Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6140 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6140 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17335/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE I elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -ricorrente-
contro
TABLE
-controricorrenti-
RAGIONE_SOCIALE
Numero registro generale 17335,2C122
Numero sezionale 5577,2023
N Tero D dbyolta generale NUMERO_DOCUMENTO avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO d RAGIONE_SOCIALE A n, r hata pubblicazione 07,1312024 2193/2022 depositata l’01/04/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME D.COGNOME. COGNOME I, sulla premessa di aver ereditato dal COGNOME NOME.P. COGNOME le quote della società RAGIONE_SOCIALE pari all’11,67% ciascuna, adivano la Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Roma, così come previsto nello Statuto della società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che: a) venisse dichiarata l’invalidità della delibera assembleare della RAGIONE_SOCIALE del 25 gennaio 2016, con la quale era stato deliberato lo scioglimento della società, pe mancanza dei requisiti formali richiesti e del quorum deliberativo; b) venisse dichiarata l’invalidità dell’iscrizione nel Registro Impres della causa di scioglimento dichiarata con atto sostitutivo di att notorio in data 25 gennaio 2016 e per l’effetto disporne la revoca e cancellazione; c) venisse dichiarata l’invalidità della deliber assembleare del 21 aprile 2016 assunta senza regolare previa deliberazione di scioglimento della società; d) venisse dichiarata l’invalidità della eventuale iscrizione nel Registro Imprese dell cancellazione della società e per l’effetto disporne l’immediata revoca e cancellazione; e) venisse accertata e dichiarata la responsabilit dell’Amministratore Unico e Liquidatore COGNOME D.A. RAGIONE_SOCIALE per i fatti di cui ai punti precedenti e dei successivi atti di liquidazione de società; f) venisse disposta la condanna della società e del RAGIONE_SOCIALE D.RAGIONE_SOCIALE. al risarcimento dei danni subiti e comunque non inferiori ad C 12.000,00 riferibili alla perdita delle edizioni cedute ed accertate. 1. I RAGIONE_SOCIALE S.F.
Con lodo arbitrale parziale del 31/7/2017, il Collegio, nominato a
e
seguito della domanda proposta da
I RAGIONE_SOCIALE
S.F. RAGIONE_SOCIALE
I
i
D.S. I
i
NOME COGNOME NOME, quali eredi del . 1 COGNOME NOME.P. COGNOME L dinanzi alla Camera arbitrale presso la CRAGIONE_SOCIALE di Roma, riteneva rituale l’arbitrato
Numero registro generale 17335,2022
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ri m ro i ragcolta enerale NUMERO_DOCUMENTO
previsto dall’art.24 dello Statuto sociale della 55 Ave E P u nt e erinmnt ata pubi° icazione 07,133,2024 s.r.I., dichiarava l’invalidità della delibera assembleare di messa i liquidazione della suddetta società del 25 gennaio 2016 e del 21 aprile 2016 e dichiarava la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE DRAGIONE_SOCIALE ed il conseguente obbligo al risarcimento dei danni, che si riservava di quantificare con il lodo definitivo, così come pure le spese legal disponendo con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio. Con lodo definitivo del 27/6/2018 il Collegio Arbitrale condannava NOME COGNOME al risarcimento in favore della RAGIONE_SOCIALE dei danni cagionati nell’attività di liquidazione i misura pari a C 43.023,07, oltre rivalutazione ed interessi dal marzo 2016 al giugno 2018, ponendo integralmente a carico dello stesso le spese del giudizio arbitrale, quelle di C.T.U. e le spese legali.
Con sentenza n.2193/2022 la Corte d’appello di Roma rigettava
l’impugnazione proposta da
D.A.
avverso i citati lodi.
Avverso questa sentenza
D.A.
propone ricorso per cassazione, RAGIONE_SOCIALE
affidato COGNOME a COGNOME due motivi, nei confronti di
S.F.
D.S.
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i, che resistono con controricorso
4. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio a sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. Il ricorrente denuncia, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 cod. civ. e 829 n. 4 cod. proc. civ. relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., con conseguente pronuncia di nullità dei lodi impugnati, per avere ritenuto la Corte d’appello la natura rituale e non irrituale dell’arbitrato. Deduce che la decisione della Corte di merito sul punto si pone in contrasto con la volontà delle parti che ne avevano invece assunto l’irritualità, con ci violando i limiti della convenzione, in particolare atteso che le stes attrici, nel formulare la domanda alla Camera arbitrale, avevano evidenziato la natura irrituale dell’arbitrato. Ad avviso del ricorrente
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Nuda la clausola compromissoria contenuta nello Statuto ‘nata p u t Ccazione 07,1312024 prevedeva espressamente che il Collegio Arbitrale dovesse funzionare come amichevole compositore e la stessa si doveva interpretare analizzando congiuntamente il dato letterale e la comune intenzione delle parti, quale desumibile dal loro complessivo comportamento. A tale riguardo evidenzia, altresì, che la società era familiare, prima utilizzata dal maestro D.P. e dai figl I RAGIONE_SOCIALE D.A. RAGIONE_SOCIALE I e I D.C. I mentre solo alla morte del padre erano subentrati per successione testamentaria la seconda moglie e gli altri figli. Rileva che la motivazione della Corte di merito era contraria, i realtà, alla giurisprudenza richiamata nella stessa sentenza, secondo cui, in caso di incertezza, avrebbe dovuto prevalere la qualifica dell’arbitrato rituale, poiché nel caso di specie l’interpretazio letterale della clausola compromissoria e l’insieme dei comportamenti delle parti non potevano trasformare l’arbitrato irrituale in rituale. In questo contesto, non assumerebbe rilievo i fatto che si trattava di un arbitrato in materia societaria, atteso c la clausola statutaria non faceva riferimento al d.lgs.5/2003, né fatto che la decisione fosse delegata a un terzo, in assenza disposizione al riguardo.
121 ric)o,1112.Berale 6140’2024
6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 829 cod. proc. civ., comma 1 nn. 10, 11 e 12 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione in relazion all’art. 360 n. 3 e n.5 cod. proc. civ., con conseguente pronuncia nullità dei lodi impugnati, per aver ritenuto la Corte d’appello corretta la pronuncia impugnata, benché emessa oltre i limiti della domanda. Denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in quanto le odierne controricorrenti non avrebbero mai esercitato un’azione sociale di responsabilità ai sensi dell’art. 2476 n. 3 co civ. nei confronti di COGNOME NOME.A. COGNOME
poiché si erano solo limitate a chiedere una pronuncia in loro favore come creditrici ai sensi dell’art. 2476 n. 6 cod. civ., esercitando un’ordinaria azione
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inadempimento causativa di un danno. Denuncia la viol azione pubbiicazione 07,133,2024 dell’art. 829 n. 4, 10, 11 e 12 cod. proc. civ., per avere erroneamen la Corte di merito ritenuto che l’interpretazione della domanda costituisse, nel caso di specie, solo un giudizio di merito riserv agli arbitri, poiché questi ultimi avevano invece superato i limiti cui al citato art. 112 e la pronuncia era stata frutto di ragionamento basato su presupposti errati, sì da integrare un vero e proprio vizio di motivazione. In proposito il ricorrente richiama la domanda di arbitrato, nello specifico le conclusioni, e deduce che le domande inizialmente proposte dalle attrici RAGIONE_SOCIALE avevano ad oggetto la pretesa di condanna della società eio dell’odierno ricorrente in loro favore, non in favore della società mentre solo nella comparsa di costituzione nel giudizio di impugnazione avanti alla Corte d’appello aveva modificato le conclusioni, chiedendo condannarsi l’amministratore unico e liquidatore RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni “subiti dalle appellate e per esse dalla società RAGIONE_SOCIALE ovvero dalle esponenti stesse in qualità di successori della RAGIONE_SOCIALE“. Ad avviso del ricorrente, le iniziali domande erano state sostituite “dall’interpretazione -meglio qualificazione errata degli arbitri- con una successiva pronuncia ben oltre il chiesto e che poi ha fatto parte della nuova domanda formulata dalle appellate”, ed invece il Collegio arbitrale non aveva affatto interpretato le originarie domande, ma d’ufficio aveva qualificato per le attrici una nuova domanda, su cui aveva deciso, peraltro condannando una società non più esistente sulla base delle risultanze documentali.
Il primo motivo è fondato.
7.1. Poiché è stata posta dal ricorrente la questione della natura rituale o irrituale dell’arbitrato de quo, questa Suprema Corte deve esaminare e valutare direttamente il patto compromissorio integrante la fonte dell’arbitrato medesimo e non limitarsi alla
RAGIONE_SOCIALE Numero registro generale 17335,2022 NurnerQ sezionale 557712023 verifica della “tenuta”, sotto il profilo motivazionale, deelrl o a opzione N um RAGIONE_SOCIALE di rat colta generale 6140,2024 ermeneutica adottata al riguardo dal giudice di merito: inv4rogi c,..on e 07,1113f2024 qualificazione dell’arbitrato incide sul problema RAGIONE_SOCIALE processuale dell’ammissibilità della impugnazione del lodo per nullità, atteso che il lodo irrituale non è soggetto al regime di impugnazione previsto per quello rituale dagli artt. 827 e ss. cod. proc. civ., bensì impugnative negoziali, con riferimento sia alla validità dell’accordo compromissorio sia all’attività degli arbitri, da proporre con l’osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione (cfr. Cass. 23629/2015; Cass. 7574/ 2011). In altri termini, questa Corte, al fine di determinare la natura ritual o irrituale dell’arbitrato, ha il potere di accertare direttamente, com giudice del fatto (attraverso l’esame degli atti e degli elemen acquisiti al processo, ferma restando l’esclusione di nuove acquisizioni probatorie), la volontà delle parti espressa nell suddetta scrittura compromissoria, in quanto la relativa qualificazione incide sull’ammissibilità della impugnazione della decisione arbitrale (cfr. in tal senso, tra le più recenti, C 11847/2021; Cass.7198/2019; Cass.25258/2013; Cass.3933/2008, che richiama l’orientamento giurisprudenziale prevalente, espresso a partire dalla decisione n. 3195 del 1969 resa a Sezioni Unite seguita, tra le altre, da Cass. 10705/2007 – il quale tro fondamento nell’esatta considerazione che il giudizio sull’ammissibilità dell’impugnazione, ossia la decisione su una questione processuale, coincide con l’ambito del giudizio di merito, come avviene per le questioni di giurisdizione e di competenza, che si pongono con uguale contenuto in tutti i gradi del giudizio, sicch ricorrono in relazione a tale accertamento le medesime ragioni per le quali la Cassazione deve statuire sulla giurisdizione e sull competenza in base agli atti, senza limitarsi al controllo dell decisione del giudice di merito). 6 di 11 RAGIONE_SOCIALE Ser ia l#: 6bddbc 6d4a6bd53294b0cb91c853b577 FirmEito Da: COGNOME NOME NOME eo Da: RAGIONE_SOCIALE Ser ia l#: 4e95243674bbe68b7600da382656fd7b Firma to Da: COGNOME NOME NOME Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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di raccolta ir rnerale Non gioverebbe, quindi, il tentativo di inquadrar Numero CODICE_FISCALECODICE_FISCALE e ie cens re Data p ubo icazione 07,1312024 formulate dal ricorrente nelle violazioni delle regole legali ermeneutica contrattuale e nel difetto di motivazione, e di metterne in dubbio l’ammissibilità poiché riguarderebbero, in realtà, non questioni di legittimità ma il merito della controversia interpretativa insorta tra le parti. Nel caso in esame, in altre parole, non si tra soltanto di procedere all’interpretazione della clausola compromissoria, giacché l’indagine da compiere sul punto viene a incidere, in primo luogo, su un profilo di carattere processuale, ossia sulla stessa ammissibilità dell’impugnazione per nullità ex artt. 827 e ss. cod. proc. civ..
Peraltro, nell’indagine volta ad individuare la natura dell’arbitrato, oltre che dell’intero contesto della scrittura compromissoria, deve tenersi conto, quale criterio sussidiario di valutazione, della condott complessiva tenuta delle parti, ad essa attribuendo il riliev consentito dall’art. 1362 cod. civ. che, come è noto, consente d utilizzare il comportamento complessivo delle parti in via sussidiaria, ove i risultati dell’interpretazione letterale e logico – sistematica siano appaganti.
Quanto alla distinzione tra le due figure di arbitrato, entrambe riconducibili all’autonomia negoziale ed alla legittimazione delle parti a derogare alla giurisdizione per ottenere una decisione privata della lite (cfr. le pronunce susseguitesi a decorrere da Cass., SU. n 527/2000), è stato affermato nella giurisprudenza di legittimità, sulla premessa che sia l’arbitrato rituale che quello irrituale hanno natura privata, che la differenza tra l’uno e l’altro tipo di arbitra non può imperniarsi sul rilievo che, con il primo, le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che, nell’arbitrato rituale, le parti voglio che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e d produrre gli effetti di cui all’art. 825 cod. proc. civ., con l’osserva delle regole del procedimento arbitrale, mentre, nell’arbitrato
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i rac irrituale, esse intendono affidare all’arbitro (o a Numero d b arit Ma ginerale 6140f2024 a uata p r unblicazione 07,1312024 soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà (cfr. pronunce sopra citate).
7.2. Alla stregua di detti principi, dunque, va interpretata la scrittur compromissoria di cui si tratta, ed al riguardo ritiene il Collegio all’esito del suo complessivo esame, che le parti abbiano inteso dare vita ad un arbitrato irrituale, non potendo attribuirsi alcuna valenza di segno contrario a quello che è stato il comportamento degli Arbitri, con le scelte procedimentali da questi ultimi seguite (cfr. Cass 23629/2015).
Il tenore della clausola statutaria di cui si discute è il seguente: “Le controversie insorgenti tra la società e i soci, l’organo amministrativo ed il liquidatore, in dipendenza delle presenti norme di funzionamento della società, purché cornprornettibifi, saranno decise dalla Camera Arbitrale presso la CCIAA competente per territorio, Il Collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore e provvederà anche sulle spese e competenze spettanti agli arbitri”. Nel caso di specie, al chiaro riferimento ai “poteri di amichevole compositore” si aggiunge, in modo dirimente, la volontà manifestata dalle stesse odierne controricorrenti, circa la scelta del ricorso strumenti esclusivamente negoziali, nel momento in cui avevano proposto alla Camera Arbitrale domanda di arbitrato irrituale, come dedotto con sufficiente specificità dal ricorrente e non posto i discussione dalle controricorrenti, e ciò in un contesto, altrettant pacifico, caratterizzato dalla composizione “familiare” della società 55 Ave RAGIONE_SOCIALE, nel senso che la compagine era costituita da figli e moglie del D.P. Inoltre non risultano evocate nella clausola specifiche attività procedimentalizzate degli arbitri, n
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RAGIONE_SOCIALE Numero sezionale 5577,2023 puntuali criteri di nomina degli stessi tali da potern e. Nlirriero di ric ncradréerale NUMERO_DOCUMENTO iata pugblicazione 07,133,2024 l’oggettivo carattere di terzietà, né, infine, risulta compiutament precisato oggetto dell’attività concretamente affidata al collegio arbitrale, stante il generico richiamo a controversie sorte “in dipendenza delle presenti norme di funzionamento della società”, sì da rendere non significativa, in senso contrario, la previsione dell “compromettibilità”. Pertanto, nel caso di specie, la natura irrituale dell’arbitrato voluto dalle parti si evince non solo dalla circostanz che le funzioni attribuite agli arbitri fossero quelle di “amichevol compositore” (e perciò si verte in fattispecie diversa da quella esaminata da Cass. 18973/2023, citata nella memoria delle ricorrenti), ma anche da tutti gli altri elementi suesposti, da c emerge l’intenzione delle parti di pervenire alla pronuncia di un lodo irrituale, inidoneo a produrre gli effetti di cui all’art.825 cod. pr civ., tant’è che nessuna delle parti ne ha richiesto l’esecutività, base a quanto risulta dalla sentenza impugnata e dagli atti difensivi. Né infine potrebbe giustificarsi il riferimento all’orientamento espresso nelle pronunce di questa Corte n.6909/2015 e n.21059/2019, di favor nei confronti dell’arbitrato rituale, dato che nella specie non residuano dubbi sull’effettiva scelta dei contraenti. 7.3. Va aggiunto, come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire (Cass.6842/2011), che, ove gli arbitri abbiano ritenuto la natura rituale dell’arbitrato ed abbiano, pertanto, provveduto nelle forme di cui all’art. 816 cod. proc. civ. e segg., l’impugnazione d lodo, anche se diretta a far valere la natura irrituale dell’arbitrato i conseguenti errores in procedendo commessi dagli arbitri, va proposta davanti alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 827 cod. proc. civ., e segg., e non nei modi propri dell’impugnazione del lodo irrituale, ossia davanti al giudice ordinariamente competente e facendo valere soltanto i vizi che possono inficiare qualsias manifestazione di volontà negoziale (Cass. 19129/2006; Cass. 25258/2013; Cass. 3197/2016). 9 di 1 1 RAGIONE_SOCIALE Ser ia l#: 6bddbc 6d4a6bd53294b0cb91c853b577 FirmEito Da: COGNOME NOME NOME eo Da: RAGIONE_SOCIALE Ser ia l#: 4e95243674bbe68b7600da382656fd7b Firma to Da: COGNOME NOME D Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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Osserva il Collegio, ritenendo di condividere e dare continuJta a ta le uata pubblicazione 07,133,2024 orientamento, che, invero, agli effetti dell’individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, è la natura dell’atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell’arbitrato come prevista dalle parti. Ben possono le parti aver previsto, con il compromesso o la clausola compromissoria, un arbitrato irrituale; ma se gli arbitri di fatto hanno poi reso il lodo nelle forme di cui all’art. 816 cod. pr civ., e segg., ossia un lodo rituale, quel lodo è impugnabi esclusivamente ai sensi dell’art. 827 cod. proc. civ. e seg Nell’accertamento della natura del lodo in concreto emesso, un ruolo fondamentale svolge, come si è detto, l’interpretazione della convenzione di arbitrato, dovendosi presumere, in difetto di elementi contrari, che gli arbitri si siano adeguati a quanto previsto dalle part Ma se risulta altrimenti chiaro, dalla procedura seguita e dalla qualificazione espressamente data dagli stessi arbitri, che è stat emesso un lodo rituale o irrituale, ciò è decisivo ai f dell’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, senza che si debba o si possa risalire all’interpretazione della volontà espres dalle parti nella convenzione.
Tale volontà rileva, piuttosto, agli effetti della validità del lodo. In la pronuncia di un lodo rituale, ove sia stato dalle parti previsto u arbitrato irrituale, comporta la nullità del lodo stesso in quant pronunciato “fuori dei limiti della convenzione d’arbitrato” (art.829 cod. proc. civ., comma 1, n. 4), che non consentiva agli arbitri d emettere un lodo rituale.
7.4. Nella specie, è pacifico che gli arbitri avevano emesso due lod rituali (il primo parziale e il secondo definitivo), tali qualificati da stessi, all’esito delle contestazioni sollevate in tal senso nel giu arbitrale; conseguentemente era ammissibile l’impugnazione per nullità proposta davanti alla Corte d’appello, che ha, tuttavia, erroneamente statuito respingendo l’impugnativa dei lodi proposta dall’odierno ricorrente e che va, pertanto, cassata con rinvio, i
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Numer.o di raccoltanprale 6140f2024 conseguenza dell’accoglimento del primo motivo di ricorso n ei Data pubb icazione 07,1312024 termini di cui si è detto, restando assorbito il secondo. Il giudice rinvio provvederà a nuovo esame, facendo applicazione dei principi suesposti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52. Così deciso in Roma, il 12/12/2023.