Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3615 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3615 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20402/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMAINDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, NOME, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 83/2021 depositata il 18/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che
–COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in liquidazione hanno convenuto in giudizio NOME COGNOME accusandolo di avere sottratto, quale collaboratore dello studio contabile COGNOME, ingenti somme dai conti del predetto studio, versandole su conti propri o della RAGIONE_SOCIALE, o anche della stessa RAGIONE_SOCIALE.
Oltre alla restituzione delle somme sottratte gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni, ed in particolare, il COGNOME ha allegato quale danno di aver dovuto, per tale vicenda, interrompere l’attività di commercialista, che invece avrebbe potuto svolgere ancora per diversi anni.
-Il Tribunale di Firenze ha accolto la domanda ed ha condannato NOME COGNOME alla restituzione delle somme sottratte alle società attrici, nonché quelle sottratte al COGNOME, ha altresì condannato i soci di RAGIONE_SOCIALE a restituire, anche essi, le somme sottratte agli attori.
Ha poi condannato tutti i convenuti, ad eccezione del fallimento della RAGIONE_SOCIALE, al risarcimento dei danni in favore di COGNOME.
L’accertamento dell’ammontare delle somme sottratte è stato effettuato tramite una CTU.
-Questa decisione è stata impugnata con distinti atti di appello dai convenuti soccombenti, e la Corte di Appello ha provveduto preliminarmente alla riunione, ed ha, nel merito, confermato la decisione di primo grado.
Ricorre dunque qui il COGNOME con un motivo di censura. Per contro, ha notificato controricorso NOME COGNOME, che ha altresì depositato memoria.
Considerato che
4. -La ratio della decisione impugnata .
I giudici di appello hanno ritenuto provato che il COGNOME si è appropriato di somme del COGNOME, avendo la gestione dei conti dello studio di costui, ed hanno ritenuto insufficiente la difesa del convenuto, il quale avrebbe invece addotto una qualche ed indeterminata autorizzazione dello stesso COGNOME ad operare gli storni di denaro: ritengono i giudici di appello che il COGNOME non ha contestato in modo né sufficiente né convincente l’addebito nei suoi confronti e neanche le prove a sostegno di tale addebito. Soprattutto hanno evidenziato che un sostegno a quanto provato nel giudizio civile è venuto dalle risultanze del processo penale dove il COGNOME è stato condannato per appropriazione indebita, ed altresì dalla difesa dei suoi sodali, gli altri convenuti, che hanno contestato solo l’ammontare del danno ma non di averlo cagionato.
5 . -Il motivo di ricorso .
Il ricorrente contesta questa ratio con un motivo di ricorso che prospetta violazione dell’articolo 2043 c.c.
Egli ribadisce che ogni sua operazione si è svolta per incarico e sotto la direzione del COGNOME, il quale ha però confuso i patrimoni di sue due società usandoli indifferentemente: il ricorrente altro non ha fatto che eseguire disposizioni del titolare dello studio, spostando soldi dall’uno all’altro conto corrente.
Inoltre, la stessa CTU non è stata valutata correttamente, in quanto dalle sue motivazioni risulta chiaramente che solo per due operazioni, di minore importo, non risultavano le causali di versamento a suo favore, mentre tutti gli altri versamenti erano giustificati da una causa.
Dalla CTU non emerge dunque alcun coinvolgimento del ricorrente che invece ha solo trasferito fondi da una società all’altra su disposizione del COGNOME.
Risulta infine provato che alcune somme incassate dal ricorrente sarebbe frutto di compensi per la sua attività all’interno dello studio commerciale.
Il motivo è chiaramente inammissibile.
Non contiene una censura quanto alla erronea interpretazione o applicazione dell’articolo 2043 c.c., ma soltanto una censura alla valutazione delle prove ed all’accertamento dei fatti.
Il ricorrente si duole ossia della erronea valutazione della consulenza tecnica, e della prova documentale, oltre che della circostanza che un determinato fatto (l’avere egli agito per incarico
del COGNOME) è stato erroneamente smentito dai giudici di merito, che avrebbero invece dovuto ammetterlo come vero.
Si tratta quindi della richiesta di valutare diversamente le prove ed i fatti di causa, che qui è inammissibile.
Il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese di lite, nella misura di 5000,00 euro, oltre 200,00 euro per esborsi, oltre spese generali ed accessori.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13.
Roma 29.1.2024
Il Presidente NOME COGNOME