Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2626 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2626 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso N. 15593/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Corte di cassazione, difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c. e pure rappresentato e difeso dal l’AVV_NOTAIO , come da procura allegata al ricorso
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, come da procura allegata al controricorso
-controricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE-RISCOSSIONE, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI GENOVA, RAGIONE_SOCIALE DI GENOVA
avverso la sentenza n. 304/2022 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 11.1.2022;
udita la relazione della causa svolta nell ‘ adunanza camerale del 29.11.2023 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propose opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso le cartelle di pagamento n. NUMERO_CARTA e n. 0712011010785649000, fondate su verbali relativi ad infrazioni al codice della strada elevati dalla Polizia Municipale di RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2006, da quella di RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2007 e dalla Prefettura di RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2007. Dedusse che la cartella n. NUMERO_CARTA era stata già annullata con sentenza e, in ogni caso, emessa sulla base di titoli inesistenti e annullati; che anche la cartella n. 07120110107815649 risultava emessa sulla base di un titolo inesistente poiché già annullato. In ogni caso, eccepì l’intervenuta prescrizione dei crediti. Nella contumacia del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, della Prefettura RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, e costituitosi il solo RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, il Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 7746/18, accolse parzialmente la domanda, compensando per metà le spese di lite nei rapporti tra l’opponente e l’ agente della riscossione , e per l’intero nei confronti degli enti cred itori . Il COGNOME gravò d’appello la sentenza, e l’adito Tribunale in contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, dichiarò la cessata materia del contendere, per essere frattanto intervenuta la ‘ rottamazione dei ruoli’ ai sensi del d.l. n. 119/2018, condannando però
N. 15593/22 R.G.
l’appellante, in forza del principio della soccombenza virtuale, alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese in favore RAGIONE_SOCIALE parti appellate costituite, giacché l’appello, per come proposto, era da considerare inammissibile, ex art. 339 c.p.c.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. Le altre intimate non hanno resistito (la Prefettura di RAGIONE_SOCIALE ha depositato ‘atto di costituzione’ ). Ai sensi dell’art. 380 -bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art 7 del d.lgs. n. 150/11, dell’art 113 , comma 2, e 339, comma 3, c.p.c., in relazione a ll’ art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. e all’art. 111 Cost. Secondo il ricorrente, ” nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa l’articolo 113 cpc non trova applicazione. Giurisprudenza di legittimità costante ritiene che tale norma trovi applicazione anche in ipotesi di opposizione all’esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni amministrative. Anche in tali casi, infatti, non è ammesso il giudizio d’equità, poiché il petitum stesso insiste sulla presenza di un potere pubblico che si esplica nei confronti di un privato cittadino, che va pertanto tutelato (Cass. Ord 17212/17) ‘ . Conseguentemente, deve escludersi ” in siffatte ipotesi la decisione del giudizio secondo equità, dovrà parimenti escludersi l’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme in tema di inammissibilità dell’appello e della possibilità di impugnativa limitata alle sole ipotesi di cui all’art. 339 comma 3 c.p.c. “.
1.2 -Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 339, comma 3, e 342 c.p.c., nonché vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. e 111 Cost., nella parte in cui il giudice d’appello sostiene che “.. parte appellante è incorsa non nella generica violazione dell’art. 342 c.p.c. (…) quanto nel mancato rispetto del più gravoso onere di individuare i principi di diritto che sarebbero stati violato nella decisione impugnata e la loro rilevanza nel caso di specie ” e che ” nè può ipotizzarsi che spetti al giudice d’appello una sorta di attività ‘ sostitutiva ‘ ….”. Secondo la tesi del ricorrente l’art. 339, comma 3, c.p.c., non prevede alcuna sanzione di inammissibilità di per sé, né che i vizi debbano essere specificatamente indicati: l’appello era dunque ammissibile in relazione a ciascun vizio denunciato; né, del resto, alcuna attività interpretativa era stata richiesta al Giudice di appello. Si conclude, dunque, nel senso che ” L’appello era, quindi, ammissibile e nell’applicazione del principio della soccombenza virtuale il Tribunale mai avrebbe dovuto valutarlo inammissibile come viceversa ha fatto e non avrebbe dovuto conseguentemente condannare l’odierno ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali “.
1.3 -Con il terzo motivo, infine, si denuncia violazione dell’art. 111 Cost., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., per aver il Tribunale erroneamente condannato l’ AVV_NOTAIO alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
2.1 -Il primo motivo è infondato.
Con ordinanza n. 25747/2021, non massimata, questa Corte ha affermato che, ‘ quanto al regime RAGIONE_SOCIALE impugnazioni RAGIONE_SOCIALE sentenze del giudice di pace emesse
in relazione a cartelle esattoriali emesse per violazione RAGIONE_SOCIALE norme sulla circolazione stradale, occorre distinguere:
le opposizioni alla cartella di pagamento in cui la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione (c.d. recuperatorie), appartenenti alla competenza per materia del giudice di pace. Esse devono essere proposte ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella), il quale prevede espressamente che non si applica l’art. 113 secondo comma c.p.c., in relazione alle quali l’appello sulla decisione del giudice di pace è sempre ammissibile (v. Cass. S.U. n. 22080 del 2017);
le opposizioni all’esecuzione, ex art. 615 c.p.c., che qualora non superino il limite di valore di euro 1100, pur dopo l’abrogazione, ad opera della l. n. 69 del 2009, del divieto di appellabilità (introdotto, modificando l’art. 616, ultimo comma, c.p.c, dalla I. n. 52 del 2006) sono appellabili esclusivamente in riferimento alle ipotesi ed ai motivi limitati individuati dall’art. 339 terzo comma c.p.c. (v. Cass. n. 23623 del 2019);
le opposizioni agli atti esecutivi, che non sono proponibili dinanzi al giudice di pace, e in relazione alle quali, ove in ipotesi proposte, esaminate nel merito senza che ne sia rilevata l’inammissibilità e rigettate, l’appello, ex art. 617 c.p.c., è comunque sempre inammissibile ‘.
Ne discende che, poiché è inequivoco che, nella specie, si tratti di opposizione ex art. 615 c.p.c., il limite di proponibilità dei motivi di appello alle sole materie
N. 15593/22 R.G.
di cui all’art. 339 c.p.c. è pienamente operante, sicché la pronuncia impugnata si rileva del tutto corretta, sul punto.
3.1 -Il secondo motivo è invece fondato.
Premesso che il ricorrente ha ben colto la ratio decidendi (contrariamente a quanto eccepito dal controricorrente), il Tribunale ha in realtà esasperato il principio di specificità dei motivi d’appello, ex art. 342 c.p.c., in rapporto all’art. 339, comma 3, c.p.c., laddove ha ritenuto che l’appellante fosse incorso ‘ nel mancato rispetto del più gravoso onere di individuare i principi di diritto che sarebbero stati violati dalla decisione impugnata, e la loro rilevanza nel caso di specie: infatti, ha, sì, contestato singoli punti della decisione, ma non ha ricondotto la pretesa erroneità della sentenza ad uno di quei gravi e tipizzati vizi che, soli, consentono di impugnare le pronunce di equità del GdP.
Né può ipotizzarsi che spetti al giudice d’appello una sorta di attività ‘ sostitutiva ‘ , vale a dire di estrapolazione, dal contesto dell’atto di appello, dei possibili profili riconducibili agli specifici motivi di impugnazione ammissibili ai sensi dell’art. 339 c.p.c. ‘.
In realtà, ritiene la Corte che -poiché nella specie venivano in rilievo non già principi informatori della materia, ma la violazione di regole processuali, ossia il (preteso) difetto di motivazione e il (preteso) malgoverno della regola della soccombenza -l’appello fosse sufficien temente specifico, e ben potesse il Tribunale estrapolare i motivi, sussumendoli nell’art. 339, comma 3, c.p.c., benché non specificamente ‘vestiti’ in tal senso dall’appellante. In altre parole, anche in forza della rubrica dell’appello, come riportata in ricorso, non si trattava di una mera e generica censura alla decisione del Giudice di pace, giacché
N. 15593/22 R.G.
l’appello era sia formalmente che sostanzialmente fondato, almeno in parte, sulla violazione RAGIONE_SOCIALE norme del procedimento, e dunque era senz’altro ammissibile ex art. 339 c.p.c., a prescindere dal fatto che una simile impostazione formale fosse stata esplicitamente adottata dall’appellante.
Ha dunque errato il Tribunale nel ritenere, seppur virtualmente, l’inammissibilità dell’appello del COGNOME, ai fini del regolamento RAGIONE_SOCIALE spese, giacché in realtà il gravame era da considerare, in relazione ai profili esaminati , senz’altro ammissibile.
4.1 -Il terzo motivo resta conseguentemente assorbito.
5.1 -In definitiva, il primo motivo è rigettato, il secondo è accolto e il terzo è assorbito. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c.
A tal proposito, fermo il giudicato già formatosi sulla cessazione della materia del contendere, ritiene la Corte che proprio la sopravvenienza normativa di cui al d.l. n. 118/2018, rispetto alla decisione di prime cure, giustifichi ampiamente la compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese di lite tra tutte le parti, riguardo al giudizio d’appello . Per le stesse ragioni, possono integralmente compensarsi le spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
la Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo. Cassa in relazione e, decidendo nel merito, compensa integralmente le spese del giudizio d’appello. Compensa, altresì, le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno