Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 6008 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 6008 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 3842-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi da sé stessi;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 67/2019 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 15/07/2019 R.G.N. 143/2018;
Oggetto
R.G.N.3842/2020
COGNOME.
Rep.
Ud 13/01/2026
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
L’impugnata sentenza ha confermato l’accoglimento dell’opposizione ad avviso di addebito proposta da COGNOME NOME ed NOME, soci e legali rappresentanti dell’omonimo studio legale associato, volta a denegare la pretesa contributiva per agevolazioni di cui all’art. 1 co . 118 L. 190/2014, disconosciute da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con riferimento all’assunzione a tempo indeterminato di una dipendente che nei sei mesi antecedenti risultava occupata presso altro studio con contratto di apprendistato.
Hanno ritenuto i giudici di merito, nei due gradi, che la condizione dell’apprendista al termine del periodo di formazione sia assimilabile a quella del lavoratore a tempo determinato, essendo esposto il lavoratore al rischio di recesso con la sola dichiarazione datoriale, in mancanza del quale il rapporto prosegue a tempo indeterminato; in presenza di una struttura bifasica del contratto, ove in una prima fase si inserisce una causa mista ed in una seconda, eventuale, la stabilità è condizionata al mancato recesso ex art. 2118 c.c., non sarebbe ravvisabile un’ipotesi di esclusione dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali come prevista nel caso di nuove assunzioni di lavoratori occupati a tempo indeterminato nel semestre antecedente.
Nel ricorso per cassazione, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione dell’art. 1 co.118 L. 190/2014 perché, in linea con la finalità di garantire occupazione stabile, non rientrano nel beneficio invocato i lavoratori già occupati a tempo indeterminato.
A sostegno dell’avversa tesi, il controricorrente rammenta nelle memorie illustrative una precedente pronuncia a sé favorevole.
La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 13 gennaio 2026.
Considerato che
La Corte ritiene opportuna una preliminare riflessione sul tema della natura giuridica del contratto di apprendistato in caso di recesso datoriale al termine del periodo di formazione e sulla effettività della stabilità del rapporto che, per il controricorrente, renderebbe ammissibile la fruizione della agevolazione contributiva per la nuova assunzione, in forza di un’interpretazione logica e teleologica della normativa in esame.
La questione coinvolge le condizioni di esclusione previste dall’art. 1 comma 118 L. 190/2014 ed assume rilievo nomofilattico meritevole di un confronto in discussione orale fra le parti, ex art. 375 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, ritenuta la insussistenza dei presupposti per la trattazione in camera di consiglio, rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza.
Così deciso nella Adunanza camerale del 13 gennaio 2026.
La Presidente
NOME COGNOME