Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 382 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 382 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7764/2024 R.G. proposto da:
COGNOME avv. RENATO (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso da se stesso.
– Ricorrente –
Contro
MINISTERO DELL ‘ INTERNO UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NAPOLI.
– Intimato –
Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8502/2023 depositata il 18/09/2023.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del l’08 luglio 2025.
Rilevato che:
L a sentenza d’appello riferisce che NOME COGNOME ha impugnato l’ordinanza ingiunzione del 23/10/2019 con la quale il AVV_NOTAIO di Napoli ha respinto la sua opposizione al verbale di accertamento di violazione del cod. strada del 28/03/2019 e gli ha
Sanzioni amministrative
ingiunto il pagamento di euro 52,00, più spese, per la violazione degli artt. 7 commi 1, lett. f) e 15 cod. strada per ché l’autovettura TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO, di cui il trasgressore era locatario, sostava in INDIRIZZO senza esporre il titolo di pagamento.
Il giudice di pace di Napoli, con ordinanza emessa all’udienza del 17/02/2021, ha convalidato l’ordinanza ingiunzione perché l’opponente non è comparso alla prima udienza.
NOME COGNOME ha proposto appello che il Tribunale di Napoli, nel contraddittorio della Prefettura di Napoli, ha dichiarato inammissibile, condannando l’appellante alle spese del grado.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Prefettura di Napoli non ha svolto difese.
In data 14/10/2024 il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata ritualmente comunicata alle parti.
In seguito a tale comunicazione, il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.
È stata quindi fissata l’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.
Il ricorrente ha depositato una memoria.
Come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 9611/2024), per le ragioni ivi enunciate, il fatto che il consigliere delegato partecipi quale relatore/estensore al collegio che definisce il presente giudizio non determina una situazione d’incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c.
Considerato che:
Il primo motivo così rubricato: ‘ Nullità della Sentenza, falsa ed errata interpretazione ed applicazione di legge, carente istruttoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 cpc comma 1 n. 3, 4 e 5 in
relazione al combinato disposto degli art. 339 c.p.c. e ss., art. 6 Dlgs n. 150/2011 ed art 111 comma 6 della Costituzione, dal momento che il Tribunale d’Appello ha basato la propria decisione su un errata interpretazione di una Sentenza della Suprema Corte e su un errata interpretazione del concetto di giudizio di Appello ‘ -lamenta, sotto svariati profili, che il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile l’appello sul rilievo che il Giudice di pace aveva correttamente convalidato l’ordinanza ingiunzione , facendo applicazione dell’art. 6 comma 10 lettera b del d.lgs. n. 150 del 2011, perché l’opponente o il suo difensore non si erano presentati in udienza senza addurre un legittimo impedimento, ed invece avrebbe dovuto esaminare nel merito i motivi di appello.
Il secondo motivo – c osì rubricato: ‘ Nullità della Sentenza, falsa ed errata applicazione di legge, violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, in relazione agli artt. 112 e 113 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all’art. 7 Codice della Strada ‘ – lamenta che il Tribunale non ha esaminato il motivo di appello in punto di omessa pronuncia, da parte del Giudice di pace, del motivo di opposizione secondo cui spettava alla PA (la quale era rimasta inerte) provare la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria.
Il terzo motivo così rubricato: ‘ Nullità della Sentenza, falsa ed errata applicazione di legge, violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, in relazione agli artt. 112 e 113 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione alla carenza di potere dei funzionari sottoscriventi il verbale di accertamento e l’Ordinanza Ingiunzione ‘ – lamenta che i giudici di merito avrebbero ignorato che, da un lato, l’opponente aveva prodotto documentazione che dimostrava la carenza di potere del funzionario che aveva sottoscritto il verbale e che, dall’altro lato, la pubblica amministrazione non aveva contestato l’eccepita carenza di potere dell’accertatore .
I tre motivi, suscettibili di esame congiunto perché pongono analoghe questioni di diritto, sono inammissibili e manifestamente infondati per le seguenti ragioni.
In primo luogo – e tale profilo di inammissibilità investe tutte e tre le censure – il giudizio di cassazione è a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità e esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c.
Nella specie, i tre complessi motivi, sussunti, contemporaneamente, nei diversi paradigmi della violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.), dell’ error in procedendo ( ibidem n. 4) e dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ( ibidem n. 5), contengono – in sostanza una critica del tutto generica, inammissibilmente ampia e incerta nella fisionomia, che demanda alla RAGIONE_SOCIALE, in maniera non consentita, il compito di sostituirsi al ricorrente al fine di enucleare, dall’insieme indistinto delle doglianze congiuntamente proposte, autonomi profili di censura (Cass. 18/04/2018, n. 9486; Cass. n. 3786/2024).
In secondo luogo, il primo motivo è manifestamente infondato.
Il Tribunale di Napoli (pag. 3 della sentenza) spiega che: « Come è noto, quando l’opponente o il suo difensore non compaiono alla prima udienza senza addurre un legittimo impedimento, il giudice convalida l’ordinanza ingiunzione ‘salvo che l’illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall’opponente, ovvero l’autorità che ha emesso l’ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8’. Con riferimento a tale previsione, la Corte di
Cassazione a sezioni unite ha stabilito che l’ordinanza di convalida «è sufficientemente motivata ove il giudice dia espressamente atto di aver valutato la documentazione “hinc ed inde” prodotta, ritenendola inidonea a incidere sulla valenza della pretesa sanzionatoria, senza necessità di una specifica disamina di ciascuna delle censure rivolte al provvedimento impugnato, dovendosi escludere – alla stregua della “ratio” sottesa alla norma, intesa, in coerenza con i principi del giusto processo, alla sollecita definizione dei procedimenti ai quali la parte attrice abbia omesso di dare impulso – che l’onere motivazionale relativo alla sussistenza o meno dei presupposti giustificanti la sanzione irrogata debba conformarsi ai contenuti tipici di una decisione raggiunta all’esito di un giudizio sviluppatosi secondo le forme ordinarie» (cfr. sentenza n. 10506 del 30/04/2010). Alla luce di quanto precede, al fine di conformarsi al disposto dell’art. 434 c.p.c., l’appellante deve censurare l’ordinanza, spiegando per quali motivi non sussistevano i presupposti per la convalida e quindi deve, in via alternativa o cumulativa: a) addurre e provare il legittimo impedimento; b) evidenziare il mancato deposito della documentazione prevista dall’art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011 (ossia di ‘copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione’); c) indicare per quale motivo la documentazione allegata in I grado era idonea a dimostrare l’illegittimità dell’ordinanza ingiunzione. È quindi in forza della stessa struttura del giudizio alla base della convalida (come delineato dal legislatore) che l’appellante non può riproporre automaticamente tutti i motivi di opposizione, come se si trattasse di una complessiva omessa pronuncia. Di converso, egli deve contestare la legittimità dell’ordinanza di convalida, adducendo che era stato comunicato un legittimo impedimento oppure dolendosi della circostanza che l’illegittimità del
provvedimento risultava comunque ex actis. Ebbene, l’AVV_NOTAIO non si è conformato al modello di appello che discende dal combinato disposto dell’art. 434 c.p.c. e dell’art. 6, comma 10, lett. b, del d.lgs. n. 150 del 2011, perché si è limitato a riproporre i motivi di opposizione già esposti nel ricorso in primo grado, aggiungendo che il giudice di pace non si era pronunziato sugli stessi. Egli, invece, avrebbe dovuto evidenziare che erano stati proposti motivi fondati sulla documentazione in atti e avrebbe dovuto spiegare nel contempo, perché l’esame di essi avrebbe impedito la convalida dell’ordinanza ingiunzione ».
All’inappuntabile interpretazione del dato normativo e della giurisprudenza di legittimità offerta dal Tribunale di Napoli, il ricorrente ne contrappone un’altra, secondo cui la critica vincolata dell’ordinanza di convalida riguarderebbe esclusivamente l’ipotesi (diversa da quella di specie) dell’impugnazione della sentenza del giudice di pace direttamente in Cassazione, con omissione del giudizio di appello.
La tesi non trova riscontro nell’art. 6 comma 10 d.lgs. n. 150/2011 ed è smentita dalla giurisprudenza di questa Corte, come si desume, ad esempio, da Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 24388 del 16/10/2017 (in connessione con Cass., Sez. U, Sentenza n. 10506 del 30/04/2010), che riguarda una vicenda processuale articolatasi in due gradi di merito e nel conclusivo giudizio di cassazione.
Inoltre, il secondo e il terzo motivo sono (altresì) inammissibili perché lì dove denunciano rispettivamente vizi dell’attività procedimentale della p.a. (secondo motivo) e vizi del verbale di accertamento (terzo motivo) non colgono la ratio decidendi della sentenza d’appello, la quale, come suaccennato, delinea con chiarezza la struttura del giudizio di convalida e mette a fuoco le (limitate) censure (diverse da quelle su cui è basato il ricorso) che
possono essere rivolte all’ordinanza di convalida del provvedimento amministrativo, emessa dal giudice ai sensi dell’ articolo 6 comma 10 lettera b del citato decreto.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Nulla si deve disporre sulle spese del giudizio cassazione, nel quale la Prefettura di Napoli non ha svolto difese.
Poiché il ricorso è deciso in conformità della proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., va applicato -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c. -il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro (nella misura indicata in dispositivo) nei limiti di legge (non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00: vedi Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023, Rv. 668909 -01; Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27947 del 04/10/2023).
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 700,00, in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 8 luglio 2025.
La Presidente NOME COGNOME