Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33913 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33913 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 5016-2024 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
REGIONE CAMPANIA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 7839/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 25/07/2023 R.G.N. 20463/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Oggetto
IMPROCEDIBILITA’
APPELLO
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
Cron. Rep. Ud 02/10/2025 CC
NOME COGNOME conveniva in giudizio, dinanzi al giudice di pace, la Regione Campania, per ottenere il pagamento della somma di euro 500,00, dovuta per il mese di giugno 2009 a titolo di borsa formativa mensile, in forza della partecipazione al progetto RAGIONE_SOCIALE), finalizzato alla realizzazione di work experience per soggetti appartenenti a categorie con difficoltà di inserimento o permanenza nel mercato del lavoro. In subordine, proponeva domanda di arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c..
Con la sentenza n. 333/18 pubblicata in data 05.01.2018, il Giudice di Pace di Napoli accoglieva la domanda e condannava la Regione Campania al pagamento, in favore dell’istante, dell’importo richiesto, oltre interessi e spese del giudizio.
Avverso tale decisione proponeva appello la Regione Campania eccependo come primo motivo la intervenuta prescrizione quinquennale.
Si costituiva NOME COGNOME eccependo la decadenza dall’impugnazione della Regione Campania, per avere la stessa proposto appello il 4/7/2018 e, quindi, oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza avvenuta il 24/4/2018.
Il Tribunale di Napoli accoglieva l’appello, nulla disponendo circa l’eccezione di decadenza sollevata dal controricorrente.
Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione il COGNOME, riproponendo in un unico motivo la doglianza di natura processuale (appello proposto oltre i 30 giorni dalla notificazione della sentenza).
La Regione Campania rimaneva intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia , in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione o la falsa applicazione degli artt. 325, 326, 327, 339 c.p.c. (appello proposto oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza).
Il ricorso è fondato.
Dagli atti, specificamente indicati nel motivo e debitamente prodotti, risulta che la sentenza è stata notificata al procuratore costituito nel giudizio di primo grado il 24 aprile 2018 e che il gravame è stato notificato in data 4 luglio 2018 e, quindi, oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza.
In conclusione, il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata, senza rinvio come prescritto dall’art. 382, comma 3 c.p.c., perché la tardività dell’appello, erroneamente non rilevata dal Tribunale, è ostativa alla prosecuzione del processo.
Le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico della Regione Campania nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese del giudizio di appello, che liquida in € 300,00 per competenze professionali, nonché del presente giudizio di cassazione, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 400,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro della Corte Suprema di cassazione, del 2 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME