Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3967 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3967 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2024
R.G.N. 30195/2022
C.C. 31/01/2024
SANZIONI AMMINISTRATIVE
ORDINANZA
COMUNE RAGIONE_SOCIALE TORRE DEL GRECO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta su foglio separato allegato materialmente al ricorso, dall’AVV_NOTAIO e con indicazione del relativo indirizzo PEC: EMAIL;
-ricorrente – contro
COZZOLINO NOME;
– intimata –
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2080/2022 (pubblicata il 21 settembre 2022);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
letta la memoria depositata dalla difesa del ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME proponeva opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Torre Annunziata, avverso un’ordinanza -ingiunzione emessa dal Comune di Torre del Greco per la violazione dell’art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 114/1998, con irrogazione della relativa sanzione nella misura di euro 5.164,00.
Il citato Giudice, previamente dichiarata la contumacia del suddetto Comune, con sentenza n. 13236/2017, accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, annullava l’ordinanza -ingiunzione adottata a carico della COGNOME, con condanna del Comune di Torre del Greco alla rifusione delle spese del giudizio.
Il citato Comune proponeva appello contro la citata sentenza, facendo presente che non gli erano stati notificati né il ricorso in opposizione né il conseguente decreto del Giudice di pace adito e che aveva avuto contezza dell’emanazione della predetta sentenza soltanto in data 2 gennaio 2018, allorquando il legale della controparte aveva, con apposita nota, chiesto all’Ente il pagamento delle spese giudiziali liquidate con la decisione di primo grado.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 21 settembre 2022, pur ritenendo applicabile nella fattispecie il disposto dell’art. 327, comma 2, c.p.c., stante la contumacia involontaria dell’ente appellante nel giudizio di primo grado per omessa notificazione del ricorso e del pedissequo decreto giudiziale per la comparizione delle parti, dichiarava l’inammissibilità dell’appello per sua tardività.
Al riguardo, il giudice di secondo grado riteneva che, pur decorrendo il termine semestrale lungo per la proposizione dell’impugnazione dalla menzionata data del 2 gennaio 2018 (in cui, per la prima volta, il Comune appellante aveva avuto cognizione dell’emanazione della
sentenza del giudice di pace), il ricorso in appello era da qualificarsi tardivo, siccome il procedimento notificatorio del gravame era stato avviato il 12 luglio 2018 e, quindi, oltre il citato termine semestrale.
Contro la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, il Comune di Torre del Greco.
L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il difensore dell’Ente ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo formulato, il Comune ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. – la violazione o falsa applicazione del d. lgs. n. 150/2011 in combinato disposto con l’art. 327 c.p.c., nonché la nullità della sentenza impugnata o del procedimento.
In particolare, l’ente ricorrente sostiene che, ai fini della valutazione sulla tempestività o meno dell’appello, si sarebbe dovuto avere riguardo al momento del deposito del ricorso contenente il gravame (avvenuto il 19 giugno 2018) e non a quello in cui era stato iniziato il procedimento per la notificazione dell’atto di appello alla controparte, in applicazione della disciplina del c.d. processo del lavoro come previsto dal d. lgs. n. 150/2011.
2. Il motivo è fondato.
Premessa l’incontestata applicabilità del regime normativo eccezionale di cui all’art. 327, comma 2, c.p.c. (stante la contumacia ‘involontaria’ dell’Ente ricorrente nel giudizio di primo grado, siccome non destinatario di alcuna notificazione o comunicazione
relativa alla fissata udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa), deve affermarsi che nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione -in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 -l’atto di appello deve essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 434 c.p.c. (cfr ., per tutte, Cass. n. 22390/2015 e Cass. n. 1020/2017), ragion per cui la sua tempestività deve essere correlata al momento del suo deposito in cancelleria.
Poiché, nel caso di specie, a siffatto deposito il Comune di Torre del Greco aveva provveduto in data 19 giugno 2018, l’appello si sarebbe dovuto ritenere tempestivo e, quindi, ammissibile, siccome proposto entro il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. (decorrente dalla citata data del 2 gennaio 2018, momento nel quale per la prima volta il Comune ricorrente ebbe conoscenza della sentenza del Giudice di pace), non rilevando che l’avvio del procedimento notificatorio si fosse venuto a compiere il 12 luglio 2018.
Costituisce, infatti, principio pacifico che il termine di impugnazione si intende rispettato – con riferimento all’applicazione del citato art. 434 c.p.c. – con il deposito del ricorso, non venendo in rilievo, ai fini della valutazione della relativa tempestività, anche la notificazione di esso e del decreto di cui all’art. 435 c.p.c. (v., tra le tante, Cass. n. 2870/1995 e Cass. n. 9344/2011).
In definitiva il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il derivante rinvio della causa (per l’esame nel merito dell’appello, da ritenersi tempestivo) al Tribunale in composizione monocratica di Torre Annunziata, in
persona di altro magistrato, che provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale in composizione monocratica di Torre Annunziata, in persona di altro magistrato.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile