Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31545 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 31545 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 14103-2022 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato
Oggetto
Appello proposto nei confronti di parte diversa da quella resistente in primo grado Inammissibilità
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/10/2023
CC
NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchŁ contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4047/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/11/2021 R.G.N. 2875/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello che COGNOME NOME aveva proposto contro la sentenza del Tribunale della medesima sede, che aveva rigettato le sue domande nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riteneva l’inammissibilità dell’appello del lavoratore perché ingiustificatamente proposto nei confronti di una parte, ossia, RAGIONE_SOCIALE, diversa dall’unica convenuta e costituita in primo grado, e, cioè, RAGIONE_SOCIALE, la quale in secondo grado, e nel frattempo già in liquidazione, si era si costituita, ma spontaneamente, senza esservi chiamata.
Avverso tale decisione, COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Entrambe le società intimate hanno resistito con distinti controricorsi e successive memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., la ‘nullità della sentenza o del procedimento’ per ‘violazione degli artt. 102, c.p.c., 111 c.p.c., 2967 c.c.’, deducendo la ‘Regolarità del contraddittorio’. Sostiene che la Corte d’appello ha errato nel ritenere inammissibile il suo appello, in quanto, come si evinceva dagli atti di causa, lo stabilimento di Cisterna di Latina (LT), presso cui lavorava il ricorrente al momento del licenziamento, era attualmente gestito da RAGIONE_SOCIALE
Con un secondo motivo ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., pure denuncia la ‘nullità della sentenza o del procedimento’, per violazione, di nuovo, dell’art. 102 c.p.c., deducendo la ‘Regolarità del contraddittorio’. Secondo il ricorrente, infatti, ‘ il contraddittorio risultava regolarmente costituito con la presenza in giudizio di entrambe le società’, e, di conseguenza, ‘il Giudice di appello ben avrebbe potuto
e dovuto pronunciare nei confronti della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in quanto da esso ritenuto soggetto passivo del giudizio’.
I due motivi, esaminabili congiuntamente per evidente connessione, sono inammissibili.
Entrambi, invero, difettano della specificità richiesta dall’art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c. sotto diversi profili.
Più in particolare, anzitutto tutte e due le censure, deducendo errores in procedendo ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., non spiegano sotto quali profili sarebbero state violate le norme indicate nelle rispettive rubriche.
L’art. 102 c.p.c., di cui si assume la violazione in ambedue i motivi, concerne peraltro il ‘Litisconsorzio necessario’, e il ricorrente appunto non precisa in quale chiave le relative previsioni non siano state osservate.
E analoghe considerazioni valgono per la dedotta violazione dell’art. 111 c.p.c., che detta disposizioni in tema di ‘Successione a titolo particolare nel diritto controverso’.
Parimenti, il ricorrente non specifica in che senso sarebbe stato violato l’art. 2697 c.c., in tema di onere della prova.
Inoltre, il ricorrente, nell’assumere omisso medio nel primo motivo che lo stabilimento di Cisterna di Latina, presso il quale egli lavorava al momento del licenziamento, sarebbe attualmente gestito dalla RAGIONE_SOCIALE, non si confronta con la motivazione resa dalla Corte territoriale.
Quest’ultima, infatti, ha anzitutto considerato che: ‘Nel ricorso in appello non è stato esposto per quale ragione l’impugnazione è stata proposta nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e non di RAGIONE_SOCIALE‘, vale a dire, la società nei confronti della quale si era stato instaurato il contraddittorio in primo grado e rispetto alla quale era stata resa la pronuncia del Tribunale.
Il ricorrente per cassazione, perciò, non tiene conto nelle sue deduzioni che il giudice di secondo grado ha riscontrato in primo luogo un difetto di allegazione dell’allora appellante circa la ragione per quale l’impugnazione fosse stata rivolta contro un soggetto diverso da quello resistente in prime cure.
6.1. Parimenti, non considera il ricorrente che la Corte territoriale ha rilevato che RAGIONE_SOCIALE nell’atto di appello era ‘individuata quale già RAGIONE_SOCIALE (ed altre società), la qual cosa potrebbe far supporre l’esistenza di un fenomeno di successione universale o di cambio di denominazione tra l’una e l’altra società. E ciò spiegherebbe perché la prima notifica dell’appello sia stata indirizzata presso il domicilio eletto dai difensori di RAGIONE_SOCIALE.
Ha, però, poi concluso che contraddiceva ‘tale ipotesi, la contemporanea esistenza di entrambe le società, desunta non solo dalla loro costituzione in giudizio ma anche dalle risultanze delle visure camerali’.
Nel primo motivo di ricorso, la tesi che lo stabilimento di Cisterna di Latina, presso il quale lavorava il ricorrente all’atto del licenziamento, è attualmente gestito da RAGIONE_SOCIALE si sostiene essere dimostrata da documentazione depositata nel gi udizio di secondo grado, ‘per l’udienza del
05.05.2021′ e ‘per l’udienza innanzi alla Corte di Appello del 10.11.2021’ (cfr. pagg. 7 -14 del ricorso per cassazione). Documentazione che si assume ‘ignorata dal Giudice di Appello’.
7.1. Sul punto , il ricorrente non considera che la Corte territoriale – dopo aver riscontrato il difetto originario di allegazione di cui s’è detto sul perché fosse stata evocata in secondo grado una società diversa da quella che era stata parte in primo grado -, ha invece osservato a proposito di tali documenti: ‘L’appellante in vista della udienza del 10.11.2021 ha depositato documenti vari (articoli di giornale, stampate tratte dal sito Wikipedia, etc.) ma senza specificare la finalità della produzione. Tale attività deve dirsi inammissibile sia perché tardiva sia per omessa indicazione del nesso fra una qualsiasi allegazione ed i documenti prodotti’.
Pertanto, tale produzione documentale è stata giudicata inammissibile dalla Corte distrettuale in una duplice chiave, sia perché, sul piano strettamente processuale, tardiva, sia perché non se ne indicava la finalità.
E tale duplice ratio decidendi a riguardo non è censurata in modo specifico dal ricorrente.
Si deduce, infatti, assertivamente che detta produzione ‘non può ritenersi inammissibile, in quanto attinente alla legittimazione processuale di una parte del giudizio e dimostra ulteriormente e chiaramente come lo stabilimento di Cisterna di Latina (LT), prima gestito dalla RAGIONE_SOCIALE -oggi in Liquidazione -sia ormai gestito dalla RAGIONE_SOCIALE‘. Ma il ricorrente non illustra perché una produzione
documentale asseritamente relativa alla legittimazione processuale sia sottratta a qualsiasi preclusione.
Il ricorrente, piuttosto, alla fine dello sviluppo del primo motivo si sofferma su una parte ulteriore della motivazione dell’impugnata sentenza, in cui – dopo aver dato conto di quanto ‘riferito da RAGIONE_SOCIALE‘ (e, cioè, che ‘Per completezza si ricorda anche che in virtù di atto di scissione parziale del 16.12.2015, RAGIONE_SOCIALE ha assegnato parte del suo patrimonio all’attuale RAGIONE_SOCIALE‘) -, la Corte di merito ha osservato: ‘Ciò tuttavia non incide sulla questione ora in trattazione poiché non sono stati allegati elementi né tantomeno fornita prova che il ramo di azienda attribuito a RAGIONE_SOCIALE sia quello cui apparteneva l’COGNOME prima del suo licenziamento comunicato con lettera del 10.2.2011, e la circostanza è negata dalla predetta società’.
Tuttavia, la censura che il ricorrente muove solo a questa parte finale della motivazione dell’impugnata sentenza, da un lato, è incompleta, non considerandosi che in detto passaggio motivazionale la Corte ha ribadito anzitutto una carenza di allegazione di quale fosse il senso della tardiva produzione documentale dell’appellante, e, dall’altro, contiene una critica dell’apprezzamento probatorio sul punto operato dal giudice d’appello; il che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.
Infine, erroneamente nel secondo motivo si attribuisce alla Corte territoriale di aver ritenuto la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ‘soggetto passivo del giudizio’.
Invero, la stessa Corte non ha mai espresso una valutazione del genere, ma, come anticipato, s’è limitata a
constatare che la RAGIONE_SOCIALE era stata l’unica parte resistente in prime cure, nei confronti della quale era stata resa la sentenza del Tribunale, e che si era costituita in grado d’appello ‘dichiarando di intervenire spontaneamente poiché i suoi difensori domiciliatari avevano ricevuto la notifica dell’atto di appello indirizzato, però, a RAGIONE_SOCIALE COGNOME‘ (cfr. prima facciata della sua sentenza).
Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ognuna di esse, in Euro 200,00 per esborsi e Euro 3.600,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e I.V.A e C.P.A. come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.