Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 908 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 908 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 6735-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE); – intimata – avverso la sentenza n. 4072/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/08/2019 R.G.N. 5207/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto contributi
R.G.N. 6735/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/12/2025
CC
RILEVATO CHE
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Napoli rigettava l’opposizione proposta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso cartella esattoriale emessa dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e avente ad oggetto contributi dovuti all’ex gestione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in relazione a collaboratori dell’appaltatore RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, i quali svolgevano attività di intrattenimento turistico presso alberghi e resort a Ischia.
La Corte riteneva, alla luce RAGIONE_SOCIALE deposizioni testimoniali, dei verbali ispettivi e dei contratti di collaborazione, che il personale svolgesse non solo mansioni di accoglienza o indirizzamento degli ospiti, ma anche di intrattenimento serale e nelle spiagge.
Avverso la sentenza, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per un motivo.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, mentre è rimasto intimato il concessionario RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RITENUTO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce omesso esame di fatto decisivo, ovvero RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie di causa.
Il motivo è inammissibile.
La Corte d’appello ha valutato, nell’ambito del suo potere di libero apprezzamento ex art.116 c.p.c., il quadro
probatorio acquisito e ha concluso che: alla luce RAGIONE_SOCIALE deposizioni testimoniali, dei verbali ispettivi e dei contratti di collaborazione, il personale svolgeva non solo mansioni di accoglienza o indirizzamento degli ospiti, ma anche di intrattenimento serale e nelle spiagge.
Il motivo non deduce alcun omesso esame di uno specifico fatto storico, bensì si limita a opporre che, diversamente da quanto valutato dalla Corte, né dai verbali ispettivi né dalle prove testimoniali risultava che i collaboratori svolgessero attività d’in trattenimento serale; esclusivamente facevano accoglienza agli ospiti, mentre altre figure professionali avevano il compito, da contratto, di fare gli intrattenitori.
I l motivo nella sostanza critica l’apprezzamento compiuto dal collegio, che non ha omesso in realtà alcun fatto decisivo -non allegato nel motivo -ma ha solo valutato il panorama istruttorio in senso contrario a quello inteso dalla ricorrente.
Va richiamato il principio per cui ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile ai sensi del novellato art.360, co.1, n.5 c.p.c. (Cass. S.U. 20867/20). Ma, come già detto, il motivo non rispetta i requisiti del n.5 dell’art.360 c.p.c.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese verso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, mentre nulla si deve pronunciare nel rapporto con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE rimasta intimata.
i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attes a l’inammissibilità del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.