Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3691 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3691 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5368/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME; -ricorrente- contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 1079/2020, pubblicata il 14/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
Su ricorso della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il Tribunale di Mantova ingiungeva all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
COGNOME il pagamento della somma di euro 395.836,55 per servizi erogati.
NOME COGNOME proponeva opposizione, eccependo anzitutto la carenza di giurisdizione del giudice adito, in ragione della clausola compromissoria in arbitrato irrituale di cui all’art. 13 del contratto concluso tra le parti in data 13.12.2007.
Tale eccezione veniva respinta dal suddetto Tribunale, che condannava con la sentenza n. 790/2013 –RAGIONE_SOCIALE COGNOME al pagamento dell’importo di euro 322.880,18, previa disposizione delle opportune compensazioni.
RAGIONE_SOCIALE COGNOME impugnava la suddetta pronuncia.
La Corte d’appello di Brescia, con la sentenza n. 1079/2020, accoglieva il gravame, ritenendo fondato il primo motivo dell’appello (con assorbimento dei restanti) con cui era stata riproposta l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, in quanto l’art. 13 del su richiamato contratto attribuiva RAGIONE_SOCIALE decisione del collegio arbitrale irrituale ‘tutte le controversie sorte nel corso del rapporto contrattuale’. La Corte territoriale dichiarava, conseguentemente, la nullità del decreto ingiuntivo opposto e l’improponibilità della domanda della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
Avverso la suddetta sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, affidato ad un unico motivo.
Ha resistito con controricorso l’intimata RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE).
Il Consigliere delegato dal Presidente della sezione seconda ha ritenuto che il ricorso fosse manifestamente infondato e ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis , comma 1, c.p.c.
La ricorrente ha chiesto, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 380 -bis c.p.c., la decisione del ricorso da parte del Collegio, depositando successiva memoria in prossimità della fissata adunanza camerale.
CONSIDERATO CHE
I. Il ricorso è basato su un solo motivo, con il quale si denuncia, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1369 c.c., in relazione all’interpretazione del contratto di appalto concluso il 13 dicembre 2007, e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale.
Con tale doglianza si sostiene che la decisione della Corte d’appello si basa su un’interpretazione letterale del solo art. 13 del contratto, senza porre in essere una lettura complessiva del medesimo e senza analizzare in modo puntuale e coordinato le altre previsioni pattizie che avrebbero dovuto deporre inequivocabilmente per la competenza del giudice ordinario in relazione RAGIONE_SOCIALE terza fase di esecuzione del contratto.
Si evidenza in proposito che dRAGIONE_SOCIALE lettura del contratto emerge che lo stesso è diviso in tre fasi; una prima fase nella quale si prevede un affiancamento dell’appaltatore con la stazione appaltante con l’obiettivo di consentire all’appaltatore di predisporre il piano industriale, fase in relazione RAGIONE_SOCIALE quale l’art. 9 del contratto prevede che ciascuna parte potrà attivare la procedura arbitrale; vi è poi una seconda fase per la quale è specificamente previsto che le parti potranno comunicare l’intenzione di ricorrere all’arbitrato; nella terza fase, invece, le questioni controverse si risolvono con l’azione giudiziale (v. pag. 17 del contratto), senza il meccanismo del consulente -collegio arbitrale invece richiamato per le fasi precedenti.
II. La censura – previa reiezione dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita violazione dell’art. 360 -bis n. 1 c.p.c. (non ricorrendone i presupposti) -è infondata.
È orientamento tradizionale di questa Corte quello secondo cui, in tema di arbitrato irrituale, per l’esatta individuazione dell’oggetto del compromesso (e, quindi, anche per la determinazione della sua ampiezza) e, in genere, per l’interpretazione della clausola compromissoria, si
debbono applicare i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c. e, quindi, in particolare, si deve accertare quale sia stata la comune intenzione delle parti attraverso il loro comportamento complessivo (anche posteriore RAGIONE_SOCIALE conclusione dell’accordo), interpretare le clausole le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso risultante dal complesso dell’atto e tenere, infine, presente l’esigenza di conservazione dell’atto. Tale compito spetta al giudice di merito, il cui convincimento è incensurabile in cassazione quando i suddetti criteri ermeneutici appaiano applicati e, comunque, tale convincimento sia adeguatamente motivato (cfr. Cass. n. 7525/2007, Cass. n. 4845/2000). Tale orientamento è tuttora condivisibile, in quanto è vero che a seguito della riforma del 2006 (operata con il d.lgs. n. 40 del 2006) questa Corte afferma che l’indagine sulla portata di una clausola compromissoria, essendo volta RAGIONE_SOCIALE risoluzione di una questione di competenza, rientra nei poteri della Corte di cassazione che, in tale materia, è anche giudice del fatto (cfr. Cass. n. 19546/2015), ma tale principio vale in relazione RAGIONE_SOCIALE clausola compromissoria in arbitrato rituale.
La Corte territoriale ha valorizzato il tenore letterale dell’art. 13 del contratto stipulato il 13 dicembre 2017, in ragione del complessivo assetto negoziale, rilevando che le parti avevano espressamente stabilito che tutte le controversie derivanti da e/o comunque relative al contratto dovessero essere definite in arbitrato, il che non avrebbe avuto senso nell’ipotesi in cui le parti avessero voluto circoscrivere l’oggetto della clausola a determinate controversie, poiché, in tal caso, le parti avrebbero dovuto specificare che la clausola compromissoria si riferisse esclusivamente a determinate vicende nascenti dal contratto. Va poi considerato che la Corte d’appello ha tenuto presente il tenore dell’art. 31 (secondo il quale ‘il foro competente per tutte le controversie è il Tribunale di Mantova’), ma ha ritenuto – contrariamente all’assunto del Tribunale – che la sua previsione dovesse essere ricondotta a un semplice refuso, non avendo la
onnicomprensiva clausola compromissoria di cui all’art. 13 una portata limitata al contenzioso derivante da alcune fasi contrattuali.
III. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
In virtù dell’art. 380 -bis , ultimo comma, c.p.c., avendo il Collegio definito il giudizio in conformità RAGIONE_SOCIALE proposta, trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. (v. al riguardo, per tutte, Cass. SU n. 28540/2023).
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 11.200,00, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, nonché al pagamento di euro 5.500,00 ancora in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma c.p.c., e al pagamento di euro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma c.p.c.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, in data 8 ottobre 2025. Il Presidente
NOME COGNOME