Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 18394 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 18394 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/07/2025
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 20964/2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
Per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 4946/2024 del TRIBUNALE di SANTA MARIA COGNOME VETERE;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Presidente NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte accolgano il ricorso.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE ha citato RAGIONE_SOCIALE (società di diritto svizzero) innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per sentir dichiarare la risoluzione , ovvero pronunciare l’annullamento, del contratto denominato ‘ distribution agreement ‘ (‘accordo di distri buzione’) sottoscritto in data 19-10-2016, con condanna della convenuta al risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento e comunque alla condotta lesiva del diritto alla salute e contraria a buona fede; in subordine ha chiesto la condanna della convenuta medesima ai danni per abuso di dipendenza economica correlato all’accordo .
Nel giudizio si è costituita la RAGIONE_SOCIALE e ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del tribunale a fronte della competenza arbitrale estera.
Ciò in forza della clausola contrattuale n. 20.12, che ha previsto la devoluzione alla giurisdizione esclusiva arbitrale della ‘International Chamber of Commerce RAGIONE_SOCIALE‘ con sede in Ginevra di qualsiasi controversia comunque nascente dal contratto in questione.
Tale arbitrato -ha soggiunto la convenuta -è stato invero instaurato da essa medesima in data 12-9-2024.
Di conseguenza la COGNOME ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi a questa Corte.
RAGIONE_SOCIALE ha replicato con controricorso.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta.
Le parti hanno presentato memorie.
Ragioni della decisione
– Sono prive di fondamento le eccezioni sollevate dalla resistente a proposito dell’ammissibilità del regolamento di giurisdizione .
II. – Diversamente da quanto eccepito, il ricorso reca, innanzi tutto, l’esposizione sommaria dei fatti in modo tale da consentire alla Corte l’esame del regolamento. Né la decisione delle Sezioni Unite sul regolamento di giurisdizione presuppone l’accertamento della situazione di fatto da parte del giudice di merito, atteso che, ai fini della decisione sulla giurisdizione, l’apprezzamento affidato al giudice, col correlativo potere di qualificazione giuridica, deve essere esercitato in riferimento a elementi dedotti e allegati dalla parte, anche se non ancora effettivamente accertati (v. tra le varie Cass. Sez. U. n. 4894-06).
III. – I rapporti tra il giudice italiano e l’ arbitrato estero o internazionale, dopo la sentenza n. 223 del 2013 della Corte costituzionale, implicano una questione di giurisdizione.
L ‘identificazione dell’arbitrato come internazionale è notoriamente legata a quanto questa Corte ha stabilito con riguardo al sistema delineato dalla l. 4 gennaio 1994, n. 25, che tra le innovazioni più significative aveva introdotto nel codice di rito la fattispecie dell’arbitrato internazionale recependo la definizione dell’istituto data dalla Convenzione di Ginevra del 21 aprile 1961 (resa esecutiva in Italia con l. 10 maggio 1970, n. 418).
Ispirata al modello elaborato dalla Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), detta convenzione ha previsto quale criterio di identificazione della natura internazionale dell’arbitrato quello della residenza o della sede effettiva all’estero di almeno una delle parti alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso, ovvero, in via alternativa, quello fornito dalla previsione che una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce debba essere eseguita all’estero.
Come noto, il d.lgs. n. 40 del 2006 ha interamente sostituito le previsioni (art. 832 e seg. cod. proc. civ.) disciplinanti l’arbitrato internazionale ex lege n. 25 del 1994, sicché oggi l’unica norma pertinente resta, nel codice di rito, quella facente rinvio generale ai regolamenti arbitrali precostituiti.
Nondimeno la definizione di arbitrato internazionale commerciale resta ancorata alla menzionata Convenzione di Ginevra del 1961, tuttora applicabile.
Donde, in presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero o internazionale, l’eccezione di compromesso, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all’arbitrato rituale, è sempre compresa nel novero di quelle di rito, e dà luogo a una questione di giurisdizione.
Ciò rende ammissibile il regolamento preventivo di cui all’art. 41 cod. proc. civ., salvo che il convenuto non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana (cfr. Cass. Sez. U. n. 24153-13, Cass. Sez. U. n. 14649-17).
Avendo la convenuta puntualmente eccepito il difetto di giurisdizione dinanzi al tribunale, il ricorso per regolamento è ammissibile.
IV. – Non rileva, in questa sede, neppure l’ulteriore obiezione della resistente, che cioè l’arbitrato non potrà ragionevolmente mai giungere a un lodo per essere stato il relativo procedimento introdotto da Mendes senza avviare la procedura di mediazione prevista come condizione di procedibilità dalla clausola compromissoria.
Tale clausola, in vero, RAGIONE_SOCIALE ha disconosciuto perché abusivamente , a suo dire, impostale nell’ambito di quelle del contratto indicate in blocco.
Ma si tratta di una questione non suscettibile di incidere sul profilo sotteso dal regolamento di giurisdizione.
All’arbitrato internazionale – che può avere natura esclusivamente rituale – si applicano gli artt. 817 e 819-ter cod. proc. civ.
Ne segue che qualunque decisione in ordine all’invalidità o all’ inefficacia della clausola compromissoria, una volta che il procedimento sia stato instaurato, così come qualunque altra che possa avere rilevanza impeditiva della statuizione sul merito, non può essere rimessa al giudice nazionale (neppure nel contesto o nelle forme del regolamento preventivo di giurisdizione proposto con riguardo al giudizio ordinario successivamente introdotto tra le stesse parti). Lo scrutinio compete unicamente agli arbitri stessi, e la relativa decisione può essere semmai contestata con i rimedi contemplati dalla legge in sede di riconoscimento dei lodi stranieri (cfr. Cass. Sez. U. n. 26600-24, e v. pure Cass. Sez. U n. 15713-22).
– Va affermato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale.
La clausola compromissoria n. 20.12 apposta al contratto inter partes , intestata come ‘Risoluzione delle controversie’, è del seguente tenore: ‘Qualsiasi controversia derivante da o in connessione con il presente Accordo, inclusa qualsiasi questione riguardante la sua esistenza, validità, violazione o risoluzione, sarà risolta esclusivamente e definitivamente secondo le Regole di Conciliazione e Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale in vigore dal 1° gennaio 1998 nella forma allora vigente (‘Regolamento ICC’) da tre arbitri (il ‘Tribunale Arbitrale’) nominati in conformità a detto Regolamento. Qualsiasi lodo emesso dal Tribunale Arbitrale sarà definitivo, vincolante ed esecutivo nei confronti delle Parti. L’arbit rato si svolgerà in ogni momento in lingua inglese, premettendo tuttavia, che i) una Parte possa presentare documenti nella sua lingua originale e tali documenti presentati saranno tradotti in lingua inglese solo se il Tribunale Arbitrale o una Parte lo richiede e ii) che il costo della traduzione di tale documento nella lingua originale sarà a carico esclusivo della Parte che
sottomette tali documenti. Qualsiasi arbitrato relativo a questo Accordo si terrà a Ginevra, Svizzera.’ .
La clausola contempla la devoluzione in arbitrato internazionale di ogni controversia discendente o collegata a quanto convenuto nel l’ Accordo. VI. – La causa instaurata dalla società attrice dinanzi al giudice nazionale
è stata rivolta a pretese direttamente derivanti dal l’Accordo .
Ciò si desume dalle conclusioni rassegnate in citazione:
-‘ In via principale: (i) p revio accertamento dell’inadempimento contrattuale di RAGIONE_SOCIALE e/o della condotta di RAGIONE_SOCIALE lesiva del diritto alla salute della pubblica sicurezza e/o contraria a buona fede e correttezza, dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto in data 19.10.2016 tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e/o comunque annullare e/o dichiarare inefficace detto contratto, nonché, conseguentemente; (ii) condannare RAGIONE_SOCIALE al pagamento dei danni subiti da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a causa di detto inadempimento contrattuale, in una somma pari ad € 3.395.622,00 e/o nella diversa e/o maggiore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, anche all’esito dell’istruttoria, e che possa includere la perdita di margine sul fatturato perso da RAGIONE_SOCIALE alla data del 16 ottobre 2026 a causa dell’inadempimento contrattuale di RAGIONE_SOCIALE e/o comunque della condotta di RAGIONE_SOCIALE lesiva del diritto alla salute e della pubblica sicurezza e/o contraria a buona fede e corre ttezza’.
-‘ In via subordinata: (iii) accertare e dichiarare la sussistenza dello stato di dipendenza economica della RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME dall’inizio del rapporto contrattuale di distribuzione del presente giudizio e fino alla sua risoluzione; (iv) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della RAGIONE_SOCIALE per aver abusato, nel corso dell’intero rapporto contrattuale di distribuzione con RAGIONE_SOCIALE, dello stato di dipendenza economica della
RAGIONE_SOCIALE; (v) p er l’effetto, condannare RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni cagionati alla RAGIONE_SOCIALE, in una somma pari a 3.395.622,00 e/o nella diversa minore e/o maggiore che dovesse essere ritenuta di giustizia, anche all’esito dell’istruttoria, e che possa includere la perdita di margine di fatturato perso da RAGIONE_SOCIALE alla data del 16 ottobre 2026 a causa dell’abuso di dipendenza economica perpetrato da RAGIONE_SOCIALE ai danni di RAGIONE_SOCIALE che ha condotto RAGIONE_SOCIALE a perdere il proprio fatturato, il proprio margine di guadagno, e l’intero mercato.
VII. -Si comprende che sia le domande avanzate in via principale sia le domande svolte in subordine sono state tutte basate sulla ‘responsabilità contrattuale della RAGIONE_SOCIALE quanto agli obblighi assunti con l’accordo di distribuzione contenente la clausola per arbitrato internazionale.
Non è fondato affermare -come fatto da RAGIONE_SOCIALE – che il giudizio da lei introdotto innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere abbia avuto a oggetto illeciti di natura extracontrattuale estranei alla portata della clausola. Lo smentisce il tenore delle domande.
Né può sostenersi che vi sarebbe stata la formulazione di autonome questioni incidenti -come pure è stato eccepito – su diritti indisponibili. Si tratta invece di mere pretese di ordine patrimoniale, tutte implicanti l’accertamento di inadempien ze asseritamente determinative di conseguenze dannose. Inadempienze e conseguenze che identificano la controversia come appunto derivante dal (o connessa al l’ ) accordo stipulato.
Va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano per essere la controversia devoluta in arbitrato internazionale.
La complessità delle questioni agitate in relazione al rapporto intercorso tra le parti induce a compensare le spese processuali.
La Corte, a sezioni unite, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano per essere la controversia devoluta in arbitrato internazionale; compensa per intero le spese processuali.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 15