Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33443 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33443 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
ORDINANZA
sull’istanza di regolamento di competenza iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposta da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata – avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE DI BARI depositata il 16 luglio 2022 all’esito del procedimento iscritto al n. 1585/2017 R.G., comunicata il 18 luglio 2022
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME citava in giudizio, davanti al Tribunale di Bari, l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dall’inadempimento del contratto di fornitura di biomassa residuale stipulato inter partes in data 8 ottobre 2014, con il quale la convenuta si era obbligata ad acquistare da esso
attore un quantitativo annuo minimo di 20.000 tonnellate di vinacce da impiegare per il funzionamento del proprio impianto di produzione di energia elettrica e termica.
RAGIONE_SOCIALE, costituendosi in giudizio, eccepiva l’incompetenza del giudice adìto per essere la controversia devoluta alla cognizione arbitrale in virtù della clausola compromissoria contenuta nell’art. 28.3 del contratto.
Con ordinanza del 16 luglio 2022 il Tribunale accoglieva l’eccezione, declinando la propria competenza in favore del collegio arbitrale e condannando l’attore alla rifusione delle spese processuali.
Avverso tale ordinanza, comunicata il 18 luglio 2022, il COGNOME ha proposto istanza di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. sulla base di tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Per la trattazione dell’istanza è stata fissata l’odierna adunanza camerale, secondo il procedimento delineato dall’art. 380 -ter c.p.c.. Il Pubblico Ministero, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso viene prospettata la violazione degli artt. 42, 47, 187 e 281 -bis , 281 -quater e 281 -quinquies c.p.c.. Si deduce, in proposito:
-che con ordinanza del 18 giugno 2018, comunicata il 20 giugno 2018, il Tribunale di Bari si era già pronunciato sull’eccezione di arbitrato sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE, respingendola;
-che, non essendo stata proposta istanza di regolamento ex art. 42 c.p.c. avverso quel provvedimento, la competenza del Tribunale adìto non poteva più essere messa in discussione nel prosieguo del giudizio;
-che risulta, pertanto, affetta da nullità la successiva ordinanza del 16 luglio 2022, con la quale il giudice AVV_NOTAIO, tornando sui suoi
passi, ha dichiarato la propria incompetenza.
Con il secondo motivo sono denunciati la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso fra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c..
Si rileva che il Tribunale ha fondato la propria decisione sul contenuto della clausola di cui all’art. 28.3 del contratto dedotto in giudizio, la quale attribuisce alla cognizione di un collegio arbitrale .
Sennonchè, il precedente punto 2 del medesimo articolo espressamente devolve alla competenza esclusiva del Tribunale di Bari ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti circa l’interpretazione delle clausole e l’esecuzione del contratto.
Da un’interpretazione sistematica del testo negoziale si ricaverebbe che nessuna deroga alla competenza del Tribunale AVV_NOTAIO è stata convenuta dalle parti in relazione ad eventuali cause di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, come quella di cui trattasi, essendo stata riservata alla cognizione arbitrale esclusivamente la risoluzione di contestazioni attinenti a singoli ordini.
Con il terzo motivo sono lamentate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
Si sostiene che il Tribunale non avrebbe dovuto statuire in ordine alle spese processuali, avendo definito la causa con un provvedimento non avente forma di sentenza, e che, in ogni caso, ben avrebbe potuto disporre la compensazione delle dette spese fra le parti, attesa la complessità delle questioni giuridiche trattate.
L’istanza di regolamento è inammissibile per le ragioni di sèguito illustrate.
L’ordinanza impugnata non ha affrontato il tema relativo alla
qualificazione della natura rituale o irrituale dell’arbitrato previsto dalle parti.
Detta questione riveste carattere pregiudiziale rispetto alla verifica dell’ammissibilità del rimedio processuale esperito, in quanto la pronuncia del giudice che neghi la propria competenza in relazione a una convenzione di arbitrato irrituale non è impugnabile con regolamento di competenza, risultando inapplicabili a tale tipologia di arbitrato tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l’art. 819 -ter c.p.c. (cfr . Cass. n. 33149/2022, Cass. n. 19060/2017, Cass. n. 10300/2014, Cass. n 1158/2013).
Giova, al riguardo, rammentare che, ai fini della qualificazione dell’arbitrato come rituale o irrituale, ove venga adìta con ricorso per regolamento di competenza, questa Corte opera comunque quale giudice del fatto e ha, pertanto, il potere di accertare direttamente, attraverso l’esame degli atti e degli elementi acquisiti al processo, la volontà espressa dalle parti nella clausola compromissoria (cfr. Cass. n. 28293/2023, Cass. n. 21329/2023, Cass. n. 20461/2020).
Tanto premesso, deve rilevarsi che la clausola arbitrale inserita nell’art. 28.3 del menzionato contratto di fornitura di biomassa residuale così recita: .
Ora, se le locuzioni , , , non possono essere considerate decisive per la qualificazione dell’arbitrato come irrituale, trattandosi di elementi testuali del tutto compatibili con un arbitrato rituale (cfr. Cass. n. 7520/2005, Cass. n. 7520/2001, Cass. n. 833/1999), ben diversa valenza significativa assume l’esplicita previsione dell’idoneità delle assunte dal collegio arbitrale a .
Invero, il comma 1 dell’art. 808 -ter c.p.c., rubricato «arbitrato irrituale», consente alle parti, con disposizione espressa per iscritto, di stabilire che la controversia sia definita dagli arbitri con determinazione contrattuale, anziché con lodo producente gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria (ex art. 824 -bis ), precisando che, in assenza di una specifica previsione in tal senso, si applicano le norme sull’arbitrato rituale contenute nel titolo VIII del libro IV dello stesso codice.
Nel caso di specie, come si evince dall’inequivoco tenore letterale delle espressioni all’uopo utilizzate, il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno manifestato, mediante un’apposita pattuizione scritta, la comune volontà di affidare a un collegio arbitrale il còmpito di
definire, con determinazione impegnativa sul piano negoziale alla stregua di un accordo fra di loro direttamente concluso, qualsiasi controversia attinente all’interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del contratto.
Una siffatta previsione appare del tutto coerente con la qualificazione giuridica in termini di irritualità che essi stessi hanno dato alla clausola compromissoria in esame.
Per le ragioni esposte, deve quindi riconoscersi la natura irrituale dell’arbitrato previsto dal contratto, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l’istanza di regolamento avanzata dal ricorrente.
Non può indurre a diversa conclusione la circostanza che il giudice a quo , anziché dichiarare l’improponibilità della domanda, abbia declinato la propria competenza, in quanto, non avendo egli affermato il carattere rituale dell’arbitrato, l’anzidetta declaratoria deve essere intesa come una mera improprietà terminologica dell’impugnata decisione.
Non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente procedimento, non avendo l’RAGIONE_SOCIALE svolto difese in questa sede.
Stante l’esito dell’esperito rimedio impugnatorio, deve essere resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l’istanza di regolamento.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , D.P .R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda