SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 358 2026 – N. R.G. 00000043 2025 DEPOSITO MINUTA 26 03 2026 PUBBLICAZIONE 26 03 2026
CORTE D’APPELLO DI SALERNO II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d’Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Consigliere rel./est.
ha pronunciato all’udienza del 26 marzo 2026, ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 43/2025 del RAGIONE_SOCIALE
TRA
, nata a Casoria il DATA_NASCITA, residente in Caserta, alla INDIRIZZO, cod. fisc. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all’atto di appello, dall’AVV_NOTAIO, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in San Nicola La Strada, alla INDIRIZZO, INDIRIZZO; CRAGIONE_SOCIALE.
appellante
E
, nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione, dall’AVV_NOTAIO, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Caserta, alla INDIRIZZO; C.F.
appellato
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3006/2024 DEL TRIBUNALE DI SALERNO -OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
per l’ appellante (come da atto di appello) -‘ – riformare e/o annullare la sentenza n. 3006/2024, recante RG. NUMERO_DOCUMENTO, emessa dal Tribunale di Salerno … in data 07.06.2024, pubblicata in data 07.06.2024 e non notificata, accogliendo i motivi di appello e per l’effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 465/2021 (NUMERO_DOCUMENTO), reso dal Tribunale di Salerno in data 10/03/2021; – rigettare conseguentemente le domande ed eccezioni formulate e dedotte nel giudizio di primo grado dall’odierno appellato, per tutto quanto sopra esposto; per l’effetto condannare l’appellato al pagamento delle spese di lite, diritti, onorari per entrambi gradi di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ‘;
per l’ appellato (come da memoria di costituzione) -‘ 1. in via preliminare, in accoglimento delle plurime eccezioni preliminari e/o di ufficio, dichiarare inammissibile l’atto di appello proposto da e confermare la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3006/2024 pubblicata il 07/06/2025 relativa al giudizio di opposizione, con conseguente conferma dell’ivi opposto decreto ingiuntivo n. NUMERO_DOCUMENTO – NUMERO_DOCUMENTO n. NUMERO_DOCUMENTO; 2. nel merito, rigettare l’appello poiché comunque palesemente infondato in fatto e diritto; 3. condannare parte appellante alle spese e competenze oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% del presente gravame, anche per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. rilevabile anche di ufficio, alla luce delle irrilevanti e pretestuose doglianze e difese formulate, con attribuzione al procuratore costituito … che se ne dichiara anticipatario ‘ .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3006/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti di , ex art. 645 c.p.c., con atto di citazione notificato il 12 aprile 2021, così provvedeva: 1) rigettava l’opposizione proposta dalla in proprio e quale legale rappresentante della cooperativa ‘, avverso il decreto ingiuntivo n. 465/2021, emesso su ricorso spiegato dal nei soli confronti di quest’ultima per ottenere il pagamento della somma di euro 18.000,00, quale residuo corrispettivo dovutogli in forza di un contratto di consulenza medico-neurologica, oltre interessi al tasso legale dalla scadenza concordata e spese del procedimento monitorio; 2) condannava la e la cooperativa ‘ alla refusione delle spese di lite.
Nel proporre appello avverso la predetta sentenza con atto di citazione notificato il 5 gennaio 2025, la assumeva che , al momento dell’introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non ricopriva più la carica di amministratrice della cooperativa , sicché , essendo stata indotta dal suo
precedente difensore a sottoscrivere la procura alle liti in luogo del legale rappresentante e non essendosi il giudice di primo grado avveduto di tale vizio processuale in violazione dell’art. 182 c.p.c. , non poteva rispondere delle conseguenze pregiudizievoli della lite. inosservanza , comma 1, c.p.c., del difetto di procura alle , allegazione di circostanze e della produzione di documenti nuovi, della violazione che costituivano la alla refusione delle spese
La causa, di natura strettamente documentale, RAGIONE_SOCIALE artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 15 dicembre 2025, il eccepiva, in via pregiudiziale, l ‘inammissibilità dell’appello in ragione dell’ del termine perentorio stabilito dall’art. 325 liti, dell’omessa notifica alla cooperativa ‘ dell’ dell’art. 342, comma 1, c.p.c. e della mancata impugnazione dei capi premessa logica della statuizione di condanna della processuali, contestando, in ogni caso, nel merito, la fondatezza del gravame. è stata decisa all’odierna udienza ai sensi
L’ appello è manifestamente inammissibile per tardiva proposizione.
Ed invero, ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 325, comma 1, e 326, comma 1, c.p.c., il termine perentorio per proporre l’appello è di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, che deve essere effettuata nei confronti del procuratore della controparte costituito nel primo grado del giudizio, a norma RAGIONE_SOCIALE artt. 170, comma 1, e 285 c.p.c..
I n seguito all’introduzione del domicilio digitale, previsto dall’ art. 16 sexies decreto legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 221/2012, come rivisitato dal decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 114/2014, la notificazione al difensore è validamente eseguita presso l’ indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall’ albo professionale di appartenenza, anche ai fini della decorrenza del termine breve stabilito dall’art. 325, comma 1, c.p.c. , per essere corrispondente a quello compreso nel pubblico elenco previsto dall’ art. 6 bis d.lgs. n. 82/2005, atteso che, ai sensi di tale disposizione normativa, il difensore è tenuto a darne comunicazione al proprio Ordine e quest’ ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri Ini Pec, sia nel Reginde di cui al l’art. 7 D.M. Giustizia n. 44/2011 (cfr., ex ceteris , Cass. ord. 25 maggio 2018, n. 13224; Cass., Sez. Un., 28 settembre 2018, n. 23620).
Ai sensi dell’art. 3 bis , comma 3, legge n. 53/1994, la notifica con modalità telematica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall ‘art. 6, comma 1, D.P.R. n. 68/2005 e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dal successivo comma 2, fermo restando quanto stabilito dall’ art. 147, commi 2 e 3, c.p.c..
Nella fattispecie de qua agitur , il , mediante posta elettronica certificata, a norma del richiamato art. 3 bis legge n. 53/1994, ha regolarmente notificato la sentenza n. 3006/2024 del Tribunale di Salerno alla Rocco presso il domicilio digitale dell’AVV_NOTAIO, suo procuratore costituito nel primo grado del giudizio, in data 12 giugno 2024, come comprovato dal deposito delle ricevute di accettazione e di consegna in formato ’eml’, con la conseguenza che la parte soccombente avrebbe dovuto notificare l’atto di appello, al fine di garantirne la tempestività, entro il termine perentorio del 12 luglio 2024. In realtà, la per il tramite di altro difensore, AVV_NOTAIO , ha notificato l’atto di appello, ex art. 3 bis legge n. 53/1994, soltanto in data 5 gennaio 2025 e, dunque, entro il termine dei sei mesi (e trentuno giorni, per effetto della sospensione di diritto del suo decorso) dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 7 giugno 2024, come sarebbe stato possibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 327, comma 1, c.p.c. e 1 legge n. 742/1969, se la notificazione della pronuncia in oggetto non fosse stata effettuata presso il suo procuratore costituito dinnanzi al Tribunale di Salerno, in tal modo incorrendo nella sanzione dell’inammissibilità del gravame per tardiva proposizione.
L’inammissibilità dell’appello ne comporta la reiezione per ragioni di carattere processuale e ne preclude qualsiasi disamina nel merito.
Ed invero, qualora il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un suo capo o un motivo di impugnazione, in tal modo privandosi della potestas iudicandi , li abbia comunque esaminati nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi del tutto ininfluenti ai fini della decisione e, come tali, prive di effetti giuridici, con la conseguenza che la parte soccombente non ha l’onere, né l’interesse ad impu gnarle, essendo, invece, tenuta a censurare soltanto la dichiarazione di inammissibilità, per costituire quest’ultima la vera ragione della pronuncia (cfr., ex plurimis , Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2007, n. 3840; Cass. ord. 19 settembre 2022, n. 27388; Cass. 18 aprile 2025, n. 10240).
L’inammissibilità dell’impugnazione, concretandosi in un’ipotesi di soccombenza connessa a motivi di carattere processuale (cfr. Cass. 9 agosto 1996, n. 7389; Cass. 8 settembre 1999, n. 9512; Cass. 7 agosto 2001, n. 10911), induce a porre a carico della ai sensi dell’art. 91, comma 1, c.p.c., le spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.0 00,00, in ragione dell’entità del credito precettato, ai sensi dell’art. 17 c.p.c., ed in rapporto all’attività difensiva espletata dal , in euro 3.000,00 per compenso, di cui euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, oltre
rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma RAGIONE_SOCIALE artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 del punto 12 dell’allegata tabella, con refusione in favore dell’AVV_NOTAIO COGNOME, quale procuratore distrattario dell’appellato, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
Non è meritevole di accoglimento, invece, la domanda spiegata dal ai sensi dell ‘art. 96 c.p.c., atteso che l’intempestiva proposizione dell’appello da parte della al cui accertamento si è arrestata la valutazione di questa Corte, non costituisce espressione di mala fede o colpa grave nell’esercizio del diritto di impugnazione, traducendosi, piuttosto, in un errore processuale commesso dalla parte soccombente in pregiudizio delle sue stesse ragioni.
Deve darsi atto, infine, che la declaratoria di inammissibilità dell’ impugnazione integra, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell’appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l’iscrizione a RAGIONE_SOCIALE del giudizio, se dovuto (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull’impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 3006/2024 del Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 5 gennaio 2025, così provvede:
dichiara inammissibile l’appello;
condanna alla refusione, in favore d ell’AVV_NOTAIO, quale procuratore distrattario di , ex art. 93, comma 1, c.p.c., delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma RAGIONE_SOCIALE artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 AVV_NOTAIO del punto 12 dell’allegata tabella ;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del disposto dell’art. 13, comma 1 quater , D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2026.
Il Consigliere estensore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME