Il tema del riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata durante il periodo di apprendistato rappresenta un punto cruciale nel diritto del lavoro moderno. Spesso ci si chiede se gli anni trascorsi in formazione debbano essere conteggiati ai fini degli scatti salariali una volta che il rapporto viene stabilizzato. La questione tocca la validità delle clausole dei contratti collettivi che tentano di limitare questo diritto.
Il caso: anzianità e formazione
La vicenda trae origine dal ricorso di alcuni lavoratori contro una nota società di trasporti. I dipendenti lamentavano il mancato computo del periodo di apprendistato nel calcolo degli aumenti periodici di anzianità. Il contratto collettivo di settore e alcuni accordi sindacali prevedevano infatti l’esclusione di tale periodo, o una sua valutazione solo parziale. I giudici di merito hanno però ritenuto tali clausole nulle, poiché in contrasto con norme di legge inderogabili.
La validità delle clausole collettive
Secondo l’orientamento consolidato, la legge stabilisce che il periodo di apprendistato deve essere considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio qualora il rapporto prosegua come ordinario contratto di lavoro. Questa disposizione ha carattere imperativo. Ciò significa che la contrattazione collettiva non può disporre diversamente, né può modulare al ribasso il riconoscimento di questo periodo, a meno che non vi siano specifiche deroghe legislative non presenti nel caso di specie.
Apprendistato e scatti salariali
Il cuore della decisione risiede nella natura stessa del contratto di apprendistato. Sebbene sia un contratto a contenuto formativo, esso costituisce a tutti gli effetti un rapporto di lavoro subordinato. Negare il computo dell’anzianità significherebbe creare una disparità di trattamento non giustificata, in violazione anche dei principi sovranazionali sulla parità di trattamento nelle condizioni di lavoro.
La decisione della Cassazione
Nel caso analizzato, la Suprema Corte non è entrata nel merito della questione con una sentenza definitiva di accoglimento o rigetto. La società ricorrente ha infatti presentato una formale rinuncia al ricorso, accettata dai lavoratori controricorrenti. Questo atto ha determinato l’estinzione del giudizio, lasciando ferma la decisione della Corte d’Appello che aveva dato ragione ai lavoratori.
Le motivazioni
Le motivazioni che avevano spinto i giudici di merito a tutelare i lavoratori si fondano sulla vigenza dell’articolo 19 della Legge 25/1955. Tale norma non è stata abrogata dalle riforme successive per quanto concerne il riconoscimento dell’anzianità. Inoltre, l’interpretazione deve essere conforme alla Direttiva UE 2000/78, che vieta discriminazioni indirette, incluse quelle che potrebbero derivare da un trattamento deteriore riservato ai lavoratori più giovani o in formazione.
Le conclusioni
Il riconoscimento integrale dell’anzianità per il periodo di apprendistato è un principio di garanzia per la carriera del lavoratore. Anche se il giudizio in Cassazione si è concluso per estinzione, resta forte il segnale della giurisprudenza di merito sulla nullità di accordi sindacali limitativi. Le aziende devono prestare massima attenzione alla corretta gestione dei passaggi di qualifica per evitare ricalcoli retributivi retroattivi.
Il periodo di apprendistato è utile per gli scatti di anzianità?
Sì, la legge prevede che il periodo di apprendistato debba essere interamente computato ai fini dell’anzianità di servizio se il rapporto di lavoro prosegue dopo la formazione.
Il contratto collettivo può escludere l’apprendistato dal calcolo dell’anzianità?
No, le clausole dei contratti collettivi che escludono il computo dell’apprendistato sono considerate nulle perché contrastano con norme imperative di legge.
Cosa accade se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
Se la rinuncia è accettata dalle altre parti, il processo si estingue e la sentenza emessa nel grado precedente diventa definitiva.