Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15958 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15958 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/06/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 10556/21 proposto da:
-) NOME NOME , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-) RAGIONE_SOCIALE, Ministeri RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ;
– ricorrente –
contro
– intimati – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma 16 ottobre 2020 n. 5180; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Nel 2017 l’odierno ricorrente convenne din anzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE gli enti indicati in epigrafe, esponendo di avere frequentato dopo la laurea in medicina una scuola di specializzazione nel periodo tra il 2004 ed il 2006; di avere percepito durante il suddetto periodo una retribuzione inferiore al dovuto; che il minor importo ricevuto andava ascritto a responsabilità RAGIONE_SOCIALEo Stato per tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva comunitaria 93/16/CE del 5.4.1993, avvenuta solo nel 2007.
Oggetto:
spese di lite
Declinata dal giudice adito la propria competenza ratione loci , e riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Roma, questo con sentenza 17.4.2019 n. 8491 dichiarò il difetto di legittimazione dei tre M inisteri e RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE, mentre nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE rigettò la domanda nel merito; condannò l’attore alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
La sentenza fu appellata dal soccombente limitatamente alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese, invocandone la compensazione.
Con sentenza 16.10.2020 n. 5180 la Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello sulle spese ; ha tuttavia ritenuto di provvedere anche sul merito RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria, dando torto all’appellante e condannandolo al 75% RAGIONE_SOCIALEe spese del grado di appello.
La sentenza è stata impugnata per cassazione da NOME COGNOME con ricorso fondato su un motivo. Le controparti sono rimaste intimate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia il vizio di extrapetizione. Deduce che la Corte d’appello gli ha dato torto su un motivo d’appello che lui non aveva mai proposto (il merito RAGIONE_SOCIALEa pretesa risarcitoria), in quanto la sentenza di primo grado era stata impugnata solo in punto di regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese. Di conseguenza non poteva essere condannato alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese d’appello, non essendo risultato soccombente.
2. Il motivo è fondato.
La C orte d’appello, accogliendo il gravame sulle spese, non aveva altro su cui decidere, e non poteva esaminare il merito RAGIONE_SOCIALEa causa.
Non potendo esaminare il merito RAGIONE_SOCIALEa causa, nemmeno avrebbe potuto ritenere ‘soccombente in appello’ NOME COGNOME, e condannarlo alle spese del secondo grado di giudizio.
La ritenuta erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata non ne impone la cassazione con rinvio.
Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere la causa nel merito per la parte che qui interessa. Ferma restando dunque la statuizione di compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di primo grado, che non è oggetto di impugnazione, gli enti appellati vanno condannati in quanto soccombenti alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del secondo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo.
Infatti, formatosi il giudicato sull’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda attorea, in appello l’unica questione ancora sub iudice era rappresentata dalla correttezza RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva addossato le spese all’attore, invece di compensarle. E su tale questione, come accennato, gli appellati sono rimasti soccombenti.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
P.q.m.
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, l’ RAGIONE_SOCIALE, in solido, alla rifusione in favore di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di appello, che si liquidano nella somma di euro 3.400, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) condanna la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, l’ RAGIONE_SOCIALE, in solido, alla rifusione in favore di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, addì 26 marzo 2024.
Il Presidente
(NOME COGNOME)