Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 24466 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 24466 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10050/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
COGNOME;
-intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di MILANO n. 1669/2024, depositata il 12/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
PREMESSO CHE
Con la sentenza n. 7366/2022 il Giudice di pace di Milano ha accolto l’opposizione proposta dall’avvocato NOME COGNOME avverso il decreto, emesso su ricorso di RAGIONE_SOCIALE, che le aveva ingiunto il pagamento di euro 882. A fondamento della domanda monitoria RAGIONE_SOCIALE ha dedotto di avere stipulato un contratto con COGNOME avente ad oggetto l’acquisto di una vetrina sul sito www.prontoprofessionisti.it , al costo complessivo di euro 1.125, il cui pagamento era stato concordato con la seguente modalità, euro 243 per l’attivazione della vetrina (somma pagata da COGNOME) ed euro 882 mediante diciotto rate mensili, somma invece non pagata, di cui alla fattura posta alla base della domanda. Con l’opposizione COGNOME ha contestato la mancata prova del credito e l’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE Con sentenza depositata il 12 febbraio 2024 il Tribunale di Milano ha rigettato l’appello, ritenendo che RAGIONE_SOCIALE non abbia provato di avere dato regolare esecuzione alle prestazioni sottese al contratto.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE
L’intimata NOME COGNOME non ha proposto difese.
CONSIDERATO CHE
Preliminare all’esame del ricorso è la verifica della ammissibilità del giudizio d’appello, verifica che questa Corte è tenuta a compiere d’ufficio, trattandosi di controllo che, riguardando l’ordine del processo, rientra tra i poteri officiosi del giudice, esercitabili in ogni stato e grado del processo e, nel giudizio di cassazione, consente l’esame diretto degli atti processuali, in quanto attiene ad un errore in procedendo (cfr. Cass. n. 1084/1996 e, più di recente, Cass. n. 1918/2000 e Cass. n. 16264/2004).
Il valore della causa in esame, pacificamente, non eccede millecento euro. L’art. 113, secondo comma, c.p.c. stabilisce che il giudice di pace deve decidere secondo equità le cause di valore non
eccedente millecento euro, “salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 del codice civile”. Il giudice d’appello, che ha respinto le eccezioni di inammissibilità del gravame proposte dall’appellata ai sensi degli artt. 342 e 348bis c.p.c., non ha considerato il contratto in esame, che ha qualificato di appalto di servizi pubblicitari, quale contratto concluso mediante la sottoscrizione di moduli e formulari e anzi ha parlato di contratto concluso tramite comunicazione email, come d’altr a parte conferma la lettura del messaggio elettronico di accettazione della proposta da parte dell’avvocato COGNOME
Le sentenze pronunciate secondo equità ex art. 113 c.p.c. sono appellabili ma, ai sensi dell’art. 339, terzo comma, c.p.c., “esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”. Sulla consolidata interpretazione di questo combinato disposto nel senso che le sentenze del giudice di pace in cause di valore non eccedente euro millecento devono considerarsi tutte pronunciate secondo equità, tranne quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari ex art. 1342 c.c., si vedano, sulla scorta di sezioni unite 16 giugno 2006 n. 13917, Cass. n. 3715/2015, che evidenzia pure l’indiscusso obbligo del giudice di verificare tale profilo di ammissibilità anche d’ufficio, Cass. n. 12736/2016 e Cass. n. 769/2021).
Nel caso in esame l’atto d’appello lamenta come il giudice di primo grado abbia erroneamente sostenuto che, ‘dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta e presente in atti, emerge come il contratto de quo sia stato concluso tra la attrice e la RAGIONE_SOCIALE, quando invece la società RAGIONE_SOCIALE è soggetto giuridico del tutto distinto dall’appellante RAGIONE_SOCIALE che ha
correttamente adempiuto alla propria obbligazione di realizzare lo spazio web .
L’appello non è quindi stato proposto né per violazione delle norme sul procedimento, né per violazione di norme costituzionali o comunitarie e neppure per violazione di principi regolatori della materia. Dal che discende l’inammissibilità del medesimo.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio in quanto il giudizio d’appello non poteva essere instaurato.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Non vi è decisione sulle spese, non essendosi l’intimata difesa nel presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, lo dichiara inammissibile e cassa senza rinvio la sentenza impugnata in quanto il giudizio di appello non poteva essere instaurato.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione