SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 4823 2025 – N. R.G. 00004832 2022 DEPOSITO MINUTA 13 08 2025 PUBBLICAZIONE 14 08 2025
P.
P.
) e
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
LA CORTE D’APPELLO DI ROMA RAGIONE_SOCIALE
così composta:
dr. NOME COGNOME presidente relatore
dr. NOME COGNOME
dr. NOME COGNOME consigliere consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d’appello iscritta al numero 4832 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2022, posta in decisione all’udienza del giorno 10.02.2025 e vertente
TRA
(C.F.:
), con l’Avvocatura dello Stato
PARTE APPELLANTE
E
P.IVA
), incorporante
P.
l’avvocato NOME COGNOME
E
NOME COGNOME
(C.F.
E
(C.F.
), con gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME PARTE APPELLATA P.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2305/2022 del Tribunale di Roma. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell’impresa .
FATTO E DIRITTO
§ 1. -La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
P.
(C.F. e P.I.
(C.F.:
–
P.
con
PARTE APPELLATA
), con
l’avvocato
PARTE APPELLATA
« Con atto di citazione ritualmente notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e a (già ) il e la RAGIONE_SOCIALE (già giusta verbale di trasformazione societaria in data 10/10/2018) formulavano le seguenti conclusioni: Co
‘Piaccia all’Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accogliere le domande spiegate con il presente atto e, per l’effetto,:
1) accertare l’inadempimento della Stazione Appaltante e, per quanto di ragione e di competenza, di alle obbligazioni, anche contrattuali e quali derivanti dalla Convenzione in data 31/10/2007, a proprio carico, quali anche richiamate in premessa, e, in particolare, accertare l’inadempimento agli obblighi di predisposizione degli atti dell’appalto e di cooperazione, all’obbligo di compiere tempestivamente quanto necessario per consentire alla appaltatrice la esecuzione dei lavori secondo programma, e, conseguentemente, in relazione alle richieste di cui alle riserve iscritte negli atti contabili dell’appalto, quali sopra riportate, accertare il diritto delle attrici al pagamento della somma di € 2.876.761,87 a titolo di danni, maggiori costi, oneri e danni relativi all e sospensioni dei lavori e alla protrazione dell’impegno esecutivo nei termini dedotti nelle suddette riserve e per i titoli nelle stesse indicati o di altra somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia anche ai sensi dell’art. 25 del D.M. n°145 del 2000 ovvero in via equitativa, condannando, per l’effetto, le Amministrazioni convenute, in solido fra loro, o comunque ciascuna per quanto di ragione e competenza, al relativo pagamento. In via subordinata accogliere la domanda, con statui zione di condanna, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2041 c.c.;
2) accertare il diritto delle attrici al pagamento dell’importo di € 83.846,84 oltre rivalutazione ed interessi a titolo di saldo contrattuale o di altra somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia anche in via equitativa e, per l’effetto, condannare le Amministrazioni convenute, in solido fra loro o comunque ciascuna per quanto di ragione e di competenza, al relativo pagamento. In via subordinata accogliere la domanda, con statuizione di condanna ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2041 c.c.. In via ulteriormente subordinata accoglierla a titolo di equo compenso;
3) accertare, altresì, il diritto delle attrici, con statuizione di condanna, al pagamento, in relazione alle somme come sopra richieste a titolo di compenso, riaccrediti e indennità, ovvero di quelle ritenute dovute come accertate in corso di causa, degli interessi legali e di mora stabiliti dall’art. 26 della Legge n°109 del 1994, dell’art. 133 del D. Lgs . n°163/2006 e dell’art. 30 del D.M. 145/2000 oltre al pagamento degli ulteriori interessi ex art. 1224 comma 2° c.c., anche secondo il combinato dispost o dell’art. 1184 c.c. e dell’art. 1283 c.c.. In via subordinata condannare le Amministrazioni convenute, in solido fra loro o comunque ciascuna per quanto di ragione e competenza, al pagamento degli interessi ai sensi dell’art. 1224 comma 2° c.c.. In via u lteriormente subordinata condannare le Amministrazioni convenute, in solido fra loro o comunque ciascuna per quanto di ragione e di competenza, al pagamento degli interessi secondo quanto previsto dal D. Lgs. n°231 del 2002 ovvero al tasso legale. Condannare inoltre le Amministrazioni convenute al pagamento degli interessi ex art. 1283 c.c. a far data dalla presente domanda e l’i.v.a., ove dovuta;
4) accertare il diritto delle attrici, con statuizione di condanna, al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi ex art. 1224 2° comma c.c. o, in subordine, nella misura legale fino al soddisfo sulle somme riconosciute a titolo di maggiori costi, oneri e danni. In via subordinata condannare le Amministrazioni convenute, in solido o comunque ciascuna per quanto di ragione e di competenza, al pagamento degli interessi di mora di cui agli artt. 133 del D. Lgs. n°163/2006, all’art. 26 della Legg e n°109/94 e all’art. 30 D.M. 145/2000. Con condanna al pagamento degli interessi ex art. 1284 4° comma c.c. e di quelli ex art. 1283 c.c. a far data dalla presente domanda. In via ulteriormente subordinata condannarle al pagamento degli interessi ex D. Lgs. n°231/02 ovvero al tasso legale;
5) con vittoria di spese, diritti ed onorari, comprese i.v.a., c.p.a., spese generali al 15% di tariffa’.
Si costituiva (già ) che, con comparsa di risposta, in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione in quanto non era mai stata parte del contratto di appalto Rep. n°51 del 31 luglio 2008 al quale era del tutto estranea, pur essendo beneficiaria d ell’opera; in via procedurale eccepiva la inammissibilità e/o la nullità delle riserve iscritte dalle società attrici in quanto esplicate in violazione dell’art. 190 del D.P.R. n°207/2010 che dispone che l’appaltatore deve esplicare le sue riserve ‘ scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti
domande di indennità ed indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda’; nel merito contestava la fondatezza delle riserve economiche iscritte negli atti contabili perché operanti riferimento ad oneri non dipendenti dalla asserita sospensione dei lavori; in via subordinata chiedeva che fosse rideterminato il c.d. quantum debeatur.
Si costituiva la e, con comparsa di risposta, chiedeva dichiararsi la inammissibilità della domanda per irrituale iscrizione delle riserve che, in ogni caso, venivano contestate nel merito; in via gradata, nell’ipotesi dell’accoglimento delle domande attoree, chiedeva di essere manlevata da che si era avvalsa delle opere oggetto di controversia.
Interveniva la in luogo delle società attrici che le avevano ceduto i crediti oggetto di causa come da atto a rogito Notaio i Rep. n° 6623 del 18 giugno 2021; la predetta, dopo aver postulato la ammissibilità, la legittimità dell’intervento e la fondatezza delle richieste economiche delle società cedenti, chiedeva rivolgersi in proprio favore la condanna delle parti convenute con le modalità di cui alle conclu sioni dell’atto di citazione. Espletata la C.T.U. (ammessa al fine di accertare la ammissibilità e la fondatezza delle richieste economiche rivendicate dalla società attrice) la causa, all’udienza del 05 ottobre 2021, all’esito della precisazione delle conclusioni, siccome riportate in atti, ad opera dei procuratori delle parti, veniva trattenuta in decisione ».
§ 2. -All’esito del giudizio il tribunale ha così deciso:
« 1) Accerta l’inadempimento della stazione appaltante alle obbligazioni derivanti dalla Convenzione in data 31/10/2007; conseguentemente, in relazione alle richieste di cui alle riserve iscritte negli atti contabili dell’appalto, accerta il diritto delle società attrici al pagamento della somma pari ad € 461.326,73 a titolo di danni, maggiori costi, oneri e pregiudizi relativi alle sospensione dei lavori; per l’effetto condanna la
a pagare alle società attrici il superiore importo.
2) Accerta con riferimento al titolo sub 1) del dispositivo della presente pronuncia il diritto delle società attrici a percepire, con decorrenza dal deposito dell’elaborato peritale iniziale sino all’effettivo soddisfo, gli interessi legali e di mora stabiliti dall’art. 26 della legge n° 109/1994, dall’art. 133 del D. Lgs. n° 163/2006
e dall’art. 30 del D.M. n°145/2000 oltre al pagamento degli ulteriori interessi ex art. 1224 2° comma c.c. e dell’art. 1283 c.c.; per l’effetto condanna la a versare i conseguenti importi alle società attrici.
Accerta il diritto delle società attrici al pagamento ad opera della della somma pari ad € 83.846,84 a titolo di saldo del corrispettivo oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di maturazione del credito sino a quella di effettivo soddisfo; per l’effetto condanna la a pagare alle società attrici il superiore importo.
Condanna la a rifondere in favore delle società attrici le spese del presente giudizio che si liquidano nell’importo pari ad € 21.387,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Pone le spese di C.T.U. -come liquidate in atti- in via definitiva a carico della
Dichiara che la Presidenza del Consiglio dei Ministri con riferimento ai titoli nn. 1, 2, 4 e 5 del dispositivo della presente pronuncia ha diritto di essere manlevata da (già )
Dichiara la ammissibilità dell’intervento in giudizio della ‘ .
Compensa le spese di lite relative al segmento processuale di intervento ».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
Rilievi preliminari
« In primis occorre prendere atto della circostanza che le società attrici, all’udienza di precisazione delle conclusioni del 05/10/2021, hanno, in via istruttoria, insistito espressamente per l’integrale accoglimento delle richieste formulate negli atti e a verbale.
Opina il Collegio di confermare la valutazione del precedente giudice istruttore la quale, con ordinanza del 24 gennaio 2020 ha, fra l’altro, considerato che le istanze di prova orale delle società attrici debbano essere disattese in quanto i capitoli di prova hanno ad oggetto circostanze da provarsi per tabulas ovvero risultano già riscontrate nella documentazione versata in atti.
Del pari in via procedurale mette conto osservare che la difesa in giudizio delle società attrici è stata formalizzata allorquando non era ancora intervenuta, ai sensi dell’art. 1260 c.c., la cessione dei crediti oggetto di controversia in favore della RAGIONE_SOCIALE – come da atto di cessione di credito a rogito notaio di Rep.
n° 6623 del 18 giugno 2021 ritualmente notificato via p.e.c. a tutte le parti convenute-.
Ne consegue che la compagine da ultimo denominata ha pieno titolo a partecipare al processo.
Non è emerso che le società attrici abbiano richiesto di essere estromesse dal giudizio sicchè, in applicazione dell’art. 111 c.p.c., le statuizioni di cui alla presente pronuncia devono essere rivolte nei confronti delle società cedenti.
La ‘RAGIONE_SOCIALE, costituitasi nel presente processo, deve essere qualificata interventrice litisconsortile avendo interesse a partecipare al processo e ad avvalersi delle statuizioni conclusive del medesimo».
Domanda di accertamento dell’inadempimento
«Nel merito ritiene il Tribunale che la domanda di accertamento dell’inadempimento della stazione appaltante (la dei Ministri in persona del Commissario Delegato alla attuazione degli interventi) debba trovare accoglimento per quanto di ragione; ed invero il nominato esperto con elaborato anche integrativo (tratto sulla scorta di retti criteri tecnici ed immune da vizi logici) ha operato le premesse di natura fattuale e metodologica del seguente tenore:
1 ) andamento dell’appalto (avente ad oggetto i lavori di progettazione esecutiva ed esecuzione delle strutture viarie e fognarie di quartiere della parte a nord di INDIRIZZO del comprensorio Pietralata in determinato ‘Viabilità Locale III° Stralcio’):
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/10/2005 ( ai sensi del D.L. 07/09/2001 n° 343) l’occasione dei mondiali di nuoto ‘Roma 2009’ veniva dichiarato ‘grande evento’;
-l’intervento di realizzazione del Polo RAGIONE_SOCIALE orio Comprensorio Direzionale ‘Pietralata’ rientrava nel quadro esigenziale degli impianti sportivi natatori da realizzare nell’ambito delle opere e degli interventi funzionali allo svolgimento dei Mondiali di Nuoto ‘Roma 2009’ redatto dalla Federazione Italiana Nuoto;
-i lavori dell’appalto costituivano parte del Piano delle Opere funzionali allo svolgimento del grande evento al punto 7a) interventi funzionali alla realizzazione dei Nuovi Poli Natatori Pubblici- Comprensorio Direzionale di Pietralata viabilità locale di III° stralcio-;
le normative regolanti lo svolgimento dei Mondiali di Nuoto, la realizzazione dei relativi interventi ed il funzionamento della struttura dedicata erano stati fissati in una serie di ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri (richiamate a pag. 4 della relazione);
la prima Ordinanza ( n° 3489/2005) recante ‘ Disposizioni urgenti per lo svolgimento nel territorio della Provincia di dei Mondiali di Nuoto Roma 2009’, nell’individuare il Commissario Delegato all’attuazione degli interventi, ne delineava i poteri, con riferimento alla localizzazione ed alla realizzazione degli interventi stessi( prevedendo l’ordinanza, sotto il profilo della attuazione degli interventi, una ampia facoltà di deroga in capo al Commissario Delegato, relativamente ad una serie di normative);
-per quanto concernente la gestione ed il finanziamento dell’intervento con convenzione del 31/10/2007 fra il
l’
ed il Commissario Delegato la
funzione di stazione appaltante era stata attribuita al Commissario Delegato fermi restando i compiti di finanziamento e di cooperazione all’adempimento del
-il progetto definitivo, redatto dall’Ufficio Progetti Metropolitani del
era stato trasmesso con note prot. n°4211 del 28/09/2007 e n°4904 del 02/11/2007 all’ , che aveva convocato la Conferenza dei Ser vizi per l’accertamento della compatibilità urbanistica dell’opera, esperita in data 12/10/2007, nella quale erano state recepite le valutazioni di competenza delle amministrazioni interessate al procedimento;
-con decreto n° 2144/RM2009 dell’01/01/2008 il Commissario Delegato aveva approvato, in linea tecnica ed economica, il progetto definitivo per la realizzazione della viabilità locale 3° stralcio Comprensorio Direzionale di Pietralata;
a seguito del perfezionamento delle procedure di gara e della aggiudicazione dell’appalto alle società attrici era stata autorizzata sotto riserva di legge la consegna delle aree al fine della redazione della progettazione esecutiva e della conseguente esecuzione delle opere;
-la spesa impegnata complessivamente risulta va pari ad € 17.797.739,93, di cui € 13.918.581,75 per lavori al netto del ribasso offerto del 15,01% comprensivo di € 802.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e di € 157.231,50 per oneri della progettazione esecutiva;
in data 30/07/2008 era stato stipulato il contratto di appalto con l’ aggiudicataria;
-a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo era stato redatto in data 29/09/2008 il processo verbale di consegna parziale delle opere e quello di alcune aree degli interventi per consentire la installazione del cantiere onde avviare le indagini utili alla redazione del progetto esecutivo;
-da ultimo in data 20/01/2009 era stato trasmesso dall’ il progetto esecutivo generale dell’intervento che recep iva le diverse esigenze del esplicitate nella relazione del RUP per un importo complessivo di € 30.730.998,93, di cui € 25.677.648,28 per lavori al netto del ribasso d’asta del 15,01% comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e degli oneri della progettazione al netto del ribasso;
i lavori erano affidati con Verbale di Consegna Definitivo in data 11/05/2009 a termini degli artt. 129 e 130 del D.P.R. n°554/99; da tale data decorreva il termine utile contrattuale di 310 giorni naturali e consecutivi onde p ortare a conclusione l’appalto ( entro il 16/03/2010);
in corso di appalto veniva emessi n°7 stati di avanzamento lavori, redatti molteplici ordini di servizio, disposte plurime sospensioni dei lavori e, da ultimo, con atto di collaudo del 20/07/2016, le opere erano approvate e la Commissione di Collaudo confermava la buona esecuzione delle opere e la sussistenza di un credito del l’impresa pari ad € 83.846,84 ( con iscrizione di numerose riserve di cui è controversia);
contabilità dei lavori:
nel corso dei lavori sono stati emessi n°7 stati avanzamento lavori (s.a.l.). per un importo complessivo netto di € 16.685.521,26 sicchè, tenuto conto dell’importo contrattuale pari ad € 16.769.368,10, è stato riconosciuto un credito dell’impresa pari ad € 83.846,84 (somma che, per quanto emergente dagli atti di causa, non risulta corrisposta e il cui onere deve essere
sostenuto in via esclusiva dalla stazione committente, id est dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri);
analisi delle riserve:
-l’impresa, nel corso dell’appalto, ha iscritto riserve concernenti soprattutto le sospensioni e le riprese dei lavori;
le predette riserve sono state iscritte dapprima nei verbali di sospensione dei lavori e poi ribadite in occasione del s.a.l. n°6 e del s.a.l. n°7; da ultimo sono state confermate in occasione dello stato finale dei lavori;
riserva n°1 e 1 bis: oneri e danni per sospensione dei lavori dal 18/02/2010 al 13/05/2010 e dal 13/05/2010 al 23/08/2010 (con richiesta delle società attrici di ristoro pari ad € 938.907,48 e pari ad € 1.634.994,06):
le riserve risultano iscritte nel verbale di sospensione dei lavori e ribadite nel verbale di ripresa parziale dei lavori (e dichiarata fondata la prima dal Direttore dei Lavori senza alcun riconoscimento di compenso ed infondata la seconda);
opinamento peritale:
nei periodi oggetto delle riserve 1 e 1 bis si sono verificate le sospensioni e le riprese dei lavori che risultano incontestate fra i contraenti;
in data 18/02/2010 è stato redatto il verbale di sospensione parziale dei lavori con il quale sono stati sospesi i lavori di imbocco del sistema fognario in realizzazione nel collettore INDIRIZZO in INDIRIZZO Pietralata in quanto su tale area erano in corso le opere relative alla costruzione del completamento della nuova circonvallazione interna per il futuro eseguito dalla Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. per il tramite del lavori proseguiti soltanto per le opere ancora eseguibili); Cont
in data 13/05/2010 è stato redatto il verbale di ripresa dei lavori con consegna delle aree e sono stati autorizzati i lavori di realizzazione del manufatto di collegamento al collettore Marranella INDIRIZZO, ivi comprese le tubazioni di raccordo con la rete fognaria in corso di realizzazione e l’attraversamento stradale eccezion fatta per la demolizione della parete del collettore in parola che non era in esercizio;
in data 30/07/2010 è stato redatto il verbale di sospensione dei lavori in ragione del fatto che la mancata operatività del collettore Marranella INDIRIZZO rendeva impossibile la raccolta ed il conferimento delle acque da parte della rete fognaria di competenza ed il completamento delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso;
in data 23/08/2010 è stato redatto il verbale di ripresa parziale dei lavori al solo scopo di dare corso alla stesa del conglomerato bituminoso (binder) in quanto la mancata operatività del collettore Marranella INDIRIZZO rendeva impossibile la raccolta ed il conferimento delle acque da parte della rete fognaria di competenza ed il completamento delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso;
in data 27/09/2010 è stato redatto il verbale di sospensione dei lavori in attesa di realizzare l’ultimo strato di conglomerato bitumi noso (tappetino) con la formazione delle pendenze in quanto tali residui lavori non potevano essere realizzati in quanto le acque meteoriche sarebbero state convogliate nella rete fognaria di nuova realizzazione la cui funzionalità era illo tempore inibita dal mancato collaudo e dalla impossibilità di porre in carico il collettore ricevente COGNOME INDIRIZZO;
in data 07/11/2011 è stato redatto il verbale di ripresa dei lavori per completare le opere con la stesa dell’ultimo strato di conglomerato bituminoso (tappetino);
in data 17/11/2011 è stato redatto il Certificato di Ultimazione dei Lavori;
le sospensioni e le riprese dei lavori (analiticamente indicate a pag. 49 dell’elaborato peritale) sono derivate inizialmente dalla indisponibilità delle aree dove realizzare l’imbocco del sistema fognario nel collettore principale INDIRIZZO in INDIRIZZO Pietralata e successivamente dalla impossibilità di imboccare la fogna nel suddetto collettore;
non si tratta, pertanto, di cause di forza maggiore o di circostanze speciali come previsto dall’art. 24 commi 1 e 2 del D/M n° 145/2000 e neppure di cause imprevedibili come indicato all’art. 133 comma 7 del D.P.R. n° 554/1999, ma di circostanze ben note in quanto sulle aree non consegnate erano in corso già da tempo i lavori della nuova circonvallazione interna da parte di e la mancata funzionalità del collettore Marranella INDIRIZZO pregiudicava la conclusione dei lavori; Cont
le riserve sono fondate in quanto le sospensioni dei lavori, parziali e/o totali, disposte nel periodo oggetto di riserva, sono riconducibili a cause ricadenti nell’ambito della responsabilità della committente, che deve garantire la disponibilità delle aree e delle opere su cui deve intervenire l’appaltatore ponendolo nelle condizioni di operare senza impedimenti e nel rispetto delle previsioni del contratto;
-le suddette sospensioni dei lavori hanno determinato l’impossibilità per l’impresa di ultimare i lavori nei tempi previsti con conseguente protrazione delle attività oltre il termine contrattuale con ritmi produttivi inferiori alle previsioni;
esaminando la tabella indicata a pag. 49 della relazione è possibile verificare che nei periodi 1 e 2 la sospensione è stata parziale mentre nel periodo 3 totale;
-determinazione del pregiudizio economico: importo totale riconoscibile per le riserve 1 e 1 bis: € 327. 133,31 di cui € 234.862,01 per spese generali improduttive, € 87.465,89 per manodopera improduttiva ed € 4.805,41 per oneri finanziari per ritardata percezione dell’utile;
il predetto complessivo importo è stato indicato sulla scorta dei seguenti parametri:
spese generali: sono quelle distinte dai costi vivi di produzione ( materiali, mano d’opera, macchinari e trasporti), ma che l’appaltatore deve sostenere per la corretta esecuzione dell’appalto, coerentemente alle previsioni contrattuali; tali spese sono ricomprese, in base alla normativa, e sono determinate in funzione della durata dei lavori originariamente prevista; è evidente che, in caso di minore produttività e di ritardi, l’appaltatore si trovi a sostenere un aumento delle spese generali non ammortizzato dal corrispettivo contrattuale per i lavori eseguiti; al fine di determinare il valore del pregiudizio patrimoniale subito occorre tener conto delle sole spese generali variabili in funzione del tempo (in quanto vi sono taluni esborsi che non variano in funzione del tempo quali quelle per la sottoscrizione del contratto, per la installazione e per la rimozione del cantiere, per la pulizia finale et alia);
tenuto conto delle spese generali variabili in funzione del tempo e della produzione media teorica da contratto e degli esborsi giornalieri sono state determinate le spese generali improduttive relative alle riserve oggetto di indagine in misura pari ad € 234.862,0 1;
b) improduttivi ammortamenti di macchinari e mezzi: la percentuale indicata per i noli nelle tabelle d’incidenza del richiamato D.M. 11 dicembre 1978 non è indicativa del valore dei macchinari presenti mediamente in cantiere su cui calcolare la quota di ammortamento, ma rappresenta l’incidenza complessiva del costo dei noli dei macchinari rispetto al totale dei costi dei lavori; – in base alla documentazione versata in atti i costi sostenuti dall’impresa esecutrice per il nolo dei macchinari e delle att rezzature nel periodo da febbraio a settembre 2010 ammontano ad € 119.652,92 (conseguendone che i costi sostenuti dall’impresa per i noli incidono per il 7% circa rispetto al costo complessivo delle opere realizzate);
-sulla base delle informazioni disponibili, i costi sostenuti dall’impresa appaltatrice per i macchinari ed i mezzi nel periodo di riferimento del s.a.l. 6 sono sostanzialmente in linea con il valore della produzione registrata nel medesimo periodo e non si ha nessun riscontro di maggiori oneri per macchinari e mezzi improduttivamente sostenuti dall’appaltatore nel periodo in esame;
manodopera improduttiva: è stato verificato il costo complessivamente sostenuto dall’impresa per la manodopera nel periodo di riferimento del s.a.l. mettendolo a confronto con il valore della produzione raggiunto nel medesimo lasso di tempo; Par
la produzione registrata nel s.a.l. n°6 (lavori eseguiti dal 29/01/2010data del s.a.l. n°5al 27/09/2010) ammonta ad € 2.031.683,44 corrispondente ad un importo al netto delle spese generali e dell’utile, pari ad € 1.606.073,87;
-i costi sostenuti dall’impresa per la manodopera incidono per il 25% circa rispetto al costo complessivo delle opere realizzate nel richiamato periodo;
la somma risultante (pari ad € 398.002,10) è nel complesso in linea con le percentuali medie di incidenza indicate nelle tabelle di cui al D.M. 11/12/1978 richiamato dall’impresa in riserva;
staff di cantiere: i costi per il personale tecnico- amministrativo e per la direzione di cantiere rientrano fra le spese generali, la cui quota improduttiva è stata già riconosciuta in precedenza;
prolungamento delle polizze: gli oneri fideiussori ed assicurativi rientrano fra le spese generali, già esaminate in precedenza;
ritardata percezione dell’utile: in caso di sospensione illegittima dei lavori l’art. 25 2° comma lett. b) del D.M. n°145/2000, vigente ratione temporis, prevede che ‘la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall’art. 30 comma 4°, computati sulla percentuale prevista dall’articolo 34 comma 2° lett. d) del regolamento, r apportato alla durata dell’illegittima sospensione’;
in ragione del superiore parametro la somma spettante ammonta ad € 4.805,41; 5) in ordine alla richiesta di mancato utile:
si verte in ambito di ritardi conseguenti alla sospensione dei lavori, parziali o totali, e pertanto si opera relatio all’art. 25 comma 2° lett. b) del
D.M. n°145/2000 che prevede che, nel caso di sospensione dei lavori, la lesione dell’utile coincida con la ritardata percezione dell’utile;
-peraltro l’art. 25 comma 3° del D.M. n°145/2000 ammette ulteriori voci di danno oltre quelle indicate al comma 2° ‘solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori’;
in difetto di rigorosi riscontri di natura documentale non può essere riconosciuta su base presuntiva una somma già remunerata per il titolo causale del danno da ritardata percezione dell’utile;
riserva n°2- oneri e danni per sospensione dei lavori dal 27/09/2010 sino alla fine del mese di dicembre 2010:
la riserva risulta ammissibile in quanto iscritta nei modi previsti dalla legge e fondata in quanto relativa ad una sospensione dei lavori causata da circostanze che attengono all’ambito di res ponsabilità della committente (disponibilità delle aree e delle opere necessarie per eseguire i lavori); ne consegue che, contrariamente a quanto opinato dal Direttore dei Lavori, devono essere riconosciuti all’appaltatore i maggiori oneri sostenuti nel periodo di sospensione totale dei lavori nel periodo oggetto di riserva in misura pari ad € 134.193,42 così determinati:
spese generali: in base all’art. 25 del D.M. n°145/2000 le spese generali per i 93 giorni di sospensione dei lavori ammontano ad € 134.193,42 (€ 1.442,94/€ x 93 giorni= € 134.193,42);
prolungamento delle polizze: gli oneri fideiussori ed assicurativi rientrano fra le spese generali;
manutenzione e custodia delle opere: l’onere di custodia e di manutenzione delle opere fino al collaudo rientra fra le spese generali; per il successivo periodo di sospensione dei lavori dall’01/10/2011 al 07/11/2011 l’impresa non ha fornito alcuna indicazione in merito alle attività concretamente eseguite ed agli interventi effettivamente realizzati; in proposito non sono stati depositati in atti riscontri documentali che diano evidenza delle operazioni svolte e degli oneri effettivamente sostenuti;
ammontare complessivo delle riserve: riserva 1 e 1 bis: € 327.133,31 + riserva 2: € 134.193,42= € 461.326,73.
Importo a titolo di saldo del corrispettivo: la parte committente ha riconosciuto spettante la somma pari ad € 83.846,84 sicché ne deve rispondere patrimonialmente».
Decisione
«In forza dei superiori rilievi la deve essere condannata a pagare alle società attrici la somma pari ad € 461.326,73 a titolo di riserve nn. 1, 1 bis e n°2; devono essere riconosciuti sugli importi a titolo di riserve di natura risarcitoria gli interessi legali e di mora stabiliti dall’art. 26 della Legge n°109/1994, dell’art. 133 del D. Lgs. n°163/2006 e dell’art. 30 del D.M. n°1 145/2000 oltre al pagamento degli ulteriori interessi ex art. 1224 2° comma c.c., anche secondo il combinato disposto dell’art. 1184 c.c. e dell’art. 1283 c.c.; del pari la
deve essere condannata a pagare alle società attrici l’importo pari ad € 83.846,84 a titolo di saldo del corrispettivo spettante; il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ( voce quest’ultima dovuta ai sensi dell’art. 1224 2° comma c.c. atteso che, se l’importo fosse stato versato alle scadenze concordate, presuntivamente sarebbe stato reinvestito
nel circuito produttivo) a decorrere dalla data della maturazione del credito sino all’effettivo soddisfo. ».
Spese
«Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
Per le medesime ragioni le spese di C.T.U.- liquidate come in attidevono essere poste a carico della
Rileva, da ultimo, il Tribunale che, in relazione all’importo riconosciuto a titolo di riserve di natura risarcitoria (quanto alla sorte capitale ed agli interessi) nonché a titolo di esborsi per spese legali e di C.T.U., la
debba essere manlevata da
; ed infatti il predetto ente locale ha negoziato tutta la attività propedeutica alla stipulazione del contratto di appalto (con particolare riferimento ai rapporti convenzionali intercorsi fra il l’ ed il Commissario Delegato ai Campionati del Mondo di Nuoto ‘Roma 2009’), ha finanziato l’esecuzione dell’opera e, da ultimo, è risultata beneficiaria della stessa; ma ancor più è emerso che il danno risentito dalle società attrici, in ragione delle molteplici sospensioni dei lavori, è dipeso dalla circostanza che le articolazioni territoriali di Capitale (INDIRIZZO) non hanno consegnato le aree ove avrebbero dovuto essere eseguiti i lavori e, in generale, non hanno cooperato alla rimozione delle interferenze ostative al regolare andamento dell’appalto ».
§ 3. -Ha proposto appello
ed ha così concluso:
‘ – in riforma del punto 3) del dispositivo della sentenza di primo grado, rigettare, siccome inammissibile e/o infondata in fatto e/o in diritto, la pretesa delle società attrice alla corresponsione della rata di saldo d ell’appalto per cui è causa, di importo ad € 83.846,84, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
in parziale riforma del punto 6) del dispositivo della sentenza di primo grado, dichiarare il diritto della
ad essere manlevata da in relazione al titolo n. 3 del medesimo dispositivo, oltre che dei titoli nn. 1, 2, 4 e 5.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio ‘.
e
hanno resistito al gravame ed hanno chiesto:
‘ Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
1) in via preliminare, accertare e dichiarare la tardività e l’inammissibilità dell’appello notificato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri il 12 settembre 2022, con ogni conseguente statuizione;
nel merito, respingere l’appello proposto dalla in quanto inammissibile, illegittimo e infondato, confermando per quanto di ragione la sentenza impugnata;
condannare l’appellante al pagamento anche delle spese del presente grado di giudizio ‘
ha resistito al gravame ed ha chiesto:
‘ Piaccia all’Ill.ma Corte d’Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa ed in accoglimento del presente atto di appello incidentale, annullare e riformare l’impugnata Sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 2305/2022, pubblicata in data 11 .02.2022, e per l’effetto, dichiarare:
in via principale il difetto di legittimazione passiva di
in via subordinata la nullità delle riserve iscritte in quanto generiche e non provate;
in via ulteriormente subordinata, in caso di mancato accoglimento dell’appello incidentale, il rigetto, altresì, dell’appello principale perché infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio. ‘
ha resistito al gravame ed ha chiesto:
‘ Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
in via preliminare, accertare e dichiarare la tardività e l’inammissibilità dell’appello notificato dalla Consiglio Ministri il 12 settembre 2022, con ogni conseguente statuizione; Part
nel merito, respingere l’appello proposto dalla in quanto inammissibile, illegittimo e infondato, confermando per quanto di ragione la sentenza impugnata;
condannare l’appellante al pagamento anche delle spese del presente grado di giudizio .’
L’appello è stato posto in decisione all’udienza del giorno 10.02.2025 e successivamente deciso allo spirare dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
§ 4. -L’appello principale contiene i seguenti motivi:
Illegittimità dell’intervenuto riconoscimento della domanda avversaria di condanna dell’Amministrazione al pagamento del saldo contrattuale – Violazione dell’articolo 129, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, per mancata prestazione della polizza indennitaria decennale e della polizza per responsabilità civile verso terzi da parte delle imprese appaltatrici – Omissione di pronuncia sulla relativa eccezione erariale
Con il primo motivo di appello la parte appellante censura il punto n. 3 del dispositivo della sentenza di primo grado, in cui il Tribunale ha condannato la alla corresponsione in favore delle imprese attrici del saldo dei lavori contrattuali eseguiti, pari ad € 83.846,84, per mancata presentazione della polizza indennitaria decennale e della polizza
‘ per responsabilità civile verso terzi ‘.
Afferma in merito l’appellante che, sebbene il saldo fosse astrattamente dovuto alle società attrici in primo grado, non può in vero ‘ configurarsi a carico della stazione appaltante convenuta alcuna inadempienza, in quanto non sono mai state rilasciate, da parte del e/o dalla le garanzie e polizze da rilasciarsi a termini di contratto ed ai sensi della normativa applicabile ratione temporis in materia di appalti pubblici ‘, benché tali garanzie e polizze fossero state richieste al appaltatore da parte dell’odierna appellante.
2. Mancato riconoscimento dell’obbligo di manleva di
in relazione alla condanna dell’
al pagamento del saldo contrattuale in favore delle imprese appaltatrici
In secondo luogo, la parte appellante censura il punto n. 6 del dispositivo della sentenza di primo grado, laddove il Tribunale ha accolto la domanda di manleva verso ma solo ‘ in relazione all’importo riconosciuto a titolo di riserve di natura risarcitoria (quanto alla sorte capitale ed agli interessi) nonché a titolo di esborsi per spese legali e di C.T.U. ‘ e non, invece, anche in relazione alla corresponsione del saldo contrattuale, come richiesto dall’Amministrazione .
Riportando le ragioni da cui si evincerebbe l’obbligo di manleva di la parte appellante sostiene l’erroneità della decisione del Giudice di prime cure di escludere dalla
dichiarazione del diritto di manleva la condanna di cui al punto n. 3 del dispositivo.
Afferma, infatti, l’appellante che fosse, per un verso, ‘ competente all’esecuzione degli interventi (quale quello qui in discussione) ‘, per un altro ‘ finanziatore delle opere in questione, ed in definitiva destinatario ultimo delle stesse ‘.
§ 5. -La parte appellata ha tempestivamente proposto appello incidentale contenente i seguenti motivi:
1. Difetto di legittimazione passiva di
In primo luogo, l’appellante incidentale afferma l’illegittimità della decisione di primo grado laddove vi si attesta l’obbligo di manleva di verso la
Sostiene, invece, la parte di essere priva di legittimazione passiva e che tale decisione del Tribunale si pone in contrasto con ‘ quanto stabilito dall’Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3489/2005 e in particolar modo dalla Convenzione del 31.10.2007 ‘, dalle quali si evince che ‘ era esclusivamente beneficiario dell’opera realizzanda ‘ e soggetto distinto dal committente finanziatore e dalla Stazione Appaltante attuatrice.
Inoltre, l’appellante incidentale rappresenta che ‘ il Commissario Delegato, in qualità di stazione appaltante deteneva un ruolo preminente nella gestione del contratto in questione, apparendo del tutto in secondo piano il ruolo di ‘soggetto attuatore’ del ‘.
A sostegno della propria tesi riporta altresì la decisione resa dal Tribunale Civile di Roma nella sentenza n. 14849/2018, in cui il Giudice, in un procedimento che la parte ritiene sovrapponibile a quello ora pendente, ha accertato il difetto di legittimazione della parte.
2. Sulla inammissibilità e/o nullità delle riserve iscritte dall’attrice
La parte appellante incidentale censura poi la parte della sentenza di primo grado in cui il Tribunale ha ritenuto ammissibili le riserve iscritte dall’attrice.
In senso contrario, sostiene la parte che tale decisione violi l’art. 190 del D.P.R. n. 207/2010, dal momento che le pretese di parte attrice avrebbero ‘ carattere indeterminato o per l’importo o per la somma ‘ e non rispetterebbero, pertanto, la previsione di
chiara esposizione degli ‘ elementi atti ad identificare le pretese ‘ , come previsto della norma menzionata.
3. Sulle riserve economiche iscritte negli atti contabili
Nel merito, la parte contesta la parte della sentenza di prime cure in cui il Giudice ha analizzato le riserve economiche iscritte dalla parte attrice.
Anche in ordine a tale profilo, rileva il proprio difetto di legittimazione passiva: precisamente, afferma che nell’esplicazione delle riserve ‘ le sospensioni dei lavori, da cui discendono i maggior oneri per cui oggi agisce in giudizio, sono sempre dipendenti da ‘fatto esclusivo della committente’, che, come più volte evidenziato, non è identificabile nel ma nella e che,
dunque, sarebbe la stessa parte appellata ad ammettere il difetto di legittimazione di
4. Riserva iscritta SAL VI. Riserva iscritta al verbale di sospensione del 18.2.10. Riserva iscritta al verbale di ripresa parziale del 13.5.2010
La parte appellante incidentale, sempre censurando la decisione di ammissibilità delle riserve, precisa poi, con specifico riguardo alle ‘ riserve iscritte al SAL VI, al verbale di sospensione del 18.2.10, al verbale di ripresa parziale del 13.5.2010, al verbale del 30.7.2010, al verbale di ripresa parziale del 23.8.2010 e la Riserva iscritta SAL VII ‘, che le stesse sono prive di supporto probatorio e ‘ fanno riferimento a oneri non dipendenti dall’asserita sospensione dei lavori, che, come tali, devono esser ricompresi nel prezzo pattuito e corrisposto dell’appalto ‘.
§ 6. -Va preliminarmente valutata l’eccezione di inammissibilità dell’appello principale sollevata dalle parti appellate e nonché sul rilievo che, pubblicata la sentenza del Tribunale di Roma n. 2305/2022 in data 11.02.2022, risulta che la ha notificato la sentenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16.03.2022, di talché decorrevano da tale data 30 giorni per proporre impugnazione, ex art. 325 c.p.c. La notifica dell’appello principale risulta invece effettuata oltre il suddetto termine breve, il giorno 12/09/2022.
Si difende l’Avvocatura sostenendo che :
-l’appello erariale ha riguardato esclusivamente i capi n. 3)
e n. 6) del dispositivo della sentenza di prime cure, non coinvolgenti la posizione della
ma solo quelle delle altre parti del giudizio di appello: segnatamente, quanto al primo motivo il e la quest’ultima incorporante la e quanto al secondo motivo
-s i verte quindi, pacificamente, dell’impugnazione di parti della sentenza di prime cure, che attengono a cause indipendenti e scindibili ex articolo 332 cod. proc. civ. rispetto alla posizione di interventore della che sola ha notificato la sentenza ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione.
-al riguardo, anche recentissimamente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che, nell’ipotesi di cause scindibili, ‘ il decorso del termine breve per impugnare deve essere parametrato alla suddetta situazione di scindibilità e di assenza di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che il termine per impugnare non è più unitario, ma decorre dalla data delle singole notificazioni a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l’unica sentenza ‘ (Cass. Civ., II, ord. 7 febbraio 2025, n. 3 142; cfr., per altro caso consimile, Cass. Civ., sez. lavoro, ord. 13 giugno 2023, n. 16687).
La tesi va respinta.
Essa si fonda sull’assunto che l’unica statuizione riguardante la notificante intervenuta nel giudizio di primo grado ex art.111 c.p.c. quale cessionaria del credito del e la quest’ultima incorporante la riguarderebbe quella di cui al punto 7 del dispositivo: ‘ 7 ) Dichiara la ammissibilità dell’intervento in giudizio della ‘ , di talché, vertendos i in caso di rapporti scindibili, ed avendo l’appellante censurato statuizioni della sentenza che non riguardano l’interventore, ossia la condanna di cui al punto 3) del dispositivo in favore del Consorzio cedente e la statuizione di cui al n. 6), riguardante l’appello principale sarebbe ammissibile nei co nfronti di quest’ultimo (note scritte per l’udienza del 9 ottobre 2023) .
L’assunto è infondato.
Invero ai sensi dell’art. 111 c.p.c. , se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi, il processo prosegue tra le parti originarie; il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti lo consentono, l’alienan te può esserne estromesso; la sentenza
impugnata contro l’alienante spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui.
In particolare è da sottolineare che l’interventore ex art. 111 c.p.c., può proporre impugnazione anche nel caso in cui la parte cedente, non estromessa, non abbia impugnato la sentenza (sulla posizione dell’interventore si veda Cass.. n. 20856 del 02/08/2019). A maggior ragione, dunque, l’interventore può notificare la sentenza al fine di far decorrere il termine breve per proporre impugnazione avverso ogni pronuncia riguardante il rapporto ceduto.
La RAGIONE_SOCIALE ha in ogni caso escluso che nel caso di intervento del cessionario si sia in presenza di cause scindibili, come sostenuto dall’Avvocatura, avendo invece formulato l’opposto principio secondo il quale:
‘ Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario nel giudizio di primo grado senza estromissione del dante causa, assume nel processo una posizione coincidente con quella di quest’ultimo, divenendo titolare del diritto in contestazione; pertanto, tale intervento dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio necessario con inscindibilità delle relative cause e, in caso di appello principale proposto dante causa, rende ammissibile, in base al comb. disp. degli artt. 331 e 334 c.p.c., l’appello incidentale tardivo del successore a titolo particolare anche quando rivesta le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale ‘ . Cass. n. 17479 del 19/06/2023.
A nulla vale il richiamo dell’Avvocatura a Cass. 2025, n. 3142, riguardante rapporto scindibile e a Cass. 13 giugno 2023 n. 16687, riguardante cause distinte ed indipendenti siano state riunite per mera identità di questioni.
Ne deriva l’inammissibilità per tardività dell’appello principale in relazione alla condanna di cui al punto 3) del dispositivo in favore del cedente.
Consegue altresì l’inammissibilità dell’appello incidentale tardivo proposto da con comparsa depositata il 15.9.2023 e, dunque, oltre la scadenza dei termini ex art. 325 e 327 c.p.c., ai sensi dell’art. 334 II comma c.p.c. il quale dispone che l’appello incidentale tardivo perde ogni efficacia se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile.
In particolare, quanto all’appello incidentale, deve rilevarsi che nel giudizio di primo grado, era stata citata, unitamente alla in relazione
alle riserve risarcitorie, in relazione al saldo dei corrispettivi, in relazione al pagamento degli interessi in favore del attore; a fronte della domanda, aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, l’inammissibilità e l’infondatezza delle riserve, nonché l’infondatezza di tutte le domande proposte nei suoi confronti dalla parte attrice. Con l’appello incidentale tardivo, ha riproposto le suddette contestazioni (peraltro senza neppure rilevare che il Tribunale ha ritenuto passivamente legittimata la sola mentre è stata condannata solo in relazione alla domanda di manleva). Non vi è dubbio, pertanto, che l’appello incidentale sia totalmente proposto nei confronti della originaria società attrice, non essendovi nell’impugnazione incidentale alcuna censura riguardante l ‘accoglimento della domanda di manleva spiegata dalla che è domanda ben diversa da quella proposta dalle società attrici, rispetto alla quale ha reiterato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva.
A nulla vale il richiamo di a Cass. 26139 del 05.09.2022, che ha confermato l’orientamento secondo il quale: ” L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l’iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l’assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione” (in senso conforme si v. Cass. Civ., Sez. III, n. 6839 del 14.03.2024; Ord. Cass. n. 5824 del 22.02.2022) ‘.
Nel caso in questione, infatti, non si discute della possibilità per di proporre appello incidentale tardivo rispetto a capi della decisione non censurati con l’appello principale, ma del fatto che, essendo inammissibile l’appello principale, l’appello incidentale tardivo diviene inefficace.
Ne deriva che tutta l’impugnazione incidentale tardiva proposta da risulta inammissibile ai sensi del disposto di cui all’art. 334 II comma c.p.c. sopra richiamato.
Per quanto attiene invece al secondo motivo di appello proposto dalla avente ad oggetto il ‘ mancato riconoscimento dell’obbligo di manleva di
in relazione alla condanna dell’Amministrazione Statale al pagamento del saldo contrattuale in favore delle imprese appaltatrici ‘ deve ritenersi che la domanda di manleva proposta dalla nei confronti di rappresenti una domanda indipendente da quella avanzata dalle società attrici, e che quindi abbia dato luogo ad una causa scindibile.
Pertanto, la proposizione dell’appello principale con il quale la ha chiesto: ‘ in parziale riforma del punto 6) del dispositivo della sentenza di primo grado, dichiarare il diritto della ad essere manlevata da anche in relazione al titolo n. 3 del medesimo dispositivo ‘ deve ritenersi non soggetto al termine breve, ed è quindi ammissibile, in forza del principio secondo il quale:
‘ In tema di impugnazioni, il principio secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell’unitarietà del termine dell’impugnazione (sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l’inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell’impugnazione contro tutte le altre parti) trova applicazione soltanto nelle ipotesi di cause inscindibili (o tra loro comunque dipendenti), ovvero in quella in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si tratti di cause scindibili o, comunque, tra loro indipendenti, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt. 326 e 332 c.p.c. è esclusa la necessità del litisconsorzio ‘ . Cass. n. 16141 del 19/05/2022.
Ciò premesso, non è contestato che all’esito del Collaudo sia risultato un credito dell’impresa appaltatrice pari ad € 83.846,84.
Altrettanto pacifico in causa risulta la circostanza che il finanziamento del Piano di interventi funzionali allo svolgimento dei Mondiali di Nuoto ‘Roma 2009’, fosse stato disposto a carico del (oggi , in relazione con quanto sin dall’origine previsto dalla O.P.C.M. n. 3489/2005, dalla Convenzione stipulata in data 31 ottobre 2007 tra il Comune l ed il Commissario Delegato ai Campionati del Mondo di Nuoto.
Ne deriva che il giudice di primo grado ha erroneamente omesso di accogliere la domanda di manleva spiegata dalla nei confronti di
anche in relazione alla somma di cui al titolo 3 del dispositivo, riguardante il saldo dei corrispettivi ancora dovuti all’appaltatrice, ( 3- Accerta il diritto delle società attrici al pagamento ad opera della della somma pari ad € 83.846,84 a titolo di saldo del corrispettivo oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di maturazione del credito sino a quella di effettivo soddisfo; per l’effetto condanna la a ) oltre alle somme di cui ai titoli n. 1,2,4 e 5 del dispositivo per le quale è già stata accolta la domanda di manleva, come statuito al titolo 6) del
pagare alle società attrici il superiore importo dispositivo, che va, pertanto, parzialmente riformato.
Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa ( € 83.846,84) ai sensi del D.M. n. 147/2022 valori medi, nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, IVA e CPA, per ciascuna.
Altresì, le spese del grado seguono la soccombenza di
nei confronti del
e della
Esse si liquidano, avuto riguardo al valore dell’appello incidentale, tratto dal decisum, nella misura di euro 20.119 oltre a spese generali, IVA e CPA, per ciascuna.
Infine, le spese seguono la soccombenza di nei confronti della quanto all’accoglimento della domanda di manleva.
Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa ( € 83.846,84) ai sensi del D.M. n. 147/2022 valori medi, nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
delle predette parti appellate, delle spese sostenute per questo giudizio, liquidate nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, IVA e CPA, per ciascuna;
2. -dichiara inammissibile l’appello incidentale tardivo proposto da e condanna quest’ultima al rimborso in favore del e delle spese sostenute per questo giudizio, liquidate nella misura di euro nella misura di euro 20.119 oltre a spese generali, IVA e CPA, per ciascuna;
3. -in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla
contro
dichiara che la con riferimento ai titoli nn. 1,2, 3, 4 e 5 del dispositivo della sentenza di primo grado, ha diritto di essere manlevata da ferma per il resto l’impugnata sentenza;
4. -. condanna al rimborso in favore della delle spese sostenute per il presente giudizio, liquidate nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, IVA e CPA.
-Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall’art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l ‘appello, a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il giorno 25.7.2025. Il presidente estensore