Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10850 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10850 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12441/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME (CODICE_FISCALE con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME quale socio della RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ avv. NOME COGNOME (CODICE_FISCALE con domicilio digitale ex lege -controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso l ‘ ordinanza ex art. 348ter c.p.c. del 6/4/2023 del Tribunale di Roma; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/2/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
–NOME COGNOME notificava a NOME COGNOME nella qualità di socio della RAGIONE_SOCIALE, un atto di precetto di pagamento della somma di Euro 617,75, minacciando di intraprendere l ‘ esecuzione forzata nei
confronti dell ‘ intimato in forza dell ‘ ordinanza ex art. 553 c.p.c. resa dal Tribunale di Roma nella procedura esecutiva n. 22875/2010, provvedimento che includeva l ‘ onere del soccombente di corrispondere l ‘ imposta di registrazione (Euro 258,20);
–NOME COGNOME proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., sostenendo che la predetta ordinanza era stata emessa nei confronti di un soggetto diverso e, segnatamente, della RAGIONE_SOCIALE di Franchi Giuseppe e C. s.n.c.; eccepiva, inoltre, la mancata previa escussione del patrimonio sociale (art. 2304 c.c.);
-il Giudice di Pace di Roma, con la sentenza n. 9625/2022, accoglieva l ‘ opposizione: rilevava, da un lato, che la RAGIONE_SOCIALE di Franchi Giuseppe RAGIONE_SOCIALE aveva mutato denominazione in RAGIONE_SOCIALE di Franchi NOME RAGIONE_SOCIALE con atto del 6/8/2012 e che da tale data NOME COGNOME era divenuto socio e amministratore e, dall ‘ altro, che era stato violato l ‘ art. 2304 c.c., non essendo stata dimostrata dall ‘ opposta l ‘ incapienza del patrimonio sociale;
-avverso tale decisione NOME COGNOME proponeva impugnazione ed NOME COGNOME formulava appello incidentale;
-con ordinanza ex art. 348ter c.p.c. resa in data 6/4/2023, il Tribunale di Roma dichiarava inammissibili le impugnazioni in ragione del disposto dell ‘art. 339, comma 3, c.p.c., così illustrando la propria decisione: «… le parti si dolgono del mancato rispetto di norme sostanziali quali l ‘ esistenza o meno della preventiva escussione della società debitrice o la mancanza di legittimazione dell ‘ appellato e la quantificazione delle spese che non attengono all ‘ inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia ma sono regole sostanziali interposte per emettere la pronuncia di merito sulla domanda, e cioè per formulare la statuizione sulla sussistenza o meno del diritto soggettivo sostanziale azionato nel predetto giudizio (la cui violazione integrerebbe, dunque, a rigore, un error in iudicando ); … contrariamente a quanto sostenuto dall ‘ appellante per ‘ norme sul procedimento ‘ – la cui violazione, ai sensi dell ‘ art. 339, comma 3, c.p.c., rende appellabili le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità – devono intendersi
le regole che disciplinano il giudizio di cognizione dinanzi al giudice di pace, regolando l ‘ attività processuale delle parti e del giudice nell ‘ ambito di quel giudizio, e non anche quelle utilizzate dal giudice di pace per la formulazione del proprio giudizio sulla fondatezza della domanda. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27384 del 19/09/2022); … le medesime argomentazioni valgono per l ‘ appello incidentale per il quale neanche è dedotto quale sia la norma procedimentale, costituzionale o comunitaria violata né il principio regolatore della materia leso limitandosi a chiedere una diversa applicazione di norme sostanziali per altro verso ulteriormente inammissibili essendo prospettate dalla parte vittoriosa in primo grado»;
-avverso tale decisione NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo;
–NOME COGNOME resisteva con controricorso contenente ricorso incidentale, basato su un motivo;
-le parti depositavano memorie ex art. 380bis .1 c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 26/2/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-preliminarmente, si rileva che non si ravvisano ragioni normative, né di opportunità, per disporre la riunione (richiesta da entrambe le parti) a quello in esame dei ricorsi R.G. n. 6315/2024, depositato il 19 marzo 2024, e R.G. n. 14958/2024, depositato il 4 luglio 2024, riguardanti diverse controversie inter partes ;
-la ricorrente COGNOME col proprio motivo, deduce «violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc con riguardo all ‘ art. 112 e 339 cpc, art. 1362 cc.», perché il Tribunale ha omesso di considerare che con l ‘ appello era stata dedotta la violazione degli art. 112, 324, 115 c.p.c. e dell ‘art. 2697 c.c., da considerare «norme sul procedimento … ovvero principi regolatori della materia», di talché l ‘ appello era da considerare ammissibile;
-il motivo è infondato;
-come statuito da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 31830 del 27/10/2022, Rv. 666069-01 (analogamente, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27384 del 19/09/2022, Rv. 665949-01, richiamata anche dal giudice d ‘ appello), «Ai fini dell ‘ ammissibilità dell ‘ appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c., le norme sul procedimento che si assumono violate vanno identificate unicamente nelle regole che presidiano lo svolgimento del giudizio di cognizione davanti al giudice di pace e, cioè, nella disciplina delle attività delle parti e del giudice in quel processo, con esclusione delle disposizioni (pur aventi natura processuale) di altri procedimenti che siano assunte dal giudicante per la decisione sul merito e, cioè, per la valutazione di fondatezza o di infondatezza della domanda.»;
-contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente – che richiama impropriamente l ‘ art. 1362 c.c. per sostenere che l ‘ atto d ‘ appello doveva essere interpretato oltre la sua letterale formulazione e, dunque, anche interpretando il richiamo delle norme procedimentali indicate nel motivo come oggetto delle censure svolte – l ‘ impugnazione della COGNOME era univoca nel denunciare la violazione dell ‘ art. 2304 c.c.: «Sempre in via preliminare, vorrà il Giudice del gravame rilevare che si è formato giudicato interno su tutti i motivi di opposizione con esclusione della non assoggettabilità ad espropriazione forzata del socio RAGIONE_SOCIALE in assenza della preventiva escussione ex art. 2304 c.c. L ‘ oggetto del presente gravame è circoscritto alla riforma parziale della sentenza impugnata, nella parte in cui ha accolto l ‘ opposizione in ragione della mancata preventiva escussione in danno della società.»;
-correttamente, il Tribunale ha escluso che la dedotta violazione dell ‘ art. 2304 c.c. (peraltro, il motivo era fondato sull ‘ affermazione di aver previamente escusso il patrimonio sociale) potesse essere considerato alla stregua di denuncia di violazione di norme procedimentali, trattandosi invece di norma che condiziona l ‘ esercizio dell ‘ azione esecutiva contro il socio e che è stata richiamata per vagliare la fondatezza dell ‘ opposizione ex art. 615
-l ‘ unico motivo del ricorso incidentale è formulato « ex art. 360 primo comma c.p.c. n. 4) per nullità della sentenza o del procedimento e n. 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, deducendosi più in particolare, in rapporto ad entrambi i due motivi sopra riportati, la violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 112 c.p.c.», per avere il giudice di primo grado affermato la coincidenza tra la società intimata e quella indicata nel titolo esecutivo e l ‘ appello incidentale era da considerare ammissibile, «atteso che l ‘ eccezione svolta dalla Società appellata era inerente alla carenza di legittimazione passiva»;
-la censura è inammissibile per plurime ragioni;
-in primis , in violazione dell ‘ art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., il controricorrente omette di riportare i propri motivi d ‘ appello, precludendo così a questa Corte di vagliare il tenore delle censure svolte e di apprezzare se le stesse riguardavano norme procedimentali oppure no;
-tale lacuna, poi, assume un rilievo ancor più pregnante in considerazione dell ‘ affermazione, contenuta nell ‘ ordinanza del Tribunale, secondo cui l ‘ appellante incidentale non aveva nemmeno dedotto «quale sia la norma procedimentale, costituzionale o comunitaria violata né il principio regolatore della materia leso limitandosi a chiedere una diversa applicazione di norme sostanziali»;
-inoltre, non risulta censurata l ‘ ulteriore ragione di inammissibilità dell ‘ appello in quanto proposto da parte vittoriosa in primo grado;
-tanto consente di tralasciare il rilievo che l ‘ agitata questione della «legittimazione passiva» (a cui il controricorrente fa plurimi riferimenti) è incomprensibile, sia perché non vi è alcuna «società appellata» (così il motivo), posto che la lite riguarda soltanto le odierne parti, sia perché la controversia è stata avviata proprio da NOME COGNOME di cui, pertanto, nemmeno può configurarsi una carenza di legittimazione passiva (mentre, rispetto alla minacciata azione esecutiva, l ‘ opposto precetto non determina l ‘ instaurazione di alcun processo);
-si dispone la compensazione delle spese del giudizio di legittimità in ragione della reciproca soccombenza;
-va dato atto, poi, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e del ricorrente incidentale ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e del ricorrente incidentale ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,