Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8410 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 8410 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/03/2024
SENTENZA
sul ricorso n. 13831/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con indirizzo pec EMAIL
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso l’AVV_NOTAIO nel suo studio in INDIRIZZO controricorrente
avverso la sentenza n. 289/2021 della Corte d’Appello di Ancona, depositata il 9-3-2021
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7-32024 dal consigliere NOME COGNOME, udito il AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,
OGGETTO:
risoluzione di contratto di compravendita inammissibilità dell’appello
RG. 13831/2021
P.U. 7-3-2024
udito per la controricorrente l’AVV_NOTAIO per delega del difensore
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione notificato in data 11-12-2014 RAGIONE_SOCIALE ha convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Fermo AVV_NOTAIO, esponendo che con atto a rogito notaio AVV_NOTAIO del 21-12-2009 rep. 166982 aveva acquistato dalla convenuta per il prezzo di Euro 135.000,00 porzione di fabbricato sito a Sant’Elpidio a mare in INDIRIZZO; all’art. 4 del contratto la venditrice aveva dichiarato l’assenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, ma la promissaria acquirente di seguito era venuta a sapere dell’esistenza di pignoramento immobiliare che riguardava anche particella dell’immobile oggetto del contratto e quindi ha chiesto l’annullamento del contratto per errore o dolo e comunque la sua risoluzione per inadempimento.
La convenuta NOME COGNOME ha chiesto il rigetto della domanda e con sentenza depositata il 7-7-2016 il Tribunale di Fermo ha dichiarato la risoluzione del contratto per grave inadempimento della promittente venditrice, consistito nel non avere dichiarato il pignoramento; ha condannato la convenuta alla restituzione del prezzo pagato, al rimborso delle tasse e spese sostenute per il contratto per Euro 13.730,00 con rivalutazione monetaria e interessi legali, aggiungendo agli interessi legali un punto percentuale a titolo di risarcimento dei danni.
2.Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto appello, che la Corte d’appello di Ancona ha deciso con sentenza n. 289 depositata il 9-3-2021.
La sentenza, in accoglimento dell’eccezione dell’appellata RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato l’appello inammissibile ex art. 342 cod. proc. civ.; richiamando Cass. Sez. U 27199/2017, ha dichiarato che l’appellante
contestava la sentenza di primo grado non sindacandone criticamente singoli capi, ma limitandosi a trascrivere i contenuti della comparsa conclusionale e della memoria di replica depositate in primo grado, così non soddisfacendo il requisito previsto dall’art. 342 cod. proc. civ., in quanto il semplice richiamo agli atti difensivi del primo grado esponeva il giudicante e la controparte a un’opera di ricostruzione delle ragioni di impugnazione viziata dalla soggettività dei criteri interpretativi adottati.
3.NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale avanti la Sesta Sezione sottosezione seconda e con ordinanza interlocutoria n. 28450/2022, escludendosi l’evidenza decisoria ex art. 380 -bis co.1 cod. proc. civ. ratione temporis vigente, è stata disposta la trattazione in pubblica udienza.
Nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. in relazione alla pubblica udienza del 7-3-2024 il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni ed entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, rubricato ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 369, comma 1 n. 4 c.p.c.’ , la ricorrente lamenta che il suo atto di appello sia stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità. Riproducendo il contenuto del l’ atto di appello stesso , la ricorrente rileva che l’atto consentiva di individuare le statuizioni concretamente impugnate e le ragioni sulle quali si fondava il gravame, contrapponendo alle argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata quelle dell’appellante; evidenzia che l’at to di
appello, oltre a contenere la trascrizione della comparsa conclusionale e della memoria di replica, conteneva censure dei passaggi motivazionali che sorreggevano la pronuncia impugnata.
2.Con secondo motivo rubricato ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.’ la ricorrente lamenta che la Corte d’appello, dichiarando inammissibile l’appello nonostante l’atto avesse i requisiti richiesti dall’art. 342 cod. proc. civ., abbia omesso di pronunciare sulle censure in esso contenute, incorrendo nel vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ.
3.Il primo motivo è fondato, in quanto la sentenza impugnata ha commesso la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. lamentata che ne impone la cassazione, con il conseguente assorbimento del secondo motivo.
Secondo l’ indirizzo della giurisprudenza di legittimità, gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. devono essere interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. Sez. U 13-12-2022 n. 36481 Rv. 666375-01, Cass. Sez. 6-3 30-5-2018 n. 13535 Rv. 648722-01, Cass. Sez. U 16-11-2017 n. 27199 Rv. 645991-01). Inoltre, la specificità dei motivi di appello richiesta dall’art. 342 cod. proc. civ. deve essere commisurata all’ampiezza e alla portata della sentenza impugnata (Cass. Sez. 6-3 26-7-2021 n. 21401 Rv. 662214-01); l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto invocate a sostegno del gravame può consistere anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l’allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché sussista critica adeguata e
specifica della decisione impugnata, che consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. Sez. 2 2810-2020 n. 23781 Rv. 659392-01, Cass. Sez. 1 12-2-2016 n. 2814 Rv. 638551-01). Poiché l ‘appello è mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici ma rivolto a ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della specificità dei motivi posto dall’art. 342 co.1 cod. proc. civ. prescinde dal rigore delle forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte le ragioni per cui è chiesta la riforma della sentenza di primo grado, con i rilievi posti a base dell ‘impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (Cass. Sez. 2 25-1-2023 n. 2320 Rv. 666797-01, Cass. Sez. 3 11-10-2006 n. 21745 Rv. 592771-01). Quindi, il dato che l’atto di appello sia stato redatto secondo una tecnica erronea, per il fatto di avere inserito nel corpo dell’atto l’intero contenuto della comparsa conclusionale e della memoria di replica depositate in primo grado, non giustifica in sé la dichiarazione di inammissibilità dell’appello, se nell’atto sono state esposte le ragioni di critica alla decisione impugnata ed è manifestata la volontà di ottenerne la riforma, in termini tali da consentire di individuare la parte volitiva e la parte argomentativa dell’appello.
Nell a fattispecie nell’ atto di appello, che la Corte procede direttamente a esaminare in ragione del l’ error in procedendo prospettato con motivo di ricorso formulato in modo ammissibile (Cass. Sez. L. 4-2-2022 n. 3612 Rv. 663837-01, Cass. Sez. 1 23-12-2020 n. 29495 Rv. 660190-01) , l’appellante COGNOME ha lamentato in primo luogo che la sentenza impugnata ‘ non ha tenuto in alcun conto né delle richieste istruttorie formulate dalla difesa COGNOME …’ e di seguito che la sentenza è ‘ andata ultra petitum in quanto controparte aveva richiesto la risoluzione del contratto di vendita immobiliare per inadempimento
della COGNOME, mentre il Got, incredibilmente, ha addirittura condannato quest’ultima al pagamento della somma di Euro 135.000,00 + accessori quale restituzione del prezzo senza però disporre la retrocessione dell’immobile compravenduto. In pratica l’attrice potrà ricevere la restituzione della somma pagata trattenendo però anche l’appartamento ‘; di seguito l’atto d’appello ha lamentato anche la mancanza di motivazione su tale statuizione e sul rigetto delle istanze istruttorie, che in effetti la convenuta COGNOME aveva riproposto in fase di precisazione delle conclusioni, come risulta dalla stessa sentenza di primo grado . La circostanza che l’atto d’appello sia proseguito con la trascrizione del contenuto della comparsa conclusionale e della memoria di replica non faceva venire meno le ragioni di critica già esposte; dopo la trascrizione di tali atti, l’appellante ha dichiarato di ribadire la richiesta di prove per interpello e testi, lamentando che il giudice non avesse detto alcunché né per rigettare le istanze istruttorie né per accertare i fatti relativi all’esecuzione immobiliare , aggiungendo che, nell’ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione, doveva essere disposta la restituzione alla stessa dell’immobile compravenduto e che il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi anche sulle eccezioni di decadenza e prescrizione, alle quali non aveva fatto cenno.
Con questo contenuto, seppure comprensivo della trascrizione della comparsa conclusionale e della memoria di replica, l’atto non si limitava né al generico richiamo agli atti difensivi di primo grado né a lamentare genericamente l’ingiustizia della sentenza impugnata, come sostiene la controricorrente, e neppure richiedeva ricostruzione delle argomentazioni dell’appellante attraverso la lettura della comparsa conclusionale e della memoria di replica; l’atto d’appello conteneva censure alla sentenza impugnata, che erano sufficientemente specifiche con riferimento alla mancata ammissione delle istanze istruttorie ritenuta dall’appellante necessaria al fine di ricostruire i fatti
relativi al pignoramento e , in via subordinata, all’ ultrapetizione, all’ omissione di pronuncia sulla restituzione dell’immobile conseguente all’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e all’omissione di pronuncia sulle eccezioni proposte. Si trattava di censure comprensive sia della parte argomentativa sia della parte volitiva finalizzate a censurare la pronuncia impugnata e che pertanto avrebbero dovuto essere esaminate nel merito.
4.Ne consegue che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, per procedere alla disamina nel merito dell’appello proposto da NOME COGNOME. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione