Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14152 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 14152 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 27/05/2025
SENTENZA
sul ricorso – proposto da:
DI NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI COGNOME DI COGNOME DEL VALLO;
– intimato – avverso la sentenza n. 7/2020 del GIUDICE COGNOME di CASTELVETRANO, depositata il 21/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del l’11/6 /2024 dal consigliere NOME COGNOME sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; sentito l’avvocato NOME COGNOMEin sostituzione dell’avvocato NOME COGNOME per parte ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 7/2020, il Giudice di pace di Castelvetrano ha accolto l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza ingiunzione n. 46 del Comune di Campobello di Mazara, pronunciata nei suoi confronti per il pagamento della somma di Euro 619,20, a titolo di sanzione amministrativa irrogatale per non avere provveduto alla pulizia dalle sterpaglie del fondo di sua proprietà, non recintato e incolto, con alto rischio di incendio, in violazione dell’ordinanza sindacale n. 32 del 31 marzo 2015; ha rilevato che l’ingiunta aveva provveduto alla messa in sicurezza del fondo prima dell’ingiunzione e subito dopo la notifica del verbale di accertamento.
In considerazione «della condotta processuale delle parti», il Giudice di pace ha disposto la parziale compensazione delle spese, riconoscend o all’opponente soltanto Euro 43, 00, pari all’ammontare delle spese vive.
Avverso questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione per un solo motivo. Il Comune di Campobello di Mazara del Vallo è rimasto intimato.
Il ricorso, stilata dal nominato consigliere delegato la relativa proposta, è stato inizialmente avviato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis cod. pro. civ., dinnanzi alla Sesta s ezione civile; il Collegio all’udienza camerale del 16.06.2021, con ordinanza interlocutoria n. 23444/2021, ha rimesso la causa alla pubblica udienza odierna.
In prossimità della pubblica udienza il P.M. ha depositato le sue conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso e in esito parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per avere il Giudice immotivatamente disposto la compensazione delle spese, invece di porle a carico dell’Ente soccombente.
1.1. Non occorre procedere alla disamina della censura per essere il ricorso inammissibile.
Questa Corte ha chiarito che la pronuncia che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, instaurato ai sensi dell’ art. 6 d.lgs. n. 150/2011, inclusa quella del Giudice di pace, è impugnabile con l’appello non essendo soggetta ai limiti ex art. 339, co. 3, cod. proc. civ., poiché, per espressa previsione del comma 12 dello stesso art. 6, a questi giudizi non si applica l’art. 113, comma II, cod. proc. civ., sicché è preclusa una pronuncia secondo equità; in conseguenza, non si applicano le limitazioni alla proposizione dell’appello avverso le sentenze del Giudice di pace come previste al secondo e al terzo comma dell’art. 339 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6 – 2, n. 922 del 13/01/2022).
Anche nella vigenza dell’art. 23 l. n. 689/1981, in seguito all’abrogazione del tredicesimo e ultimo comma, intervenuta con il d.lgs. n. 40 del 2006 e per espressa disposizione del l’undicesimo comma, come modificato dall’art. 99 del d.lgs. n. 507 del 1999, la sentenza che definiva il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del Giudice di pace, era soggetta al medesimo regime di impugnazione (Cass. Sez. 2, n. 182 del
04/01/2011; Cass. Sez. 2, n. 16471 del 27/07/2011; Cass. Sez. 2, n. 26613 del 22/10/2018).
Avverso la sentenza qui impugnata, pertanto, NOME COGNOME avrebbe dovuto proporre appello.
Non vi è luogo a statuizione sulle spese per non avere il Comune svolto difese.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda