Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5952 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5952 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9510/2021 R.G. proposto da: NOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 387/2021 depositata il 22/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto pubblico del 21/12/2012 è stata costituita una ATI tra RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e il sig. COGNOME NOME, titolare della omonima impresa individuale, per l’affidamento dell’appalto per la eliminazione di un passaggio a livello nel siracusano, e con successivo atto pubblico del
10/7/2012 è stata costituita tra le predette imprese la RAGIONE_SOCIALE, finalizzata alla creazione di un organismo che garantisse l’organizzazione comune e il coordinamento dell’esecuzione dei predetti lavori, RAGIONE_SOCIALE poi sciolta e messa in RAGIONE_SOCIALE con atto pubblico del 23/12/2014.
Nel 2015 il sig. COGNOME ha impugnato davanti al Tribunale di Catania la delibera 30/4/2015 con cui l’assemblea dei soci della RAGIONE_SOCIALE ha approvato il bilancio della RAGIONE_SOCIALE e ha ripartito, secondo le quote, le spese tra i soci, con addebito al sig. COGNOME dell’importo di €. 15.065,90 per l’anno 2014 e di €. 1.307,24 per l’anno 2013, e, dopo la dichiarazione di incompetenza del G.O., stante la clausola compromissoria di cui all’art. 28 dello Statuto, ha riassunto l’impugnazione con atto di accesso agli arbitri del 16/1/2017.
Con lodo del 14/5/2018 il collegio arbitrale ha annullato la delibera 30/4/2015, ritenendo applicabile l’art. 2462, co. 1, c.c., secondo il quale nelle RAGIONE_SOCIALE per le obbligazioni sociali risponde solo la RAGIONE_SOCIALE con il suo patrimonio, e la RAGIONE_SOCIALE ha impugnato tale lodo davanti alla Corte d’Appello di Catania per mancanza del dispositivo e per violazione delle regole di diritto.
La Corte d’Appello di Catania, con sentenza pubblicata il 22/2/2021, ha ritenuto che il lodo non fosse viziato per carenza del dispositivo, perché la volontà degli arbitri era stata esplicitata nella parte narrativa del lodo.
La Corte ha poi, però, ritenuto fondata la censura relativa alla violazione delle regole di diritto di cui al combinato disposto degli artt. 829, co. 3, c.p.c. e 36 d.lgs. 5/2003, rilevando l’ error in iudicando nell’applicazione dell’art. 2462 c.c. (riferibile alla responsabilità limitata dei soci per le obbligazioni sociali assunte verso terzi), invece dell’art. 2615 ter, co. 2, c.c. (che, per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, ammette che i costi di funzionamento della RAGIONE_SOCIALE e le spese dalla stessa sostenute per il raggiungimento dello scopo RAGIONE_SOCIALE gravino sui singoli soci).
Dopo aver dichiarato la nullità del lodo, la Corte, nella fase rescissoria, ha respinto l’impugnazione del RAGIONE_SOCIALE avverso la delibera societaria del 30/4/2015.
Con ricorso del 29/3/2021 il sig. COGNOME NOME ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Catania, proponendo cinque motivi di ricorso.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria.
Viene respinta l’istanza della parte ricorrente di riunire alla presente causa quella n. 9547/2021, pendente tra le stesse parti davanti alla Corte di Cassazione, non sussistendo la connessione oggettiva (trattandosi dell’impugnazione di differente delibera assembleare).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Primo motivo di impugnazione : ‘Violazione dell’art. 829, co. 3, c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 5/2003 inapplicabilità di tale ultima norma alla fattispecie, in relazione all’art. 27 d.lgs. 2/2/2006 n. 40 (disciplina transitoria)’.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver affermato l’impugnabilità del lodo arbitrale per error in iudicando ai sensi dell’art. 36 d.lgs.5/2003.
Il ricorrente sottolinea che la convenzione arbitrale è stata stipulata nel 2012, con l’atto di costituzione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e dunque nel vigore dell’art. 829, co. 3, c.p.c., nella nuova formulazione (introdotta dalla riforma di cui al d.lgs. 2/2/2006 n. 40, il cui art. 27, co. 4, dispone l’applicazione delle nuove norme alle domande di arbitrato proposte successivamente all’entrata in vigore di questa legge), che prevede che l’impugnazione del lodo per la violazione delle regole di dritto è ammessa se espressamente disposta dalle parti.
Il ricorrente ne deduce che, in assenza di una tale previsione nella clausola compromissoria, le parti hanno negozialmente inteso rendere il
lodo non impugnabile per violazione di legge e che l’art. 36 d.lgs. 5/2003 è rimasto privo di effetti a seguito delle norme sopravvenute.
Il motivo è infondato.
1.1) Si osserva, infatti, che la tesi giuridica sostenuta dalla parte ricorrente è errata e non conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che ha sempre affermato l’impugnabilità dell’arbitrato societario relativamente alle deliberazioni assembleari anche per violazione delle regole di diritto attinenti al merito della controversia.
In particolare, si riportano le seguenti norme di legge e dello Statuto RAGIONE_SOCIALE della SZL:
-art. 36 d.lgs. n. 5/2003 (abrogato dal d.lgs. 149/2022 a partire dal 28/2/2023): ‘ 1. Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell’articolo 829, secondo comma, c.p.c. quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l’oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari ‘;
-art. 829, co. 2, c.p.c. nella ‘vecchia’ formulazione: ‘ L’impugnazione per nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile ‘;
-art. 829, co. 3, c.p.c., nella nuova formulazione (introdotta dal d.lgs. 2/2/2006 n. 40): ‘ L’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. È ammessa in ogni caso l’impugnazione delle decisioni per contrarietà all’ordine pubblico ‘;
-art. 27, co. 4, d.lgs. 40/2006: ‘ Le disposizioni di questo capo ‘(capo V, artt. 827831 c.p.c.) ‘ si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto ‘;
-art. 28 dello Statuto RAGIONE_SOCIALE della SZL (come riportato nel ricorso): ‘ Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero fra i soci e la RAGIONE_SOCIALE, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale…saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale… ‘.
Si nota, a questo punto che la clausola compromissoria in esame (art. 28 citato) è stata stipulata nel 2012 (come sopra riferito), cioè quando era già in vigore l’art. 829, co. 3, c.p.c. nuova formulazione ed era ancora in vigore l’art. 36 d.lgs. 5/2003 (fino al 2023), e il procedimento arbitrale è stato successivamente iniziato (nel 2017).
Si osserva, allora che, come correttamente rilevato dalla Corte d’Appello, l’art. 829, co. 3, c.p.c. ammette l’impugnazione del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto qualora sia espressamente disposta dalle parti o dalla legge e che, al momento della stipulazione della clausola compromissoria di SZL (ed anche al momento del promovimento del procedimento arbitrale), era ancora in vigore l’art. 36 d.lgs. 5/2003, che prevede l’impugnabilità secondo diritto delle decisioni arbitrali inerenti alla validità delle delibere assembleari.
Ed il fatto che la norma di cui all’art. 36 (che è senz’altro speciale, in materia societaria, rispetto all’art. 829 c.p.c.) richiami la forma dell’impugnazione ai sensi dell’art. 829, co. 2 c.p.c. (cioè la vecchia formulazione dell’art. 829), e che tale norma non sia attualmente più applicabile, non comporta l’inapplicabilità dell’art. 36, perché il rinvio effettuato ad una norma del codice di procedura civile va considerato ‘mobile’, cioè idoneo a recepire il mutamento legislativo.
Pertanto, ai sensi dell’art. 36 d.lgs. 5/2003 (che prevede l’impugnabilità per violazione delle regole di diritto del lodo inerente la validità delle delibere assembleari) e dell’art. 829, co. 3, c.p.c. (che ammette tale impugnazione secondo diritto se espressamente disposta dalla legge- e al momento della stipulazione della clausola compromissoria
e del promovimento del procedimento arbitrale la legge applicabile era quella dell’art. 36 d.lgs. 5/2003 -), si ritiene corretta la conclusione della Corte d’Appello che ha ammesso l’impugnabilità del lodo in questione per error in iudicando .
1.2) Tale ragionamento è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, come ben esposto con la decisione n. 9385/2016 (qui di seguito riportata), già richiamata dalla Corte d’Appello e che, diversamente da quanto eccepito dal ricorrente, ricomprende anche il caso di clausola compromissoria stipulata successivamente alla riforma del 2006 su citata:
«La clausola di cui si discute è trascritta nella sentenza impugnata e da essa si apprende che il lodo in questione -lodo di equità – era stato indicato esplicitamente come non impugnabile ‘salvo nei casi previsti dall’art. 36, primo comma, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5’.
Tale norma, oggi abrogata dopo il trasferimento delle norme dell’arbitrato societario nel codice di rito, veniva quindi in rilievo quale criterio di integrazione della clausola. L’art. 36, nei casi ai quali ancora è applicabile, stabilisce che ‘anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell’articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l’oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari’.
Ora l’art. 829, secondo comma, cod. proc. civ. è stato abrogato dal d.lgs. n. 40 del 2006. Nella versione pro tempore vigente, allorché fu scritto l’art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003, stabiliva che l’impugnazione per nullità è ammessa se gli arbitri non hanno osservato le regole di diritto ‘salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile’. Ciò comporta che, tenendo da conto il dato normativo conseguente al d.lgs. n. 5 del 2003 al quale ha
rinviato la clausola statutaria inter partes, il lodo sarebbe stato impugnabile per violazione delle regole di diritto, alle condizioni di cui al previgente art. 829, secondo comma, cod. proc. civ., sempre che si fosse trattato, però, di controversia su deliberati assembleari, ovvero di controversia per decidere la quale gli arbitri avessero dovuto conoscere questioni non compromettibili.
Occorre farsi carico, tuttavia, del nuovo testo dell’art. 829, terzo comma, cod. proc. civ. Ciò in quanto questa Corte, a sezioni unite, ha in termini generali chiarito che l’art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi (come quello in esame) dopo l’entrata in vigore della novella.
Ma ha aggiunto che, per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge – cui l’art. 829, comma 3, cod. proc. civ., rinvia – va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato (Cass. Sez. U n. 9285-16). Ne consegue che, in caso di clausola compromissoria societaria inserita in uno statuto anteriormente alla novella, è ammissibile l’impugnazione del lodo per errores in iudicando secondo il vecchio testo dell’art. 829, secondo comma, cod. proc. civ. ove “gli arbitri, per decidere, abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l’oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle delibere assembleari”, perché così espressamente dispone la legge di rinvio, da identificarsi con l’art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 (ancora Cass. Sez. U n. 9285-16).
Mentre in base alla medesima regola, in caso di clausola compromissoria inserita in uno statuto successivamente alla novella del 2006, il riferimento presuppone di far capo al coordinamento tra l’art. 36 e la norma del codice di rito al momento vigente quanto all’errore di diritto
sul merito della controversia, tale essendo non l’art. 829, secondo comma, vecchio testo, cod. proc. civ., ma il nuovo art. 829, terzo comma. In questa eventualità la legge di rinvio, contenuta nell’art. 36 citato, è proprio quella compendiata nella regola offerta dalla nuova previsione codicistica; regola che non consente l’impugnazione per violazione di regole di diritto se non ove le parti l’abbiano espressamente disposta salva l’ammissione in ogni caso dell’impugnazione delle decisioni arbitrali per contrarietà all’ordine pubblico.
Giova dire che una conferma di simile conclusione si rinviene nella nuova disciplina dell’arbitrato conseguente al d.lgs. n. 149 del 2022, nella quale, dopo il trasferimento nel codice di procedura di tutte le norme sull’arbitrato societario (art. 838 -bis e seg.), il riferimento è stato fatto appunto al terzo e non al secondo comma dell’art. 829 cod. proc. civ., onde consentire l’impugnazione secondo diritto del lodo societario nei casi – identici a quelli anteriormente considerati di cui all’art. 838 -quater.
E d’altronde questa sezione ha già sottolineato come il riferimento contenuto nell’art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 all’art. 829 cod. proc. civ. può implicare da tale punto di vista un rinvio mobile, tale per cui, dopo la riforma dell’arbitrato, la correlazione vada fatta al nuovo terzo comma di quest’ultima disposizione (v. Cass. Sez. 1 n. 13842-19, nonché di recente Cass. Sez. 1 n. 3271-23).
Ora nel caso in esame non emerge dagli atti a quando risalisse l’inserimento della clausola compromissoria nello statuto, se cioè prima o dopo la novella del 2006. Ma questo profilo non incide granché, in quanto ove anche, in rapporto all’epoca della stipulazione, l’ammissibilità della impugnazione del lodo fosse giudicata previo riferimento alle cause di impugnabilità indicate nel nuovo testo dell’art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., la condizione di base sarebbe pur sempre la stessa: quella del lodo che, ancorché di equità o dichiarato non impugnabile, avesse imposto agli arbitri di decidere su questioni non compromettibili, ovvero quando
l’oggetto del giudizio fosse stato costituito dalla validità di deliberati assembleari. Detto altrimenti, il giudizio, in base alla clausola statutaria, doveva essere commisurato al testo dell’art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 onde stabilire se fosse impugnabile o meno la decisione arbitrale; ma quella norma, pur esplicitamente richiamata, non consente l’impugnazione per errore in iudicando, quale che sia il testo di riferimento di tale errore (se l’art. 829, secondo comma, cod. proc. civ. vigente al momento del d.lgs. n. 5 del 2003 ovvero l’art. 829, terzo comma, cod. proc. civ. conseguente al d.lgs. n. 40 del 2006), se non nei casi di arbitrato su deliberazioni societarie (o su deliberati del c.d.a.: v. Cass. Sez. 1 n. 16780-22), o in quelli in cui gli arbitri abbiano conosciuto di questioni non compromettibili».
Il principio di diritto della decisione n. 9395/2023, conclusivamente, è il seguente: ‘ In tema di arbitrato societario, ove le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, l’impugnazione della decisione arbitrale per errore in iudicando non è consentita, salvo che abbia ad oggetto questioni non compromettibili o relative alla validità di delibere assembleari, a prescindere dal fatto che la clausola compromissoria sia stata inserita prima o dopo la novella del 2006, essendo irrilevante che ratione temporis l’art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 faccia riferimento al testo dell’art. 829, comma 3, c.p.c., conseguente al d.lgs. n. 40 del 2006, ovvero all’art. 829, comma 2, c.p.c., nel testo previgente ‘.
Secondo motivo di impugnazione : ‘Violazione dell’art. 829, co. 3, c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Inammissibilità della impugnazione del lodo’.
Il ricorrente afferma che la denuncia di lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto va circoscritta all’allegazione esplicita della erroneità del canone di diritto applicato e non è proponibile riguardo alla mera deduzione di lacune di indagine e di motivazione.
Sottolinea che il lodo arbitrale è stato deciso e motivato sulla base degli artt. 2462, co. 1, c.c. e dell’art. 2615 ter c.c. e delle clausole 7 e 26 dello Statuto sociale e che, di fronte a tale adeguata motivazione, sarebbe stato onere dell’impugnante la specifica allegazione della violazione di legge con riguardo agli elementi accertati dagli arbitri, mentre la RAGIONE_SOCIALE impugnante si è limitata a fare riferimento ad una prospettazione non rispondente al vero e smentita dal contenuto del lodo.
Il motivo è infondato.
2.1) La decisione della Corte d’Appello non ha trattato il merito della controversia, ma si è collocata sul piano del controllo della violazione di legge in senso proprio.
Il giudice d’appello, in altre parole, ha ritenuto che gli arbitri avessero deciso la controversia sulla base di una norma non applicabile e ha ritenuto l’applicabilità della disciplina dettata per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Terzo motivo di impugnazione : ‘Violazione degli artt. 829, co. 3, e 830 c.p.c. -Inammissibilità della impugnazione per violazione dei limiti fissati dalle suindicate norme’.
Il ricorrente censura l’impugnazione della SZL davanti alla Corte d’Appello, sostenendo che sarebbe consistita nella deduzione di una pretesa erronea motivazione e di una diversa valutazione dei fatti rispetto a quella affermata nel lodo, sulla base anche di una perizia di parte allegata solo in sede di impugnativa.
Il motivo è inammissibile e infondato.
Si osserva, infatti, che esso è inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché richiama una consulenza tecnica di parte di cui è ignoto il contenuto e il rilievo nell’economia della decisione.
In ogni caso la Corte d’Appello non ha valutato fatti, ma in fase rescindente si è limitata a decidere in iure .
Quarto motivo di impugnazione : ‘Violazione degli artt. 829, 830 c.p.c., 1362, 1363 e 2615 ter c.c. e 37 d.lgs. 163/2006 -Illegittimità della
sentenza della Corte di Appello di Catania per violazione delle citate norme e per avere deciso su censure inammissibili’.
Il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell’art. 2462, co. 1, c.c., secondo il quale nelle RAGIONE_SOCIALE per le obbligazioni sociali risponde soltanto la RAGIONE_SOCIALE con il suo patrimonio, e censura la sentenza impugnata per aver disatteso i limiti di applicabilità dell’art. 2615 ter c.c.
Il ricorrente contesta anche che la Corte d’Appello abbia fondato la sua decisione in relazione solo all’art. 26 dello Statuto e all’interpretazione dello stesso, in senso difforme da quanto affermato nel lodo, pretermettendo alcuna considerazione e valutazione dell’art. 7 dello Statutoe dell’art. 37 d.l. n. 163/2006 -, laddove esso prevede che i soci siano chiamati a rimborsare alla RAGIONE_SOCIALE i soli costi delle prestazioni da questa eseguite nel loro interesse, in correlazione con l’art. 26 dello Statuto, secondo cui la RAGIONE_SOCIALE addebita le prestazioni eseguite per conto dei soci consorziati ai soci medesimi, secondo le quote di partecipazione nel capitale.
Sostiene che le due clausole n. 7 e 26 dovevano, ai sensi degli artt. 1362 e 1363 c.c., essere valutate nel complesso, nel senso attribuito con il lodo, cioè che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe addebitato al socio le prestazioni eseguite per conto suo e non di tutti i soci.
Il motivo è infondato
4.1) Viene qui censurata l’interpretazione che la Corte d’Appello ha dato alle clausole statutarie ed il motivo, lungi dall’individuare il criterio ermeneutico che la Corte avrebbe violato, finisce per contrapporre una lettura della previsione contrattuale diversa da quella accolta nella sentenza impugnata.
In particolare, la Corte d’Appello, con motivazione logica e coerente, ritiene applicabile alla fattispecie l’art. 2615 ter c.c., per cui, se per le obbligazioni sociali di una RAGIONE_SOCIALE risponde la RAGIONE_SOCIALE con il suo patrimonio, ex art. 2462 c.c, i costi interni di funzionamento e le
spese della RAGIONE_SOCIALE, invece, in aderenza allo scopo RAGIONE_SOCIALE, ex art. 2615 ter, co. 2, c.c.- peraltro richiamato anche dal Lodo arbitrale-, vengono coperti dai soci, secondo la quota di partecipazione.
La Corte, poi, richiama l’art. 26 dello Statuto (che – come riportato nel ricorsoprevede che, ‘ ferma l’assenza di scopo di lucro per la RAGIONE_SOCIALE,la RAGIONE_SOCIALE addebiterà le prestazioni eseguite per conto dei soci consorziati ai soci medesimi secondo le quote di partecipazione del capitale, tenuto conto dei costi diretti e indiretti sostenuti; pertanto, il conto economico della RAGIONE_SOCIALE tenderà al pareggio fra i costi e i ricavi ‘), rilevando che attraverso tale norma statutaria le imprese consorziate hanno inteso stabilire, in conformità con il dettato dell’art. 2615 ter c.c., l’obbligo di ognuna di esse di fare fronte, mediante versamenti in denaro proporzionali alle quote di partecipazione, al ripianamento dei costi sostenuti dalla RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente contrappone a tale interpretazione delle clausole statutarie (citando anche la clausola n. 7, riportata nel ricorso e che ugualmente prevede che ‘ i soci siano obbligati a rimborsare alla RAGIONE_SOCIALE i soli costi delle prestazioni da questa eseguite nel loro interesse ‘) una sua interpretazione, secondo la quale vanno addebitati, pro quota, a ciascun socio non i costi di tutte le prestazioni eseguite per conto dei soci, ma solo quelli delle prestazioni eseguite per conto di ciascun singolo socio.
È evidente l’inammissibilità del motivo, essendo appunto inammissibile censurare l’interpretazione operata dal giudice di merito circa le clausole contrattuali solo perché non coincidente con quella sostenuta dal ricorrente.
E infatti secondo questa Corte: ‘ La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli articoli 1362 e seguenti del codice civile, avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto
assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra ‘ (Cass. civ., sez. lav., 15/12/2025, n. 32696).
Quinto motivo di impugnazione : ‘Violazione dell’art. 2478 bis c.c. in relazione all’art. 2615 ter c.c. Invalidità della delibera di approvazione del bilancio e illegittimità della sentenza che l’ha riconosciuta legittima’.
Il ricorrente sostiene che, come accertato nel corso del procedimento arbitrale e come risulta dal lodo arbitrale, non risulta che il rimborso addebitato al ricorrente sia relativo al rimborso di prestazioni eseguite dalla RAGIONE_SOCIALE per conto del ricorrente stesso.
Il motivo è inammissibile.
Si tratta, infatti, della contestazione circa la valutazione dei fatti operata in sede di merito, non censurabile in sede di legittimità.
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €. 4.000, oltre a €. 200 per esborsi, oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 10/3/2026 nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di cassazione.
Il Presidente NOME COGNOME