Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23019 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23019 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21389-2021 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE ora RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 200/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/01/2021 R.G.N. 1312/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE
R.G.N. 21389/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 06/05/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del giudice di prime cure, ha accertato l’inadempimento degli obblighi di formazione tipici del contratto di apprendistato professionalizzante di cui a ll’art. 49 del d.lgs. n. 276 del 2003, con conseguente costituzione, tra NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ab origine (ossia sin 19.3.2007) e inquadramento nel II livello del CCNL settore Metalmeccanici, e condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto ai sensi dell’art. 18 legge n. 300 del 1970 (nel testo precedente la novella del 2012); la Corte ha, infine, dichiarato inammissibile, in quanto nuova, la domanda del lavoratore di condanna al pagamento di tutte le retribuzioni dalla data di messa in mora (24.6.2009) alla momento della effettiva reintegrazione.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso il lavoratore con un motivo; la società ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale fondato su due motivi, illustrati da memoria.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONE DELLA DECISIONE
Con il primo e unico motivo di ricorso principale il lavoratore denunzia violazione e falsa applicazione dell’art.437 c.p.c. avendo, la Corte territoriale, trascurato che la domanda contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio doveva, nella sostanza, ritenersi equivalente alla richiesta di
condanna al pagamento di tutte le retribuzioni non percepite dalla data del licenziamento sino alla effettiva reintegra.
Con il primo motivo del ricorso incidentale la società denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c. avendo, la Corte territoriale, applicato l’art. 18 della legge n. 300 del 1970 in assenza, nel ricorso di primo grado, di una apposita domanda giudiziale di declaratoria di illegittimità del recesso e di esplicita richiesta di reintegrazione e di condanna al pagamento dell’indennità risarcitoria.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale la società denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c., 118 disp.att.c.p.c. contenendo, la sentenza impugnata, una insanabile contraddittorietà e illogicità nella misura in cui, da una parte, condanna la socie tà al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto ex art. 18 della legge n. 300 del 1970 e, dall’altra, dichiara inammissibile la domanda del lavoratore (formulata solamente in appello) del pagamento delle retribuzioni non percepite dalla data di instaurazione del contratto di apprendistato fino alla effettiva reintegrazione.
Va rigettato il ricorso principale e accolto il ricorso incidentali nei termini che seguono: i ricorsi vanno trattati congiuntamente in quanto attengono tutti alle domande proposte dal lavoratore nel ricorso introduttivo del giudizio.
Va premesso che, secondo orientamento consolidato di questa Corte, in tema di contratto di apprendistato, l’inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall’inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l’inadempimento abbia un’obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una
attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell’inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza (Cass. 1324/2015; Cass. 16595/2020; Cass. n. 21294/2023).
Dalla regola generale di effettività e corrispettività delle prestazioni nel rapporto di lavoro deriva, altresì, che, al di fuori di espresse deroghe legali o contrattuali, la retribuzione spetta soltanto se la prestazione di lavoro viene eseguita, salvo che il datore di lavoro versi in una situazione di “mora accipiendi” nei confronti del dipendente.
Ebbene, dovendo, questa Corte, procedere all’esame diretto degli atti per acquisire tutti gli elementi utili a rendere la pronuncia richiesta, va rilevato che la lettura integrale del ricorso introduttivo del giudizio dimostra chiaramente che il petitum era il seguente: declaratoria di nullità del contratto di apprendistato professionalizzante (fondato sulla causa petendi del grave inadempimento agli obblighi di formazione) e ripristino di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (in specie, pagg. 4 e 5); con riguardo alle retribuzioni, il lavoratore ha chiesto (lett. h delle conclusioni) le ‘differenze retributive’ tra quanto percepito in forza del contratto di apprendistato e quanto doveva percepire quale lavoratore subordinato inquadrato in base alle mansioni effettivamente svolte e con l’osservanza di un orario ordinario (oltre a prestazioni in orario eccedente l’ord inario; pag. 8 e ss., ove si rinvia espressamente ai conteggi depositati).
Non risulta, dunque, proposta alcuna domanda di pagamento della retribuzione per il periodo successivo all’estinzione del rapporto di lavoro, limitandosi, in maniera del tutto chiara, il lavoratore a chiedere il differenziale tra il trattamento economico ricevuto e quello spettante in base al livello preteso, ed avendo allegato (al ricorso introduttivo del giudizio) esclusivamente dei conteggi che si arrestano al periodo aprile 2009; non può, inoltre, ritenersi proposta alcuna domanda a titolo di risarcimento del danno (non emergendo, dal ricorso introduttivo del giudizio, alcuna domanda avanzata ai sensi, ad esempio, dell’art. 1218 c.c. o dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 o dell’art., 8 della legge n. 604 del 1966) né domanda di illegittimità della comunicazione di risoluzione del rapporto (comunicazione del 30.4.2009), limitandosi, il lavoratore, a dedurre, nella parte in fatto dell’atto introduttivo del giudizio, di aver impugnato il recesso con atto del 24.6.2009 (punti 26 e 27 della parte in fatto del ricorso introduttivo, trascritto in ricorso, senza che segua alcuno sviluppo o argomentazione giuridica nella parte in diritto).
In conclusione, la Corte accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara nulla la sentenza della Corte territoriale con riguardo alla condanna della società al pagamento di cinque mensilità dell’ultima retr ibuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione e al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali (punto 3 del dispositivo della sentenza impugnata); rigetta il ricorso principale. Le spese di lite seguono il criterio della s occombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.
9. Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara nulla la sentenza della Corte territoriale con riguardo alla condanna della società al pagamento di cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione e al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali (punto 3 del dispositivo della sentenza impugnata); rigetta il ricorso principale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente pri ncipale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio