Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2414 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2414 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23221/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 7364/2019 depositata il 27/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 7364/2019 della Corte d’appello di Roma pubblicata il 27 novembre 2019.
Non ha svolto attività difensive la RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4 -quater , e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.
La Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile per difetto dei requisiti di cui all’art. 342 c.p.c. l’appello spiegato dalla RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 15 dicembre 2017. Il Tribunale aveva rigettato la domanda avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE volta ad ottenere l’accertamento negativo del credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE con le richieste del 1° agosto 2012 e 23 ottobre 2012, ritenendo non assolto dall’attrice l’onere probatorio su di essa gravante, p er non aver dimostrato i termini dell’accordo inter partes inerente alla tenuta della contabilità della società RAGIONE_SOCIALE, al compenso ivi pattuito, alle allegate erroneità del libro giornale e IVA, agli accertamenti fiscali subiti dalla stessa attrice, agli asseriti pagamenti della RAGIONE_SOCIALE in favore RAGIONE_SOCIALE. Per la Corte d’appello, il gravame della COGNOME conteneva soltanto una ‘mera, prolissa e affastellata riproposizione di tutte le argomentazioni difensive già svolte in primo grado’; non aveva enucleato ‘c on chiarezza i punti e le questioni contestati’; non esponeva ‘puntuali argomentazioni idonee ad incrinare il fondamento logico – giuridico delle singole ragioni della decisione del primo giudice’. Ciò quanto alla allegazione e alla prova del contenuto del contratto inter partes , necessarie per verificare l’eccepito inadempimento ed alla indicazione e alla prova
dei pagamenti asseritamente eseguiti, essendosi l’appellante limitata a dedurre di aver ‘estinto ogni obbligazione’.
Il primo motivo del ricorso della RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 112 c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost., avendo l’atto di appello chiaramente individuato il capo oggetto di impugnazione nella ratio decidendi sul riparto dell’onere della prova (pagine 5 e 6) e criticato la motivazione sul punto adottata dal Tribunale (pagine 12 e ss.).
Il secondo motivo del ricorso della RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. Si richiamano i passaggi dell’atto di appello sull’art. 2697 c.c., sul fondamento contrattuale dell’azione intentata e sulla distribuzione dell’onere della prova, in base ai quali ‘era la EVO a dover dimostrare la fondatezza delle proprie richieste nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (e non quest’ultima il contrario)’ (pagine 12 -15).
Il terzo motivo del ricorso della RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente e travisamento del fatto processuale, quanto alla mancanza di specificità delle richieste istruttorie ravvisata dalla Corte d’appello, evidenziando la ricorrente di aver riportato nell’atto di appello per esteso le istanze della seconda memoria ex art. 183, n. 6), c.p.c. e di averle richiamate nelle conclusioni.
I tre motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e risultano fondati.
5.1. Secondo quanto chiarito da Cass. Sez. Unite n. 27199 del 2017, l’art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 e nella specie ratione temporis applicabile, va interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi,
delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di ‘ revisio prioris instantiae ‘ del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tal senso, è da evidenziare come l’atto di appello proposto da RAGIONE_SOCIALE , per quanto emerge dall’illustrazione del contenuto rilevante riportata in ricorso e dall’esame diretto dello stesso, non si limitava a chiedere, senza indicare alcuna ragione di doglianza, la riforma dell’appellata decisione, contenendo esso, piuttosto, le ragioni di critica alla pronuncia di primo grado in punto di: 1) applicabilità dei principi generali sull’onere della prova nella controversia vertente sulla sussistenza ed entità di una obbligazione (nella specie, compenso per prestazioni professionali), seppur instaurata dal debitore con azione di accertamento negativo, nel senso che siano a carico del creditore le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi delle sue pretese, mentre rimangono a carico del debitore la mancata dimostrazione dei dedotti fatti estintivi dell’obbligazione medesima; 2) richiesta di nuovo apprezzamento, alla stregua del prospettato riparto dell’onere probatorio, della complessiva rilevanza delle deduzioni istruttorie disattese in primo grado.
5.2. In particolare, l’appellante individuava così le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e così confutava le ragioni addotte dal primo giudice:
‘La sentenza … mostra di non aver compreso le ragioni della domanda e di aver governato thema decidendum sulla base di
principi e di arresti giurisprudenziali -segnatamente in materia di riparto dell’onere della prova, trattandosi pacificamente di responsabilità contrattuale del professionista -inadatti al caso di specie e che mal sono stati calati in quest’ultimo. Il tutto, senza avere ammesso le richieste istruttorie della COGNOME, ma solo un interrogatorio formale, al quale il AVV_NOTAIO COGNOME non ha risposto; e senza disporre la consulenza tecnica d’ufficio … Ha il Giudice del tutto trascurato (oltre a non dare comunque modo alla COGNOME di dimostrare le proprie domande, il che non avrebbe, comunque determinato l’inversione dell’onere della prova a carico di essa) che le domande della COGNOME impegnano, pacificamente, la responsabilità contrattuale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE … Talché, correttamente ripartendo l’onere della prova, era la EVO a dover dimostrare la fondatezza delle proprie richieste nei confronti della COGNOME (e non quest’ultima il contrario) e il fondamento contrattuale delle stesse, che la COGNOME aveva comunque offerto di provare …
dell’asserito credito nei confronti della committente … Il AVV_NOTAIO COGNOME, legale rappresentante della società convenuta, non ha reso l’interrogatorio deferitogli, e il Giudice ha dato atto della mancata risposta, talché -nel quadro della assoluta carenza di autentiche difese e produzioni documental -ben poteva ritenersi maturata la ficta confessio ex art ex art. 232 cpc Per concludere: la RAGIONE_SOCIALE ha assolto all'(unico) onere su di essa gravante di allegare i fatti costitutivi dell’inadempimento della Evo, ha contestato il credito della Evo ed ha chiesto a quest’ultima di giustificato; la EVO non ha assolto all’onere su di essa gravante di dimostrare i fatti
modificativi o estintivi della obbligazione propria, né ha dimostrato il proprio asserito credito’.
5.3. I giudici d’appello, pertanto, avrebbero dovuto ritenere ammissibile il gravame e rispondere nel merito alle censure mosse dall’appellante.
Il ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, la quale procederà ad esaminare nuovamente l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 15 dicembre 2017, uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione