Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36550 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36550 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 315/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME, NOME, NOME, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-controricorrenti e ricorrenti incidentali-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente al ricorso incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 4146/2021 depositata il 08/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 4146 del 2021 della Corte di appello di Roma esponendo, per quanto qui ancora importa, che:
–NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME lo avevano convenuto per ottenere la restituzione di somme di denaro e beni mobili, in uno al risarcimento dei danni, conseguenti ad affermate appropriazioni indebite che il deducente avrebbe posto in essere, quale collaboratore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME loro congiunto, dopo la morte di quest’ultimo;
-il Tribunale aveva accolto la domanda per quanto ritenuto di ragione, con pronuncia parzialmente riformata riducendo il ‘quantum’ dalla Corte territoriale secondo cui:
-in sede penale era stato escluso un proscioglimento nel dichiarare prescritto il contestato reato di cui all’art. 646, cod. pen., e le risultanze della relativa istruttoria erano elementi di prova da vagliare unitamente a quelli emersi in sede civile;
-l’istanza di emissione di un ordine di esibizione a carico del deducente, con riguardo alle dichiarazioni fiscali effettuate negli anni d’interesse, al fine di verificare la compatibilità dei flussi di denaro con i redditi risultanti, era stata rinunciata implicitamente per mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni in prime cure;
-gli estratti conto bancari oggetto dell’ordine di esibizione ulteriore disatteso dal deducente, si erano rivelati comunque irrilevanti atteso che gli eredi NOME non avevano dato prova e neppure allegato quali fossero i mandati professionali conferiti al ‘de cuius’ con riguardo alle cui competenze il deducente si era assunto aver compiuto atti di appropriazione indebita;
-quest’ultima istanza istruttoria si era palesata anche inammissibilmente esplorativa una volta decaduta l’istanza di esibizione delle risultanze reddituali con cui confrontarsi per acquisirne solo eventuali elementi d’incongruità rispetto ai flussi di denaro;
-non solo non erano state indicate quali fossero state le operazioni finanziarie o assicurative i cui proventi avrebbero dovuto essere incassati dall’AVV_NOTAIO, finendo invece nei conti personali del deducente, ma gli stessi eredi avevano prospettato che il rapporto tra il loro dante causa e il convenuto era stato volutamente strutturato dallo stesso legale in termini fiduciari per eludere incompatibilità all’esercizio di determinate attività, con uso anche di altri prestanome;
-l’importo presente sul conto corrente alla data del decesso doveva dunque ritenersi degli eredi, ferma la presunzione di effettuazione d’intesa con l’AVV_NOTAIO per le operazioni con valuta antecedente al decesso sia pur quando bancate dopo;
-della pure pretesa sottrazione di assegni da parte del deducente non vi era stata invece prova;
-l’importo di 30 milioni di vecchie lire relativo ad onorari corrisposti da NOME COGNOME era stato provato fosse tale e dunque proprio degli eredi, laddove non aveva efficacia liberatoria l’affermazione del deducente di averne consegnato metà al cognato dell’AVV_NOTAIO, non legittimato all’incasso, né ostava alla conclusione l’avvenuto pagamento di altri importi ad opera dell’assicurazione coinvolta nella vertenza al diverso AVV_NOTAIO NOME COGNOME che, incaricato di chiudere infine la (stessa) pratica, li aveva in parte trasferiti agli eredi, posto che non poteva escludersi un accordo che avesse compreso diverse debenze, sicché restava dimostrata solo la spettanza restitutoria;
-non era stata al contrario raggiunta la prova di una percezione, da parte del deducente, di onorari spettanti per incarichi conferiti da NOME COGNOME ovvero da non meglio specificati suoi amici;
-parimenti inidonea e generica era stata la risultanza in ordine alla pretesa appropriazione di beni mobili;
resistono con controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno altresì proposto ricorso incidentale formulando tre motivi;
resiste al ricorso incidentale il ricorrente principale;
le parti hanno depositato memorie;
Rilevato che
con l’unico motivo di ricorso principale si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di constatare che i fatti sottesi al giudizio erano stati diversi da quelli presupposti dalla
decisione, e in particolare: non vi era stato alcun accordo in merito a ulteriori onorari rispetto a quelli corrisposti all’AVV_NOTAIO COGNOME che aveva definito la vertenza ripartendo il dovuto con gli eredi, sicché, come emerso anche in sede penale, la somma di 30 milioni di lire corrisposta da COGNOME al deducente non era dovuta ma di ciò avrebbe potuto dolersi solo il primo;
con il primo motivo di ricorso incidentale si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., poiché, contraddittoriamente, la sentenza: da una parte aveva affermato che la decisione de giudice penale non aveva accertato specifiche circostanze, dall’altra aveva accertato l’appropriazione peraltro per somme differenti; in sede penale erano stati accertati l’incasso di un assegno da un broker per 18 milioni di lire, l’esistenza di altri due conti intestati uno a COGNOME e l’altro a lui e la moglie -il secondo aperto dopo il decesso e poi chiuso, con movimentazioni rilevanti, inducendo il relativo giudice ad affermare la sussistenza di sottrazioni per oltre 134 mila euro -una movimentazione per oltre 134 mila euro, sempre successiva al decesso in parola, nonché tutta un’altra serie di operazioni non giustificate da COGNOME, il cui esame era stato omesso senza alcuna motivazione;
con il secondo motivo di tale ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello aveva immotivatamente limitato il suo esame alle movimentazioni degli ultimi due o tre mesi dopo il decesso, e sul solo conto cointestato all’AVV_NOTAIO e a COGNOME, e non sugli altri conti emersi o accesi in nome dello stesso o anche della moglie, apprezzando movimentazioni bancarie ingiustificate per un soggetto senza portafoglio clienti e non iscritto all’RAGIONE_SOCIALE, e per questo oggetto delle ricostruzioni del consulente di parte; parimenti, era stata esclusa la sottrazione degli assegni confermata
invece in sede penale di sommarie informazioni testimoniali dalla vedova COGNOME e non esplicitamente contestata dal convenuto; parimenti, la vedova COGNOME aveva riferito, in sede penale, sia pure senza specificarne al tipologia, la sottrazione dei beni mobili;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 116, cod. proc. civ., 2043, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere irrilevanti le risultanze degli estratti conto, quando il confronto con l’elenco dei clienti dell’AVV_NOTAIO avrebbe potuto in tesi saldarsi con gli indizi rappresentati da movimentazioni incongrue;
Considerato che
il ricorso principale è inammissibile;
si tratta infatti di un’evidente sollecitazione a una rivalutazione delle risultanze istruttorie, estranea alla presente sede di legittimità, atteso che la Corte territoriale, nell’ambito del suo proprio sindacato fattuale, ha osservato che era emerso il mandato conferito dal COGNOME all’AVV_NOTAIO COGNOME, dovendosene plausibilmente desumere che la richiesta di pagamento del suo fiduciario, cui il cliente aveva pacificamente aderito, fosse stata fatta a titolo di riconosciute competenze professionali, senza che il pagamento di altre somme da parte dell’impresa di assicurazione, coinvolta nella transazione che aveva chiuso la controversia, potesse di per sé escludere la suddetta conclusione, potendo ben essere avvenuta in base ad ulteriore accordo;
i motivi di ricorso incidentale, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili;
la Corte territoriale, come visto:
-ha ritenuto rinunciata l’istanza di ordine di esibizione delle dichiarazioni dei redditi di COGNOME, in quanto non
riproposta in sede di precisazione delle conclusioni davanti al Tribunale: statuizione non specificatamente censurata;
-ha quindi dichiarato inammissibilmente esplorativa l’istanza di ordine di esibizione degli estratti conto bancari riferibili a COGNOME, sia per impossibilità del confronto di congruità con i redditi non accertati, sia perché non si erano specificati i variegati mandati professionali in relazione ai cui incassi vi sarebbe stata l’appropriazione indebita;
-tutto ciò tanto più in quanto il rapporto tra COGNOME e l’AVV_NOTAIO COGNOME era stato strutturato da quest’ultimo in termini fiduciari atti a evitare, tramite prestanomi, il palesarsi di incompatibilità con gli affari posti in essere, ad intendere, cioè, che a maggior ragione era necessaria una specificità di allegazioni assertive, del resto plausibilmente formulabili mediante la consultazione dell’archivio clienti (cfr. a pag. 17, riguardo all’incarico ‘COGNOME‘);
in questa cornice ricostruttiva, risultano generiche, nel perimetro dell’ammissibilità dettato dall’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469), le riferite risultanze emergenti dalla statuizione giurisdizionale penale riguardante un non meglio precisato assegno ricevuto da un broker, non meglio specificate movimentazioni o non meglio specificati conti bancari accesi, o di un giroconto tra NOME e la moglie, così come non potenzialmente concludenti le conferme della sottrazione di assegni riferite solo da una delle parti di questo giudizio e indicati come oggetto di una allegazione «generica» (pag. 13 della sentenza) da parte della Corte di appello, al pari di quella concernente i beni mobili affermati come appresi, asserzioni anche in questa sede non meglio circostanziate, senza, pertanto, che neppure si possa ipotizzare un onere di contestazione specifica contrario;
in altri termini, il Collegio di merito, con la sintetizzata e più che decifrabile motivazione, ha imputato agli attori di non aver circostanziato i fatti costitutivi nel modo possibile e tale da non rendere il giudizio civile una indagine non meglio definita alla ricerca di condotte addebitabili come fonte di responsabilità, sicché non vi è alcuna contraddizione tra l’utilizzo di elementi della decisione penale di proscioglimento per prescrizione, senza assoluzioni di merito prevalenti ‘pro reo’ ovvero al contempo senza vincoli di giudicato infatti neppure evocati, e il compiuto nonché differente accertamento autonomo del civile finalizzato alla verifica della più complessiva dimostrazione della correlata responsabilità;
a fronte di ciò, le censure si risolvono nella sollecitazione a un differente apprezzamento delle prove acquisite, tenuto altresì conto del principio per cui sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, sicché risulta insindacabile in sede di legittimità il “peso probatorio” di alcune prove rispetto ad altre, in base al quale il giudice suddetto sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato (Cass., 08/08/2019, n. 21187);
dunque, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga – in maniera concisa ma logicamente adeguata – gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente
esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo svolto (Cass., 29/12/2020, n. 29730);
spese compensate stante la reciproca soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali in solidarietà passiva, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27/11/2023.