Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17504 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17504 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
Ordinanza
sul ricorso n. 25232/2019 proposto da:
NOME , difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME , difeso da ll’ avvocato NOME COGNOME, domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME ;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 828/2019 del 17/05/2019.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME conviene dinanzi al Tribunale di Asti NOME AVV_NOTAIO COGNOME per l’accertamento della proprietà del l’intero sottotetto di un fabbricato e della comproprietà di un cortile in forza degli atti di provenienza, in subordine in forza di usucapione. Il Tribunale rigetta le domande. La Corte di appello conferma il rigetto.
Ricorre in cassazione l’attrice con dodici motivi, illustrati da memoria. Resiste il convenuto con controricorso.
Ragioni della decisione
– Il primo motivo (p. 10) denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 281 sexies c.p.c., dell’art. 35 disp. att. c.p.c., dell’art. 161 c.p.c. perché la Corte di appello non ha rilevato ex officio che nel verbale non vi è indicazione della lettura in udienza della sentenza, mentre in sentenza vi è tale indicazione.
Il secondo motivo (p. 12) denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c. poiché la Corte di appello ha dichiarato ammissibili in appello domande ed eccezioni nuove formulate dal convenuto appellato.
Il terzo motivo (p. 13) denuncia la violazione dell’art. 255 c.p.c. per l’illegittima dichiarazione di decadenza dalla prova testimoniale in primo grado, poiché la teste ha attestato attraverso certificato medico un impedimento legittimo alla comparizione all’udienza del 15/6/2017.
I primi tre motivi denunciano la violazione di norme processuali e sono infondati.
Il primo motivo è rigettato, poiché la nullità della sentenza non è stata fatta valere ex art. 161 co. 1 c.p.c. come motivo di appello.
Il secondo motivo è rigettato, poiché l’appellato si è semplicemente difeso contro i motivi di appello e non ha esercitato lo ius novorum ex art. 345 c.p.c.
Il terzo motivo è inammissibile già per difetto di specificità, perché non è sufficiente l’asserzione che la teste ha «addotto legittimo impedimento alla mancata comparizione facendo pervenire certificato medico prodotto in atti», non risultando che la questione sia stata sollevata con specifico motivo di appello.
– Il quarto motivo (p. 14) denuncia la violazione degli artt. 2650, 1362 ss., 2700, 2722, 1175 c.c. occorsa nell’interpretazione degli atti di provenienza, per avere la Corte di appello escluso la proprietà in capo all’attrice del sottotetto del fabbricato ed aver rigettato la domanda di comproprietà sul cortile del fabbricato, violando il principio di continuità delle trascrizioni,
la buona fede, il dettato letterale degli atti pubblici, utilizzando quale criterio ermeneutico un percorso interpretativo-integrativo.
Il quinto motivo (p. 18) denuncia la violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per la contraddittorietà della motivazione: (a) sul rigetto della domanda di comproprietà del cortile; (b) sul rigetto della domanda di proprietà esclusiva dell’intero sottotetto del fabbricato.
Il sesto motivo (p. 20) denuncia la violazione dell’art. 1140 c.c. per l’omesso esame di una dichiarazione confessoria resa dal convenuto in comparsa di risposta, ove egli afferma il possesso ultratrentennale del sottotetto da parte dell’attrice, nonché per l’omessa considerazione dei fatti del libero accesso, del pacifico ed esclusivo utilizzo e possesso ultratrentennale del sottotetto sempre da parte dell’attrice (o di altri per essa), come provato anche documentalmente.
Il settimo motivo (p. 22) denuncia la violazione degli artt. 1140 e 1159 c.c., poiché la Corte di appello ha accertato il difetto dei presupposti per l’usucapione abbreviata del sottotetto.
L’ottavo motivo (p. 23) denuncia la violazione degli artt. 1140, 843 e 1158 c.c., poiché la Corte di appello ha accertato il difetto dei presupposti per l’usucapione ventennale del sottotetto.
Il nono motivo (p. 25) denuncia la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., poiché la Corte di appello ha mancato di porre a fondamento della propria decisione anche i fatti relativi al possesso del sottotetto uti dominus da parte dell ‘ attrice, né quelli relativi alla comproprietà e al possesso del cortile da parte della medesima, i quali non sono stati specificatamente contestati dalla controparte.
Il decimo motivo (p. 25) denuncia la violazione degli artt. 116 e 246 c.p.c. per non avere la Corte di appello dichiarato inammissibile la prova per testi dedotta dal convenuto e comunque per non aver valutato le testimonianze come inattendibili.
L’undicesimo motivo (p. 28) denuncia la violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c., 183 co. 6, n. 3, 112, 115 e 161 c.p.c. perché sono state dichiarate inammissibili le prove e i documenti ritualmente dedotti e prodotti dall’attrice con la memoria ex 183 co. 6 n. 3 c.p.c. a controprova di quanto dedotto e articolato dal convenuto con la memoria ex 183 co. 6 n. 2 c.p.c.
-I motivi dal quarto all’undicesimo sono da esaminare contestualmente.
Ciascun motivo è da disattendere.
Pur nella varietà dei profili che tali motivi assumono ad oggetto di critica, essi sono caratterizzati da una identica impostazione erronea. La parte ricorrente prospetta come questioni di diritto censure mosse in realtà alla ricostruzione istruttoria della situazione di fatto rilevante.
Dinanzi a tali censure, il compito di questa Corte è di verificare che il giudice di merito abbia manifestato di aver fatto buon governo del proprio potere di apprezzamento. Nel caso di specie, ciò è accaduto attraverso una motivazione che si è distesa nell’arco di ventiquattro pagine, analitica ed esaustiva. Infatti, il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento in una motivazione effettiva, risoluta e coerente (che rispetti quindi i canoni dettati da Cass. SU 8053/2014). In obbedienza al canone di proporzionalità di una motivazione necessaria, idonea allo scopo e adeguata egli non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio, né a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante. Sarebbe superfluo ricordare che l’esito positivo della verifica compiuta dalla Corte di cassazione non implica logicamente che essa faccia proprio tale apprezzamento: esso è e rimane il prudente apprezzamento proprio del giudice di merito (cfr. art. 116 co. 1 c.p.c.).
Alle considerazioni svolte nel capoverso precedente a fondamento del rigetto di ciascun motivo dal quarto all’undicesimo, si aggiungono osservazioni specificamente rivolte a taluni di questi motivi.
Il quinto motivo si sottrae alla censura di nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e i vizi di motivazione (sotto il profilo della illogicità e contraddittorietà, per espressa scelta del legislatore (non sono più denunziabili in sede di legittimità: cfr. art. 360 comma 1 n. 5 cpc).
Il sesto motivo è anche inammissibile ex art. 348-ter co. 5 c.p.c (trattandosi di cd. doppia conforme ).
Il settimo motivo censura l’apprezzamento in fatto sulla mancanza di prova della buona fede (v. pag. 17 sentenza).
Il nono motivo non si confronta con la sentenza che a pag. 20 dà atto invece della rilevata contestazione da parte del COGNOME ‘ delle domande e delle allegazioni di controparte, predisponendo anche specifici capitoli di prova e documenti e provvedendo a produrre documenti ‘
Il decimo motivo ascrive erroneamente all’art. 246 c.p.c. il significato di escludere la testimonianza di ogni terzo che abbia un qualsivoglia interesse nella materia del contendere ; quand’anche l’interpretazione dell’art. 246 c.p.c. fosse stata corretta, la struttura del motivo non consente a questa Corte di verificare il rispetto dei requisiti concretizzati da Cass. SU 9456/2023 per la rilevabilità del vizio.
L’undicesimo motivo non specifica puntualmente quali prove e documenti dedotti con la memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. siano stati dichiarati inammissibili, né la loro specifica rilevanza per la critica della motivazione adottata dalla Corte di appello.
4. – Il dodicesimo motivo denuncia la violazione degli artt. 91, 92, 96 c.p.c. per la condanna dell’attrice a rimborsare le spese processuali al convenuto, senza tenere conto del rigetto di tutte le numerose e diverse
eccezioni preliminari formulate da quest’ultimo in relazione all’ammissibilità dell’appello.
Il dodicesimo motivo è rigettato, poiché la Corte di appello ha applicato il principio della soccombenza.
-È inammissibile ex art. 372 c.p.c. il documento nuovo (vendita ad opera del convenuto, successiva al grado di appello), depositato dalla ricorrente insieme con la memoria in prossimità dell’udienza .
– Il ricorso è rigettato con addebito di ulteriori spese secondo soccombenza che si liquidano in dispositivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 4.000 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso a Roma il 19/4/2024.