Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28431 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28431 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24556/2022 proposto da:
NOME COGNOME, già legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (EMAIL);
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, tutti quali eredi di NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
(EMAIL);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 520/2022 della CORTE D’APPELLO DI LECCE, depositata il 3/5/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/9/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 3/5/2022, la Corte d’appello di Lecce ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME, quale rappresentante dell’ RAGIONE_SOCIALE , per la condanna di NOME COGNOME al risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza del preteso inadempimento, da parte dello COGNOME, degli obblighi assunti nei confronti dell’associazione attrice, nella specie consistito nel negligente adempimento, da parte del commercialista, dell’incarico di tenuta della contabilità dell’associazione, dal quale era derivata l’irrogazione, a carico di quest’ultima, di provvedimenti sanzionatori da parte dell’autorità fiscale;
a fondamento della decisione assunta, il giudice d’appello ha evidenziato come, in conformità a quanto rilevato dal primo giudice sulla base delle risultanze istruttorie acquisite al giudizio, allo COGNOME non fosse stato attribuito alcun incarico di tenuta della contabilità dell’ RAGIONE_SOCIALE , essendosi il COGNOME limitato ad affidare allo COGNOME il solo compito di procedere alle dichiarazioni dei redditi relativi alla diversa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (anch’essa riconducibile allo stesso COGNOME), là dove, rispetto all’ RAGIONE_SOCIALE , allo COGNOME era stato affidato il solo compito di provvedere alla mera apertura della partita Iva, senza attribuzione di alcun ulteriore incarico, con il conseguente accertamento dell’insussistenza di alcun contratto di prestazione professionale tra lo RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Gym idoneo a giustificare la richiesta risarcitoria avanzata dal COGNOME;
avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME, quale rappresentante dell’ RAGIONE_SOCIALE , propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, tutti quali eredi di NOME COGNOME resistono con controricorso;
entrambe le parti costituite hanno depositato memorie;
i controricorrenti hanno depositato memoria di costituzione di nuovo difensore;
considerato che,
con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente esercitato il proprio apprezzamento discrezionale con riguardo alle risultanze della relazione peritale di parte a firma della AVV_NOTAIOoressa NOME Medico, dalla quale era emersa la piena responsabilità dello RAGIONE_SOCIALE in relazione ai fatti contestati dall’autorità fiscale e, dunque, dei danni subiti dall’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denunciati dall’odierno ricorrente;
il motivo è inammissibile;
osserva preliminarmente il Collegio come l’odierno ricorrente si sia limitato ad argomentare le proprie censure muovendo dal riferimento alle norme del codice di procedura penale là dove il ricorso in esame è stato proposto in ambito civilistico, come tale retto da principi e norme diverse da quelle penalistiche, sia sostanziali che processuali;
nella specie, peraltro, il ricorrente discute dei contenuti di una propria consulenza di parte che, in quanto tale costituisce una semplice
allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio (v. ex plurimis , v. Sez. 2, sentenza n. 1614 del 19/01/2022, Rv. 663635 01; v. anche Sez. 6 – 2, ordinanza n. 9483 del 9/04/2021, Rv. 660945 -01);
quanto alla contestata violazione dell’art. 116 c.p.c., osserva il Collegio come, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo ‘ prudente apprezzamento ‘ , pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 – 02);
nella specie, il ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, da parte del giudice a quo , del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di prova legale), – ovvero lungi dall’evidenziare l’omesso esame, da parte del giudice a quo , di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, in termini determinanti, l’esito della scelta decisoria aAVV_NOTAIOata o un vizio costituzionalmente rilevante della motivazione (entro lo schema di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.) -si è limitato a denunciare un (preteso) cattivo
esercizio, da parte della Corte territoriale, del potere di apprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità;
con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, quanto alla mancanza di un valido contratto di prestazione professionale, per avere la Corte territoriale omesso di rilevare come, nel caso di specie, fossero presenti tutti gli elementi istruttori idonei ad attestare l’effettiva assunzione, da parte dello COGNOME, dell’incarico di cura della contabilità dell’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, attraverso la proposizione del motivo in esame, il ricorrente evochi un preteso vizio di motivazione correlandolo all’omesso esame di elementi istruttori, senza tener conto dei limiti posti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. (nella formulazione vigente) alla deduzione di tale vizio in sede di legittimità;
varrà peraltro rilevare la circostanza secondo cui, nel caso di specie, il giudice d’appello ha confermato la sentenza di primo grado sulla base delle medesime considerazioni in fatto, con la conseguente inammissibilità della pretesa evocazione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. per violazione dell’art. 348ter c.p.c.;
in ogni caso, la doglianza deve ritenersi inammissibile nella misura in cui, non solo si astiene dall’argomentare alcunché a proposito del carattere decisivo delle circostanze di fatto deAVV_NOTAIOe in ricorso, ma si spinge a prospettare una rivalutazione nel merito dei fatti di causa e
delle prove, sulla base, ancora una volta, di un ‘ impostazione critica non consentita in sede di legittimità;
sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione