento in favore del
delle spese processuali di primo grado, che liquida in € 10.000,00 per competenze professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
CONDANNA l’appellata,
al pagamento in favore del
delle spese processuali di secondo grado, che liquida in €
1.165,50 per esborsi e € 8.000,00 per competenze professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 17 marzo 2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente
– AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME –
– AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME –
Provvedimento redatto con la collaborazione della AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME, MOT in tirocinio generico.